Tribunale di Bolzano 18 marzo 1998

TRIBUNALE BOLZANO
18 MARZO 1998

PRESIDENTE: ZANCAN
ESTENSORE: VESCO
IMPUTATI: MANTOVAN, DE BATTAGLIA

Diffamazione - Col mezzo della stampa - Cronaca - Diffusione di notizie vere sulla salute della persona offesa - Interesse pubblico - Insussistenza - Pubblicazione dell'immagine della persona offesa - Continenza - Insussistenza - Reato - Sussistenza.

Integra il reato di diffamazione la pubblicazione di notizie pur vere sulla salute di un soggetto (nel caso di specie: tossicodipendenza e sieropositività) nonché la pubblicazione della sua fotografia in quanto si tratta di dati personali e attinenti alla sfera della riservatezza rispetto ai quali difettano i requisiti scriminanti sia dell'interesse pubblico che della continenza

IN FATTO E DIRITTO. - In accoglimento dell'analoga istanza del Pubblico Ministero ed in esito all'udienza preliminare, il G.i.p. presso questo Tribunale, con decreto di data 9 luglio 1997, ha disposto la citazione a giudizio avanti a questa sezione penale di Mantovan Paolo e de Battaglia Franco per rispondere del reato di diffamazione a mezzo stampa nelle circostanze meglio descritte nell'imputazione trascritta nell'intestazione della presente sentenza.

L'imputazione come sopra formulata trae origine dalla denuncia-querela presentata da Bresciani Emanuela, a mezzo di procuratore speciale, in data 24 agosto 1996. Successivamente a seguito dell'intervenuto decesso di Bresciani Emanuela si costituivano ritualmente parte civile, in qualità rispettivamente di sorella e marito della defunta Bresciani Emanuela, Bresciani Assunta e Manica Valter.

Gli imputati, entrambi comparsi personalmente, respingevano qualsiasi addebito, invocando - con riferimento al contenuto dell'articolo in contestazione (redatto dal giornalista Mantovan e apparso sul quotidiano "Alto Adige", cronaca di Rovereto, del 30 luglio 1996) - l'esimente del diritto di cronaca giornalistica, adducendo sostanzialmente che le notizie pubblicate corrispondevano a verità, erano provenienti da fonte attendibile (fonti confidenziali dell'ambiente sanitario e delle Forze dell'Ordine) nonché di interesse pubblico in considerazione delle modalità non chiare dell'infortunio domestico nel quale era incorsa la persona offesa, e che inoltre quanto pubblicato era stato presentato in termini di adeguatezza e senza aggressioni alla reputazione della persona di Bresciani Emanuela, circostanze tutte contestate dalle costituite parti civili, che insistevano per la condanna dei due imputati.

All'odierna udienza, esaurita l'istruttoria dibattimentale mediante audizione dei testimoni Poli Michele (sentito all'udienza del 12 dicembre 1997), Manica Valter, Bresciani Assunta, Cembran Antonio, della psicologa dott. Selmi Silvana e dell'assistente sociale Calmasini Stefania, nonché del consulente di parte dott. Vittorio Agnoletto, mediante l'esame dell'imputato Mantovan ed acquisizione di documenti dimessi ritenuti ammissibili e rilevanti, le parti formulavano ed illustravano quindi le loro conclusioni, come riportate in epigrafe.

In esito alle risultanze istruttorie, il Tribunale invero ritiene che alla luce dell'acquisito quadro probatorio debba pervenirsi ad affermazione di responsabilità dei due imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti.

