15 maggio 2004 - Notificazioni
Termine ultimo per provvedere all'invio telematico delle notificazioni relative ai trattamenti iniziati prima del 1° gennaio 2004. L'originaria scadenza del 30 aprile è stata prorogata con avviso del Garante del 29 aprile 2004 a causa delle difficoltà di invio. Il Garante precisa, inoltre, che le notificazioni iniziate e sospese sono considerate validamente effettuate anche se completate ed inviate entro le 24.00 del 15 maggio. Il nuovo termine vale anche per coloro che, pur non avendo effettuato un tentativo di invio entro il termine originario del 30 aprile, abbiano entro lo stesso termine manifestato al Garante la loro volontà di provvedere alla trasmissione dei dati.
30 giugno 2005 - Misure minime di sicurezza
Termine ultimo per adottare le misure minime di sicurezza introdotte dal disciplinare tecnico - allegato B al Codice sulla privacy.
30 giugno 2005 - Documento programmatico sulla sicurezza
Termine ultimo - prorogato solo per quest'anno rispetto alla scadenza del 31 marzo di ogni anno - per la redazione o l'aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza. L'obbligo è previsto per tutti i casi in cui vengano trattati dati sensibili e giudiziari mediante strumenti elettronici, anche nell'ipotesi in cui tali strumenti non siano in rete (è sufficiente un singolo elaboratore).
30 settembre 2005 - Misure minime di sicurezza (strumenti elettronici)
Termine ultimo per il titolare che dispone di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l'immediata applicazione delle misure minime e delle corrispondenti modalità tecniche di cui al disciplinare - allegato B al Codice. A tal fine il titolare deve descrivere le ragioni in un documento a data certa da conservare presso la propria struttura. Nel frattempo il titolare adotta tutte le possibili misure di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi.