Accesso alla cartella clinica di un minore
La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi si pronuncia in merito all'istanza perl'accesso alla cartella clinica di un minore, volta a conoscerne il gruppo sanguigno.

Il dato relativo al gruppo sanguigno ed al fattore Rh non rientra fra i dati classificati sensibili ai sensi dell'art. 4, lett. d) d.lgs. n. 196/2003 in quanto esso non è di per sé idoneo a rivelare né lo stato di salute né l'origine razziale o etnica.

La nuova nozione utilizzata nel d.lgs. n. 196/2003 di «dati idonei a rivelare lo stato di salute» non era contenuta nella precedente legge sul trattamento dei dati personali, ove il trattamento dei dati in esame era, in generale, disciplinato nell'art. 22, c. 4, lett. c) e nell'art. 23 titolato «dati inerenti alla salute».

Il dato richiesto è, pertanto, alla luce della nuova normativa, un dato personale comune che, ai sensi dell'art. 59 del decreto, resta disciplinato dalla normativa sull'accesso e dalle altre disposizioni di legge dettate in materia; il d.lgs. n. 196/2003, con l'art. 92, ha dettato una precisa disciplina relativamente alle cartelle cliniche.

L'istanza avanzata può essere considerata quale richiesta di sola comunicazione di un dato, nella fattispecie il gruppo sanguigno di appartenenza, in quanto in via subordinata lo stesso istante chiede di poter avere una certificazione sostitutiva attestante tale gruppo.
 
 

Dlgs. n. 196/2003 
Fonte: a cura di Anna Simonati per Giornale di Diritto Amministrativo. Ipsoa Editore