Nell'affrontare la questione circa la sussistenza o meno, nel caso in esame, dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, invocata da parte della Difesa dei due imputati va rilevato innanzitutto che non può seriamente essere messo in dubbio di carattere obiettivamente lesivo della reputazione di Bresciani Emanuela delle notizie riportate nell'articolo di cui è causa nel quale, come pure nel trafiletto di prima pagina, viene riferito che "la donna è tossicodipendente, sieropositiva ed è affetta anche da epatite virale", e quindi vengono resi noti e diffusi con conseguente notevole propalazione della notizia, considerata la diffusione in generale del quotidiano "Alto Adige" in ogni caso sul piano locale, notizie riservate relative alla salute della persona offesa, il cui nominativo viene espressamente riportato nel corpo dello stesso articolo. Trattasi invero, e ciò non può ragionevolmente mettersi in dubbi, di notizie afferenti alla salute della persona offesa, diritto costituzionalmente garantito, e ancor più, in particolare, riguardanti aspetti di malattia notoriamente collegata a determinate abitudini e condizioni di vita, vale a dire per lo più alla sfera sessuale e all'assunzione di sostanze stupefacenti, tant'è che il diffondere attraverso la stampa, in particolare la condizione di sieropositività di una ben determinata persona, certamente incide negativamente sulla sua sfera morale e sulle sue relazioni sociali, avuto riguardo al particolare contesto storico sociale in cui oggi viviamo e in cui si sono svolti i fatti, alla paura ed alla diffidenza delle persone comuni verso malati cd. sieropositivi la cui condizione di malattia sia divenuta di dominio pubblico, considerato lo stato attuale delle ricerche scientifiche e delle conoscenze mediche nel campo specifico, e si risolve, quindi, senza dubbio in una offesa della reputazione della persona medesima.

Fatta questa premessa, occorre affrontare la questione se ricorrano, cionondimeno, a favore degli imputati, nel caso concreto, gli estremi dell'invocata esimente dell'esercizio di cronaca, ciò con riferimento al contenuto ed alla presentazione dell'articolo in contestazione.

A tale proposito va tenuto presente, in linea di diritto, che secondo il costante orientamento della Suprema Corte in tema di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, il diritto di cronaca può essere esercitato anche quando ne derivi una lesione dell'altrui reputazione, costituendo l'esercizio del diritto in tal modo una causa di giustificazione della condotta, a condizione che coesistano i seguenti requisiti:

1) la notizia pubblicata sia vera o almeno seriamente accertata;

2) esista un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti, in relazione alla rilevanza degli stessi per la collettività e per la formazione della pubblica opinione;

3) siano rispettati i limiti della obiettività e della continenza, vale a dire della correttezza ed adeguatezza, nel riferire la notizia, senza che si travalichino i termini di una esposizione e critica civile anche se vivace (Cass. 15 ottobre 1987, Beria D'Argentine, in Cass. pen., 1989, 989; Cass., 17 marzo 1980, Consorano, in Cass. pen. Mass. Ann., 1981, 186; Cass., 15 gennaio 1987, Albertario, in Giust. pen., 1988, II, 167; in senso conforme: Cass., Sez. un., 30 giugno 1984, Ansaloni, in Cass. pen., 1985, 44).

Orbene, per quanto concerne il primo requisito - in relazione al quale va tenuto presente che, al fine della legittimità dello ius narrandi non è richiesta la certezza assoluta della verità del fatto di cronaca, essendo sufficiente un adeguato controllo delle fonti di riferimento e l'accertamento della serietà degli informatori (cfr. Cass., 26 gennaio 1988, Manni ed altro, Cass. pen., 1989, 981) - è risultato che il giornalista Mantovan aveva attinto le notizie in questione da fonti confidenziali, per riferimento specifico fatto dall'imputato nel corso dell'esame, dell'"ambiente sanitario" e dell'"ambiente delle Forze dell'ordine", che non ha voluto rivelare. L'imputato Mantovan, in sede di esame ha altresì riferito che gli risultava che Bresciani Emanuela fosse giunta all'ospedale da sola (pag. 18 verbale d'udienza 18 marzo 1998) e di avere verificato la notizia con la propria fonte confidenziale da lui ritenuta attendibile. L'articolo in contestazione, e l'intitolazione dello stesso, riportano testualmente che Emanuela Bresciani è stata lasciata davanti al pronto soccorso e si trovava in stato di coma. Il teste dott. Poli, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare alla luce della deposizione resa, dettagliata, coerente, logica, priva di contraddizioni, ha riferito (pag. 16 verbale d'udienza 12 dicembre 1997) di avere personalmente accompagnato Bresciani Emanuela, che vi era giunta con le proprie gambe, all'ospedale per farsi medicare le ustioni riportate. In merito alla presentazione della notizia e al confezionamento giornalistico della stessa pertanto, almeno per quanto concerne la presentazione dello stretto legame e della correlazione tra le modalità del ricovero e lo stato di coma della persona offesa da un lato e la condizione di sieropositività e tossicodipendenza della Bresciani dall'altro, si ritiene che il fatto così riportato, non sia stato corrispondente alla verità oggettiva e che non sia stato adeguatamente adempiuto l'onere del serio accertamento dei fatti. E' noto che "solo la verità come correlazione rigorosa tra il fatto e la notizia soddisfa alle esigenze dell'informazione e riporta l'azione nel campo dell'operatività dell'art. 51 c.p., rendendo non punibile (nel concorso dei requisiti della pertinenza e della continenza) la lesione della altrui reputazione. Il principio della verità, quale presupposto dell'esistenza stessa del diritto di cronaca oltreché del suo legittimo esercizio, comporta, come suo inevitabile corollario, l'obbligo del giornalista, non solo di controllare l'attendibilità della fonte, ma altresì di accertare la verità della notizia, talché solo se tale obbligo sia stato scrupolosamente adempiuto, l'esimente dell'art. 51 c.p. potrà essere utilmente invocata" (Cass. pen., sez. V, 6 luglio 1992, n. 7632).

