PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PRETURA CIRCONDARIALE DI TORINO Dr. Raffaele Guariniello Al Segretario Generale Facendo seguito alla Sua richiesta, trasmetto copia del provvedimento del Giudice per le Indagini Preliminari del 20/11/1998. Torino, 19/12/1998 PRETURA CIRCONDARIALE DI TORINO Il giudice dr.ssa Daniela Colpo letta l'opposizione depositata in data 14-10-1998 da Agricola Riccardo avverso il decreto con il quale il P.M. si riservava di provvedere sulla richiesta di restituzione di copia di documentazione medica consegnata dall'istante a ispettori della A.S.L.; osservato che nel predetto atto si deduce, da un lato, la illegittimità della di documentazione da parte degli ispettori della A.S.L., avanzata ex art. 64 D.P.R. 303-56, norma che si sostiene, non è applicabile al caso in esame nonché la erroneità della decisione del P.M. nella parte in cui rileva che la documentazione è stata acquisita "spontaneamente" dovendosi intendere tale spontanea consegna come forma di collaborazione attuata a seguito delle richieste rivolte dalla A.S.L. Rilevato pertanto che l'opponente richiede la restituzione della documentazione in quanto detenuta dal P.M. in assenza --------- (provvedimento di sequestro) che ne giustifichi l'apprensione; osserva quanto segue: le argomentazioni svolte dall'istante nell'atto di opposizione ineriscono alla, asseritamente illegittima, modalità di apprensione da parte del P.M. di copia della documentazione sanitaria relativa a giocatori della Juventus, documentazione che è stata consegnata dall'istante ma, in relazione alla quale, non è stato emesso alcun provvedimento di sequestro, unico atto che, secondo l'attuale ordinamento, consentirebbe, sempre secondo le prospettazioni risultanti dall'atto di opposizione, di acquisire al procedimento cose o beni, sui quali gravano diritti altrui, necessari a fini di prova. Da tali argomentazioni emerge che l'atto in esame deve essere qualificato opposizione ex art. 263 c. 5 c.p.p.; invero tale norma prevede che può essere proposta opposizione contro il decreto di restituzione o il decreto che respinge la richiesta di restituzione di beni sequestrati. E' pur vero che, nella fattispecie, la documentazione, non è stata, oggetto di un provvedimento di sequestro ma le doglianze mosse dall'opponente sono per l'appunto volte a censurare l'operato del P.M. ritenendosi la necessità, in tale ipotesi, di un atto di sequestro. Altrimenti argomentando si dovrebbe concludere che, in caso di apprensione, da parte del P.M., di beni o cose, in mancanza di un provvedimento di sequestro o di decreto di convalida di sequestro (nel caso di attività svolta dalla PG) , nell'ipotesi in cui se ne ravvisi la necessità , la parte non avrebbe alcun rimedio , nella fase delle indagini preliminari, per ottenere la restituzione dei beni che assume essere stati illegittimamente acquisiti facendo valere quello che ritiene essere un vizio procedurale. Ne consegue che l'opposizione, alla stregua delle prospettazioni risultanti dall'atto depositato in data 14-10-1998, è ammissibile. Ciò posto, dall'esame degli atti trasmessi dal P.M. emerge che in data 27-8-98 alle ore 10 ufficiali di PG appartenenti alla A.S.L. 1 " Dipartimento di Prevenzione Servizio Prevenzione e Sicurezza del Lavoro" redigevano verbale di accertamenti e rilievi sui luoghi e cose (n. 278-565-624-1099-1998) presso lo Stadio Comunale Settore Operativo della squadra Juventus, alla presenza anche dell'istante, al termine del quale , si dava atto della disponibilità del dottor Agricola " alla spontanea consegna di documenti che si intendono acquisire ed acquisiti nel corso degli accertamenti. Il dott. Agricola e il dott. Tencone" - si legge nel predetto verbale" - si impegnano a tenere a disposizione la documentazione sanitaria presente attualmente in sala medica nelle condizioni attuali con gli aggiornamenti che perverranno (esami in corso)" . Nello stesso giorno alle ore 14,10 gli stessi ufficiali di PG assumevano informazioni da Tencone Fabrizio ex art. 351 c.p.p. In pari data risulta essere stato redatto un verbale ex art. 64 D.P.R. 303-56 con il quale si dà atto della acquisizione, alla presenza anche dell'istante, di documentazione medica relative ad alcuni giocatori e della richiesta di consegna di " documento di valutazione dei rischi ex D.L. 626-94 e di elenco dei giocatori che hanno prestato attività presso la