Tribunale Amministrativo della Sicilia - Sentenza del 14 marzo 2000

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA SICILIA - SEZ. DI CATANIA
Sentenza del 14 marzo 2000

Presidente Campanella
Relatore Messina

Tutela del diritto di accesso ex art. 25 l. 241/1990 e rapporto con la l. 675/1996

Testo integrale della sentenza

Ad eccezione delle ipotesi predeterminate dalla legge in relazione alle quali può intravedersi un superiore interesse pubblico prevalente sul generale diritto di accesso ai documenti del procedimento amministrativo (art. 24 co. 2 L. 241/90) l'istanza del cittadino diretta a richiedere l'acquisizione a quegli atti non incontra altro limite.

Nè possono in tal senso opporsi al richiedente esigenze di tutela della privacy del controinteressato, dovendosi esse ritenere insuscettibili di prevalere sul diritto del primo alla tutela giurisdizionale garantito dall'art. 24 della Carta costituzionale.

Va quindi accolto il ricorso per l'ipotesi in cui la richiesta sia preordinata alla tutela giudiziaria del richiedente.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania (sez. III) composto dai sigg. magistrati:

dott. BIAGIO CAMPANELLA Presidente
dott. SALVATORE SCHILLACI Consigliere
dott. ssa ROSALIA MESSINA Consigliere, rel. est.

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso n. 3744/99 R.G., proposto, ai sensi dell'art. 25 L. n. 241/1990, dall'avv. ***, rappresentato e difeso da se stesso (studio in Catania, via Alberto Mario, 47);

CONTRO

il COMANDANTE LA BRIGATA VOLANTE GUARDIA DI FINANZA DI PATERNO', maresciallo *** rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria;

Per l'annullamento del diniego di cui alla nota del 27 agosto 1999 n. 5993, ricevuta il 30 agosto 1999 e trasmessa dal suddetto Comandante relativamente alla richiesta di accesso del 10 agosto 1999;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore la dott. Rosalia Messina;

Uditi, alla camera di consiglio del 27 ottobre 1999, l'avv. *** in difesa di se stesso, e l'avv. Raffaela Barone (Avvocatura dello Stato), costituitasi in camera di consiglio per l'amministrazione intimata;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso all'esame l'avv. *** agisce ex art. 25 L. n. 24l/l990, essendogli stato negato dal maresciallo ***, comandante la Brigata Guardia di finanza di Paternò, con la nota impugnata - più precisamente indicata in epigrafe - l'accesso al documento richiesto dall'odierno ricorrente con istanza del 30 luglio l999. Tale documento consiste in un verbale di contravvenzione elevato in data 3 agosto 1998 a carico di tale ***, per mancata fatturazione di materiale acquistato e per esecuzione di lavori eseguiti nell'abitazione della dott. Anna Del Campo. In sede di elevazione di detta contravvenzione, il *** avrebbe reso dichiazioni riguardanti l'avv. ***, e rilevanti ai fini dell'accertamento di fatti formanti oggetto di un procedimento civile attualmente in istruttoria presso il Tribunale - giudice monocratico di Catania (n. 4637/97 ruolo affari contenziosi).

L'accesso è stato chiesto dall'avv. *** appunto al fine di esplicare le proprie difese nella predetta controversia; in particolare, come chiarito in sede di discussione in camera di consiglio, da tale documento emergerebbero circostanze di fatto che comporterebbero l'estromissione dell'odierno ricorrente da detto giudizio, che riguarderebbe la sola dott. *** associata nel di lui studio.

Alla camera di consiglio del 27 ottobre 1999 il ricorso in epigrafe è stato tratto una prima volta in decisione.

Con sentenza n. 2625 del 21 dicembre 1999 è stato ordinato al ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti del controinteressato ***.

Alla camera di consiglio del 24 febbraio 2000 il ricorso è stato nuovamente tratto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato, e pertanto meritevole di accoglimento.