In sostanza, nel caso in esame, si è avuto in ogni caso, un inserimento arbitrario, di circostanze non vere e non seriamente accertate con immutazione ed alterazione di dati obiettivi.

Ma anche a prescindere dalla verità o non verità dei fatti cosi come riferiti, in ogni caso, per quanto concerne il secondo aspetto dell'oggettivo interesse dei fatti per l'opinione pubblica, ritiene il Tribunale che la notizia pubblicata con la quale si è resa nota la condizione di tossicodipendenza, sieropositività nonché affezione da epatite virale, non rivesta alcun interesse per l'opinione pubblica. In particolare, non risultano né sono emersi elementi di sorta che consentano di affermare, nel caso di specie, la sussistenza di ragioni di interesse pubblico che richiedano che anche tali fatti lesivi della reputazione di Bresciani Emanuela e attinenti alla sfera privata e della salute della medesima, siano conosciuti all'opinione pubblica, come diversamente accade per quegli avvenimenti interessanti la vita collettiva e le persone che ne sono protagoniste la conoscenza dei quali è essenziale alla formazione della pubblica opinione.

Esclusa per ragioni evidenti la sussistenza di qualsiasi interesse pubblico alla conoscenza dei fatti così pubblicati, rimane ancora da affrontare la questione della sussistenza del terzo requisito richiesto ai fini della invocata esimente, vale a dire quello della continenza della notizia data, ossia della correttezza e adeguatezza della stessa, requisito che "risponde all'esigenza che l'informazione sia mantenuta nei limiti della obiettività e serenità e sia espressa in una forma necessariamente corretta" (cfr. Cass., Sez. un., 30 giugno 1984, in Cass. pen., 1985, 44). Ritiene il Tribunale che. nel caso di specie, nemmeno i limiti della continenza siano stati rispettati, essendosi operata una divulgazione irrispettosa di dati personali e riservatissimi sulla salute della persona offesa, nominativamente designata, che si è sostanzialmente risolta in una aggressione gratuita alla reputazione della stessa. Certamente la redazione e pubblicazione dell'articolo non sono avvenuti in termini di adeguatezza e non hanno rispettato il limite della continenza intesa come moderazione, proporzione e misura. sia con riferimento ai dati personali e riservati pubblicati sia per quanto concerne le modalità, i termini, le insinuazioni e le correlazioni gratuite operate nell'articolo, apparso corredato dalla stessa fotografia della persona offesa.

Non ricorrono pertanto, nel caso in esame, alla luce delle suesposte considerazioni i requisiti richiesti ai fini della configurabilità dell'esimente di cui all'art. 51 c.p., avendo la pubblicazione in oggetto travalicato i limiti di esercizio del diritto di cronaca (e critica), risolvendosi in una aggressione disinvolta e gratuita alla reputazione di persona determinata e nominativamente indicata e segnalata tramite immagine fotografica, della quale sono state così divulgate con ampia diffusione, almeno nell'ambito locale, e in modo sproporzionato ed inadeguato dati personali, attinenti alla sfera della riservatezza e della salute della persona offesa, del tutto privi di interesse pubblico, e per la formazione dell'opinione pubblica, e la cui diffusione, nell'attuale contesto storico, nel preciso ambiente sociale e nella particolare area geografica hanno sicura valenza negativa e lesiva della reputazione della persona.