società dall'1-1-93" entro il 1-9-98. In data 28-8-98 con verbale n. 288-624-1099-1095/98 ex art 64 D.P.R. 303-56 personale appartenente alla A.S.L. 1 richiedeva all'opponente copia di documentazione sanitaria relativa agli accertamenti effettuati ad alcuni giocatori, specificamente indicati, da consegnare entro il 7-9-98. Risulta inoltre altra richiesta di documentazione sanitaria relativamente a un giocatore e, in data 18-9-98, richiesta di documentazione varia. Dagli atti trasmessi in copia dal P.M. appare pacifico che l'acquisizione di parte della documentazione medica è avvenuta nel corso degli accertamenti effettuati, ex art 354 c.p.p. (nel cui verbale si fa riferimento alla documentazione "che si intende acquisire ed acquisita") cui ha partecipato l'istante, mentre altra documentazione è stata richiesta e, evidentemente , consegnata dall'opponente ex art 64 D.P.R. 303-56 anche in data successiva al predetto verbale ---------- c.p.p. Ora, per ciò che concerne la documentazione acquisita ex art 64 D.P.R. citato (vedasi verbali 27-8-98, 28-8-98, 18-9-99 ) deve rilevarsi preliminarmente che i dipendenti della ASL addetti a tale compito hanno funzioni di vigilanza sull'applicazione del D.P.R. 303-56 e hanno quindi particolari attribuzioni, originariamente attribuite agli ispettori del lavoro, di controllo sul rispetto della normativa contenuta nel decreto medesimo; in tale veste hanno il potere di ispezionare i luoghi di lavoro e di richiedere al datore di lavoro le "informazioni" (evidentemente anche di ordine medico e sanitario sui lavoratori) che ritengono necessarie. Nel caso di specie i verbali, in quarto redatti successivamente o contestualmente al verbale di accertamenti urgenti ex art 354 c.p.p., devono ritenersi inerenti al procedimento penale in oggetto e le relative richieste, effettuate a fronte della dichiarazione di disponibilità manifestata dalla parte in data 27-8-98 nel corso dei predetti accertamenti. E' pur vero che nel testo dei verbale non si dà atto della qualifica di ufficiali di P.G. sulla base della quale hanno, evidentemente, operato i verbalizzanti posto che non si può ricavare dal sistema la possibile esistenza di una doppia indagine, da un lato in via amministrativa e dall'altro in sede penale , dopo l'inizio dì un procedimento penale , e ritenere quindi che le richieste in questione siano state effettuate nell'ambito di un procedimento amministrativo per così dire "parallelo" poiché l'accertamento di eventuali violazioni riscontrate è sanzionato in sede penale; deve peraltro rilevarsi che avendo l'Agricola partecipato agli accertamenti ex art. 354 c.p.p., sottoscrivendo il relativo verbale, tale qualifica doveva essere conosciuta dall'opponente. (In ordine alle attribuzioni conferite agli ispettori del Lavoro - oggi ispettori A.S.L. ex l. 833-78 - si veda Cass. 6-6-59 secondo cui il D.P.R. 303-56 "ha inteso semplicemente devolvere alla competenza tecnica degli ispettorati del lavoro tutte le operazioni attinenti all'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto medesimo, nel presupposto che la preparazione specifica e la capacità dei funzionari della detta amministrazione garantiscono l'esatto adeguamento delle norme imperative alle esigenze della materia da esse disciplinata. Tali particolare attrazioni degli ispettori del lavoro non impediscono peraltro che le violazioni alle disposizioni suddette possano venir portate "aliunde" a conoscenza della autorità giudiziaria ed anche senza l'osservanza delle forme all'uopo prescritte"). Quanto poi alla applicazione dell'art. 220 disp. att. c.p.p., deve rilevarsi che nella fattispecie di cui si discute, gli accertamenti sono stati effettuati in conformità a tale disposizione poiché, in applicazione dei principi del codice, e al momento in cui gli operatori hanno accertato la sussistenza di indizi di reato, si è proceduto alla redazione, alla presenza dell'opponente, del verbale di cui all'art. 354 c.p.p. Con riferimento alla documentazione acquisita ex art 354 c.p.p. e quindi nel corso di accertamenti effettuati da ufficiali di PG ai sensi di tale disposizione, deve rilevarsi che, dopo la chiusura del verbale, si dava atto della disponibilità dell'attuale opponente alla "spontanea consegna" di documenti. Occorre ora affrontare il problema della "spontaneità" della consegna; si sostiene che non è spontanea la consegna di una cosa richiesta esplicitamente