Sussistono tutte le condizioni in presenza delle quali la normativa sull'accesso attribuisce al privato il diritto di conoscere i documenti amministrativi.

Come è noto, tale diritto, come letteralmente lo qualifica il legislatore (cfr., fra altre: T.a.r. Lazio,II, n. 311/1993; T.a.r. Salerno, n. 557/1994), anche se è stato pure ritenuto trattarsi di interesse legittimo (cfr.: C.S., A.p., n. 16/1999, con ampio ragguaglio giurisprudenziale: ma su tutta la problematica, e sulle diverse opinioni espresse dalla giurisprudenza, cfr. la sentenza interlocutoria di questa sezione, con la quale è stata ordinata al ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei confronti del controinteressato *** n. 2625 del 21 dicembre 1999), è definito dall'art. 22 L. n. 241/1990 con riguardo alle finalità ("assicurare la trasparenza dell'attività ammimstrativa" e "favorirne lo svolgimento imparziale"; v., sul diritto di accesso come diritto a conoscere la verità, e come strumento per dare concretezza al principio della sovranità popolare, T.a.r. Catania, III, n. 842/1993), ai soggetti ("chiunque vi abbia interesse a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti"), all'oggetto (documenti amministrativi, dei quali il co. 2 di detto art. 22 si preoccupa di fornire una nozione).

Sotto il profilo dei soggetti che ne sono portatori, al diritto di accesso la norma ha dato una notevole ampiezza, in quanto il collegamento fra il soggetto e gli atti oggetto dell'accesso è dato dall'esigenza di tutelare "situazioni giuridicamente rilevanti", locuzione di latitudine tale da ricomprendervi non solo, come è ovvio, diritti soggettivi ed interessi legittimi, bensì anche interessi che non assurgono alla consistenza delle due situazioni indicate, benché non sia stato considerato sufficiente l'interesse di mero fatto (cfr., per alcune ipotesi in cui la giurisprudenza ha affrontato il problema, riconoscendo l'estrema latitudine della definizione normativa: C.S., VI, n. 966/1993; Idem, IV, n. 1036/1993; Tar. Firenze, I, n. 443/1994; T.a.r. Torino, I, n. 418/1994, in cui in particolare si afferma che "la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (art. 22), se pur non può essere circoscritta alle sole posizioni aventi consistenza di interesse legittimo, può bensì spingersi alla difesa di posizioni giuridiche cui possa attribuirsi un qualche rilievo, anche se non nettamente personalizzate, suscettibili di essere tutelate attraverso una migliore conoscenza dei documenti amministrativi attinenti ad un determinato procedimento, cui il richiedente non sia estraneo, ma non ricomprende anche meri interessi di fatto..."; T.a.r. Palermo, II, n. 536/1997, in cui si è ritenuto che non necessariamente la posizione che legittima all'accesso deve possedere tutti i requisiti che legittimerebbero il ricorso al giudice amministrativo avverso un atto lesivo della posizione soggettiva vantata - nello stesso senso: C.S., IV, n. 21/1994; T.a.r. Abruzzo, n. 141/1994 - e che comunque la verifica dell'ammissibilità del ricorso proposto per l'accesso ai documenti è limitata all'accertamento della sussistenza della posizione giuridicamente rilevante). Naturalmente il legislatore ha previsto alcuni limiti all'esercizio del diritto di accesso, ove questo si scontri con l'esigenza di tutelare un confliggente interesse pubblico o privato ritenuto meritevole di prevalere su quello del cittadino di conoscere il contenuto degli atti del procedimento: l'art. 24/1 L. n. 241 richiama in generale, come ipotesi di esclusione ex lege, oltre al segreto di Stato ex art. 12 L. n. 801/1977, i "casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento". Il co. 2 dell'art. 24 demanda al Governo l'emanazione di decreti "intesi a disciplinare le modalità del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso" individuando in generale le esigenze confliggenti con il diritto di accesso che devono essere salvaguardate, in quanto ritenute prevalenti. Il co. 4 dell'art. 24, infine, impone alle singole amministrazioni "l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti... le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al co. 2". Con D.P.R. n. 352/l992 è stata data attuazione all'art. 24/2 L. n. 241, ed è stato dettato il "Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi", il cui art. 8 ha fissato i criteri cui devono attenersi le singole amministrazioni nell'emanazione dei regolamenti di cui al richiamato co. 4 dell'art. 24 della stessa legge n. 241.