Non vi è dubbio in ordine alla redazione dell'articolo in contestazione da parte del giornalista Mantovan per sua stessa ammissione nel corso dell'esame, mentre la responsabilità di de Battaglia Franco, a titolo colposo, consegue alla qualità di direttore responsabile del quotidiano di cui in imputazione, per avere agevolato la commissione del delitto di diffamazione a mezzo stampa di cui è causa amettendo di esercitare il necessario controllo sul contenuto dell'articolo pubblicato.

Per quanto concerne la entità e la liquidazione del danno cagionato alla persona offesa, vanno svolte alcune brevi premesse in linea di diritto. Così va anzitutto ricordato che la Suprema Corte ha evidenziato che tale danno non può essere quantificato se non con valutazione equitativa, rispettando l'esigenza di una ragionevole correlazione tra gravità del danno ed ammontare dell'indennizzo (Cass. pen., Sez. V, 5 febbraio 1997, n. 891). E ancora, la Corte di Cassazione ha affermato che "in tema di riparazione pecuniaria, disposta quale sanzione civilistica accessoria alla condanna per il reato di diffamazione commessa con il mezzo della stampa dall'art. 12 della legge 18 febbraio 1948, n. 47, tale norma devolve al giudice, su richiesta della parte interessata, il compito di stabilire la somma da liquidare alla persona offesa, in via equitativa e secondo i parametri valutativi della gravità dell'offesa e della diffusione degli stampati (Cass. pen., Sez. V, 15 marzo 1993, n. 2435).

Ciò premesso, in linea di fatto va evidenziato che tutte le testimonianze assunte nel corso dell'istruttoria dibattimentale, hanno posto in luce in maniera univoca e costante che la diffusione delle notizie di stampa di cui in imputazione sono state per Bresciani Emanuela in quanto gravemente lesive della sua dignità personale e della sua reputazione, causa di uno stato di prostrazione psico-fisica. La persona offesa a seguito della divulgazione del proprio stato di sieropositività e tossicodipendenza, che ella aveva sempre celato sia ai propri familiari, che apprendevano così la notizia di tali dati riservati dall'edizione del giornale di cui è causa, che ai vicini di casa nonché a persone anche del proprio ambiente sociale, per naturali ragioni di riservatezza e per ovvi timori, e che successivamente alla propalazione delle notizie in questione ella non era più riuscita ad avvicinare con serenità, come riferimento dai testi Manica Valter e Bresciani Assunta nonché dalla psicologa, dall'assistente sociale e dalle persone con specifiche conoscenze tecniche e scientifiche che la assistevano sia prima del fatto di cui è causa che successivamente e che sono state sentite quali testi, ha interrotto il difficile cammino interpersonale in precedenza intrapreso grazie agli aiuti di specialisti, si è sempre più chiusa in se stessa e non è più riuscita a superare e sopportare con distacco, forza e serenità di essere stata pubblicamente diffamata mediante la pubblicazione di dati afferenti alla sua persona e alla sua salute, che era riuscita a tenere segreti fino a quel momento ai propri familiari e agli estranei percorrendo un difficile cammino di inserimento nella società civile. Non vi è dubbio, ad avviso di questo Tribunale, che i dati così pubblicati con riferimento a persona specificamente indicata con nome ed immagine fotografica, sempre tenuto presente l'opinione in generale dei gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico in cui si sono svolti i fatti, abbiano causato grave offesa alla reputazione di Bresciani Emanuela e che dalla notizia giornalistica sia derivata per la persona offesa grave discredito.