dal P.M. o da ufficiali di PG dallo stesso delegati. Nel caso di specie la consegna della documentazione acquisita nel corso degli accertamenti ex art 354 c.p.p. è verosimilmente avvenuta su richiesta degli ispettori della ASL ma in modo volontario e cioè senza condizionamenti esterni. Tale circostanza ha indubbie implicazioni sul problema principale sottoposto all'esame di questo Giudice e cioè sulla necessità, nel caso di specie, di sequestrare la documentazione acquisita. Ora, poiché il sequestro è atto volto (oltre che ad impedire l'alterazione della "res" da cui si presume poter ricavare elementi di prova, profilo questo, peraltro, che non viene qui in considerazione) a sottrarre dalla disponibilità di una parte o di un terzo un bene in quanto corpo del reato o cosa pertinente al reato, deve rilevarsi che un tale atto (venendo meno la relativa finalità),non pare necessario nel momento in cui è la parte stessa a consegnare il bene con ciò manifestando la propria volontà che è diretta allo stesso scopo (appunto lo spossessamento) cui tenderebbe un provvedimento di autorità. E sulla volontarietà dell' atto, nel caso di specie, vi è da rilevare che l'opponente,consultato il Presidente della Società per conoscere se l'adempimento alle richieste avanzate da personale della ASL fosse dovuto e quindi conosciuta la asserita, non obbligatorietà del comportamento preteso, ne ha dato egualmente volontaria attuazione. Sul punto la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. 3-6-98 n. 2073 sezione VI), esaminando un caso in cui il P.M. aveva disposto la restituzione di atti sequestrati previa acquisizione di copie ha espressamente statuito che " la cennata acquisizione risponde alla conclamata facoltà del P.M. di prendere notizia di un reato di propria iniziativa a prescindere dall'utilizzabilità, in sede di eventuale conseguente giudizio di merito, delle prove asseritamente emergenti dal contributo cartolare in tal guisa acquisito agli atti" . Conformemente Cass. 28-4-98 sezione V n. 859 secondo cui " .. le norme di garanzia attinenti alla perquisizione non possono trovare applicazione qualora agli inquirenti vengano consegnati spontaneamente oggetti in possesso dell'indagato" . E ancora Cass. 27-5-94 n. 6252 "Qualora... si tratti semplicemente di apprendere o conservare cose pertinenti al reato che non sono di proprietà altrui ovvero si tratti di conservare cose spontaneamente consegnate da altri, che non ne pretenda la restituzione, non è necessario procedere al sequestro, non occorrendo porre su di esse un vincolo di indisponibilità in contrasto con l'altrui proprietà o possesso: in tali ipotesi la polizia giudiziaria, nell' esercizio dei poteri conferiti della legge, procede all'apprensione e conservazione delle cose pertinenti al reato in piena libertà di forme purché idonee allo scopo e previa verbalizzazione delle relative attività. Ne consegue che i reperti così appresi e conservati sono utilizzabili in giudizio come fonti di prove" . Da ultimo Cass. Sezione III n.2537 del 6-10-98 che specifica che ".... il provvedimento in base al quale le copie sono acquisite è autonomo rispetto al decreto. Esso è adottato nell'ambito della diversa disciplina della prova documentale, regolata dagli artt. 234, 235, 237 c.p.p. La finalità probatoria può essere conseguita tramite il sequestro dell'originale ovvero l'acquisizione della copia (art. 258 c.p.). In questo secondo caso il vincolo si trasforma in una mera acquisizione di documenti sempre consentita". Quanto poi al rilievo avanzato dalla difesa in ordine alla circostanza secondo cui l'istanza di restituzione dimostrerebbe che, in quel momento, sarebbe venuta meno la spontaneità, qualora esistente in origine, deve osservarsi che accogliere tale tesi significherebbe attribuire alla volontà di parte il potere di determinare lo strumento processuale utilizzabile per l' acquisizione degli atti nell' ambito del procedimento penale. In altre parole, la necessità del sequestro sarebbe determinata dal mutamento di opinione della parte, non fondata da circostanze sopravvenute ma sulle stesse modalità dell'acquisizione. P.Q.M. respinge l'istanza di restituzione di copia della documentazione medica avanzata da Agricola Riccardo. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Torino lì ----- 1998 Il collaboratore di cancelleria Il Giudice |
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