Orbene, nella fattispecie l'amministrazione resistente ha ritenuto - con motivazione assai sintetica che si esaurisce, in realtà, nella mera indicazione della norma che si è inteso applicare - di individuare la sussistenza di un limite all'esercizio del diritto di accesso ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. i) del Decreto M.ro delle Finanze n. 603 del 28 ottobre 1996. La motivazione si rivela del tutto carente, ed appare pertanto fondato il relativo motivo di ricorso, non essendo dato comprendere quale delle ipotesi indicate alla lettera i) della richiamata disposizione ricorrerebbe, a parere dell'autorità emanante il diniego impugnato, nella fattispecie in esame, che sembrerebbe in realtà invocata a sproposito. La ripetuta disposizione, infatti, testualmente elenca, fra le categorie di atti sottratti all'accesso "in relazione all'esigenza di salvaguardare l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché la prevenzione e la repressione della criminalità" (comma 1), alla lettera i), "documenti del Corpo della Guardia di finanza inerenti all'emanazione di ordini di servizio, nonché all'esecuzione del servizio stesso, relazioni, rapporti, ed informative concernenti l'attività svolta nei settori istituzionali". Pertanto, non soltanto sotto il profilo della carenza di motivazione, ma anche sotto il profilo sostanziale, il diniego impugnato si rivela affetto dai denunciati vizi di illogicità e contraddittorietà, non essendo riconducibile il verbale di contravvenzione di cui trattasi ad alcuna delle ipotesi normativamente previste nella lettera i) - e neppure agli atti "direttamente connessi", come recita il comma 1), a quelli espressamente indicati in elenco - posto che la disposizione applicata non può, sia per il suo tenore letterale, sia perché non possono esservi attività completamente sottratte alla trasparenza, essere interpretata nel senso che tutti gli emanati dalla Guardia di finanza sono sottratti all'accesso.

Neppure possono essere opposte all'avv. *** esigenze di tutela della privacy del controinteressato ***, in quanto tali esigenze di costui non potrebbero comunque prevalere sul diritto del primo alla tutela giurisdizionale, garantito dall'art. 24 della Carta costituzionale.

Infatti, come già esposto nella sentenza interlocutoria citata supra e nella narrativa della presente decisione, l'accesso è stato chiesto dall'avv. *** al fine di esplicare le proprie difese nel procedimento civile attualmente in istruttoria presso il Tribunale - giudice monocratico di Catania (n. 4637/97 ruolo affari contenziosi), in particolare, al fine di comprovare la sussistenza di circostanze di fatto che comporterebbero l'estromissione dell'odierno ricorrente da detto giudizio, che riguarderebbe la sola dott. *** associata nel di lui studio. Alla luce di tutte le esposte considerazioni, non può dubitarsi della sussistenza dell'interesse, in capo all'avv. Pecorino, ad ottenere il rilancio di copia del documento oggetto dell'istanza di accesso negativamente riscontrata dall'amministrazione.

Il ricorso deve, conclusivamente, essere accolto, e deve dichiararsi il diritto del ricorrente all'accesso richiesto, con conseguente condanna dell'amministrazione resistente al rilascio del documento in questione.

Le spese seguono, come di regola, la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania (sez. III) -accoglie il ricorso in epigrafe, e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente all'accesso richiesto, condannando l'amministrazione resistente al rilascio del documento in questione.

Spese ed onorari di giudizio a carico dell'amministrazione resistente, che dovrà corrispondere a tale titolo al ricorrente la somma, liquidata complessivamente e forfettariamente, di lire duemilionicinquecentomila.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 24 febbraio 2000.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

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