Per tutte le suesposte considerazioni gli imputati vanno ritenuti colpevoli dei reati a loro rispettivamente ascritti, e, di conseguenza, valutati gli elementi di cui all'art. 133 c.p., essi vanno condannati, con riconoscimento delle attenuanti generiche, attesa l'incensuratezza degli stessi, equivalenti alla contestata aggravante, oltre che ad una pena di lire 600.000 ciascuno. e alle spese e tassa processuali in solido, anche, su richiesta delle parti civili costituite nella qualità di sorella (Bresciani Assunta) e marito (Manica Valter) della deceduta Bresciani Emanuela, parte offesa e querelante nel procedimento in oggetto, al pagamento, a titolo di riparazione pecuniaria (ex art. 12 legge 47/48) della somma di lire 5.000.000, ritenuta congrua in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato, in favore delle stesse parti civili costituite, in solido; inoltre, gli imputati vanno condannati, sempre in solido, a risarcire i danni non patrimoniali e il danno biologico subiti dalla persona offesa in conseguenza del fatto illecito di cui è processo perpetrato in suo danno, danni che in via equitativa (artt. 2056 e 1226 c.c.) - in difetto di sicuri elementi di calcolo per la quantificazione del pregiudizio subito, ma tenuto conto del discredito innegabilmente patito - vanno determinati nella misura di lire 20.000.000 a titolo di danno biologico e lire 20.000.000 a titolo di danni non patrimoniali, alle parti civili, e quindi al pagamento, con la somma sopra specificata, dell'importo complessivo di lire 45.000.000 in favore delle parti civili in proporzione ai loro diritti ereditari, e quindi lire 30.000.000 a Manica Valter e lire 15.000.000 a Bresciani Assunta, con gli interessi legali dall'odierna udienza. Il Tribunale ravvisa la sussistenza di giustificati motivi, attesa la irreparabilità e gravità del danno, per la declaratoria di provvisoria esecutività di tale pronuncia, come chiesta dalle costituite parti civili. Alla condanna consegue la pena accessoria prevista dall'art. 9 legge 47/48; e inoltre l'obbligo, per gli imputati di pagare le spese e la tassa processuali (art. 535 c.p.p.), nonché di rifondere, con provvisoria esecuzione per gli stessi motivi sopra esposti le spese di patrocinio delle parti civili (art. 541 c.p.p.), liquidate in lire 3.000.000 per diritti e onorari, lire 300.000 per spese generali, lire 35.000 per spese vive imponibili e lire 80.000 per spese non imponibili, oltre accessori di legge.

Data l'incensuratezza degli imputati, va loro riconosciuto il beneficio della non menzione (art. 175 c.p.). Non si ritiene di concedere agli stessi il beneficio della sospensione condizionale della pena, stante la natura meramente pecuniaria della sanzione irrogata.

P.Q.M. - Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara Mantovan Paolo e de Battaglia Franco responsabili dei reati di cui agli artt. 595, 1 e 3 comma c.p. e 13 legge 47/48, per il de Battaglia ai sensi dell'art. 57 c.p., a loro ascritti, e, a loro riconosciute le attenuanti generiche, equivalenti alle aggravanti contestate, li condanna alla pena della multa in lire 600.000 ciascuno; non menzione; spese e tassa in solido;

ordina ex art. 9 legge 47/48, la pubblicazione della presente sentenza, per estratto ed una sola volta, sul quotidiano Alto Adige in cronaca di Rovereto. con la gratuità prevista dall'art. 694 c.p.p.;

riconosciuti alla defunta Bresciani Emanuela il danno biologico in lire 20.000.000, il danno non patrimoniale in lire 20.000.000 e il diritto alla riparazione pecuniaria ex art. 12 legge 47/48 in lire 5.00.000, per complessive lire 45.000.000, rivalutazione ed interessi fino ad oggi compresi, ogni diversa istanza reietta, visto l'art. 582 c.c.,

condanna gli imputati Mantovan Paolo e de Battaglia Franco, in solido, al pagamento di ciò alle parti civili in proporzione ai loro diritti ereditari, e quindi lire 30.000.000 a Manica Valter e lire 15.000.000 a Bresciani Assunta; con gli interessi legali da oggi;

con provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 540, comma 1, c.p.p.;

condanna inoltre gli imputati, in solido, a rifondere a ciascuna delle parti civili costituite lire 3.000.000 per diritti e onorari, lire 300.000 per spese generali, lire 35.000 per spese vive imponibili e lire 80.000 per spese non imponibili, oltre IVA e CAP, per spese del giudizio, anche ciò con provvisoria esecuzione. Riservati, ex art. 544, comma 3 c.p.p., 30 giorni per stesura e deposito della motivazione.

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