Tribunale Civile di Roma, sentenza del 18 gennaio 2002

IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE PRIMA

Così composto:

dott. A. Bucci, Presidente
dott.ssa M. Atteni, giudice
dott.ssa M. R. Rizzo, giudice rel.

Riunito in camera di consiglio, ha emesso il seguente

DECRETO

Nel procedimento camerale iscritto al n. 70081 dell'anno 2001, letto il ricorso in opposizione ex art. 29, comma 6, l. 675/1996 per l'annullamento del provvedimento adottato in data 24.09.2001 dal Garante per la protezione dei dati personali — ed in subordine per la remissione degli atti alla Corte Costituzionale, ravvisandosi profili di illegittimità costituzionale — proposto da

Assitalia — Le Assicurazione d'Italia, con sede in Roma, C.so d'Italia 33, in persona del procuratore speciale avv. A. Cappuccio, rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine del ricorso, dall'avv. A. Cavaliere, con studio in Roma Via Porpora 12; Ricorrente

contro

Martino Zulberti, rappresentato e difeso per delega in calce al ricorso notificato dall'avv. W. Lops, con studio in Roma Via Yser 8; Resistente

Letti gli atti e sentite le parti;

sciogliendo la riserva;

OSSERVA

in fatto

Con ricorso in opposizione ex art. 29, comma 6 e ss. L. 675/1996 notificato al sig. Martino Zulberti, la soc. Assitalia impugnava il provvedimento del Garante, che le aveva ordinato di corrispondere alla richiesta di accesso dell'interessato ai dati sia di tipo oggettivo che valutativo contenuti nella perizia medico legale redatta dal proprio consulente.

Si costituiva in giudizio il sig. Zulberti, chiedendo il rigetto di tutte le domande ed, in subordine, di limitare l'annullamento del provvedimento del Garante alla parte in cui si ordina di corrispondere alla richiesta di accesso dell'interessato riferita ai dati valutatativi.

Il Presidente,in data 13.11.2001, sospendeva l'esecutorietà del provvedimento del Garante e convocava le parti in camera di consiglio innanzi al collegio.

A tale udienza la causa veniva posta in decisione.

in diritto

Il Tribunale ha già affrontato le problematiche esposte e non ritiene di doversi discostare dalla conclusioni raggiunte.

La l. 675/1996 mira a garantire a tutti i soggetti la salvaguardia dei propri diritti, delle libertà fondamentali, della dignità della persona, con particolare riferimento all'identità personale ed alla riservatezza, introducendo una disciplina sulla protezione dei dati personali ed istituendo un organo di garanzia del rispetto dei diritti della personalità per quanto attiene alla multiformi attività del trattamento dei dati stessi. La tradizionale concezione della riservatezza assume una funzione più dinamica nel controllo del flusso delle informazioni sul proprio conto da altri detenute, sia in entrata che in uscita e, quindi sulle modalità di determinazione della propria sfera privata, e tutelare la privacy significa consentire all'individuo di decidere l'ambito entro cui i dati personali, che rivelano la sua identità ed i vari aspetti della sua sfera intima, possono essere portati a conoscenza di terzi, e di controllare i trattamenti a cui tali dati sono sottoposti, nel rispetto delle esigenze della società in cui egli vive. Nell'interpretazione della normativa non può però prescindersi dal suo coordinamento con gli altri diritti costituzionalmente garantiti.

In una tale prospettiva va esaminata la questione proposta, con riferimento alle singole disposizioni.

In linea di principio non può qualificarsi dato personale quanto è frutto di un processo di valutazione e quindi di elaborazione da parte di terzi, che si risolve in giudizio finale soggettivo ed opinabile. L'indagine del perito parte da dati obiettivi intrinseci alla persona, ma elabora nuovi concetti esterni al soggetto — e riconducibili soltanto al loro autore, e, nel caso, al medico di parte — di carattere prodromico alle determinazioni che poi la società assicuratrice riterrà di assumere. Si tratta quindi di atti interni che fanno parte del processo formativo della volontà dell'ente.

Siamo sicuramente al di fuori dell'ambito dell'art. 1, l. 675/1996 che definisce "dato personale" qualunque informazione relativa alla persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, in quanto l'informazione costituisce una proiezione interna al soggetto, in termini di appartenenza, e tale da consentire di individuarlo compiutamente. Né le valutazioni del perito, che hanno una loro autonoma esistenza e sono per natura opinabili, potranno sottostare alle prescrizione dell'art. 9 l. cit. (riguardanti le modalità di raccolta ed i requisiti dei dati personali) o a quelle dell'art. 13 che prevede la facoltà di esercitare il diritto "di aggiornamento, rettificazione ed integrazione".

Esclusa la configurabilità del dato personale per le valutazioni del perito, resta da decidere sulla richiesta subordinata, avanzata dallo Zulberti di un annullamento parziale limitato ai dati valutativi, con esclusione quindi dei dati di tipo obiettivo.

Effettivamente il provvedimento del Garante nel consentire l'accesso distingue fra dati personali di tipo obiettivo e valutatativo, ma in una interpretazione sistematica della normativa richiamata a tutela, non si ravvisa un effettivo interesse alla chiesta pronuncia. Ci siamo ampiamente soffermati sulla ratio della legge in esame e basta aggiungere che la perizia medico legale ha già esaurito la sua funzione, a seguito della liquidazione del danno, rimasto incontestato. Ne consegue l'insussistenza di un interesse attuale al controllo del trattamento e alla diffusione (a quali fini?) di dati personali.

Su tale base va annullato il provvedimento del Garante, mentre la novità della questione, ancora dibattuta, giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

annulla il provvedimento del Garante emesso in data 24.09.2001;

dichiara interamente compensate le spese di lite.

Roma 18.1.2002

Il Presidente

Depositato in Cancelleria il 4.03.2002

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