Procura di Torino -provvedimento del 8-10-1998

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PRETURA CIRCONDARIALE DI TORINO

Dr. Raffaele Guariniello
Procura della Repubblica
presso la Pretura di Torino
P.zza Palazzo di Città, 7
tel.011 4328759
fax 011 4328715

Al Segretario Generale                
del Garante per la Protezione                
dei Dati Personali                
Largo del Teatro Valle, 6                
00186 Roma                

A norma dell'art. 40 L. n. 675/1996, si trasmette, con omissis, copia di provvedimento adottato dal Pubblico Ministero Raffaele Guariniello. Torino, 10/10/1998

IL PUBBLICO MINISTERO

letta l'istanza presentata in data (...);

Osservato che copie dei documenti di cui si tratta (cartelle cliniche) sono state acquisite a fini di accertamento di ipotesi di reato nell'ambito di accertamenti e rilievi eseguiti da Ufficiali di Polizia Giudiziaria della Azienda U.S.L. (...) a norma dell'art. 354 c.p.p. (illuminanti, sulla collocazione sistematica degli accertamenti e rilievi degli ufficiali di polizia giudiziaria, per tutte, Cass., Sez. lll, 11 marzo 1993, Morlini; Cass., Sez. III, 12 febbraio 1993, Donelli; Cass., Sez. Il, 2 febbraio 1993, P.M., Bertuccio e altri);

Rilevato, per giunta, sotto altro profilo, che, secondo quanto dichiara l'istante in sintonia con il verbale relativo ai predetti accertamenti e rilievi, le citate copie di documenti sono state spontaneamente consegnate dall'istante d'intesa con il rappresentante legale della società (circa la legittimità dell'acquisizione di documenti in copia e di documenti o altre cose spontaneamente consegnate v., rispettivamente, ad es., Cass., Sez. VI, 3 giugno 1998, P.M. in c. Colasante; Cass., Sez. 1, 4 maggio 1994, Ferraro; v., altresì, Cass., Sez. V, 28 aprile 1998, Castellan);

Ritenuto che le predette copie di documenti - doverosamente acquisite e trasmesse a questa Autorità Giudiziaria per motivi di giustizia penale- sono allo stato necessarie, e non eccedenti rispetto, ai fini degli accertamenti tecnici e testimoniali in corso nel quadro di indagini preliminari sulle ipotesi di reato oggetto dei presente procedimento;

Osservato che - in forza dei combinato disposto dell'art. 4, commi 1, lettere d) ed e), e 2, e dell'art. 9, comma 1, L. 31 dicembre 1996 n. 675 - i dati personali oggetto di trattamento per ragioni di giustizia nell'ambito di uffici giudiziari e i dati personali oggetto di trattamento da parte di altri soggetti pubblici per finalità dì accertamento e repressione dei reati devono essere, in particolare, "pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati", e " conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati";

Osservato, inoltre, che - in forza del combinato disposto dell'art. 4, commi 1, lettere d) ed e), e 2, dell'art. 15 e dell'art.41, comma 3, L. n. 675/1996, e in attesa delle ulteriori determinazioni normative oggetto di delega al Governo alla stregua dell'art. 1, comma 1, lettera i), L. 31 dicembre 1996 n. 676 - i dati personali devono essere custoditi in maniera tale da evitare un incremento dei rischi di cui all'art. 15, comma 1, L. n. 675/1996;

Considerato, in questa prospettiva, che le predette copie di documenti debbono essere conservate da questa Autorità Giudiziaria, con le particolari cautele dei caso, per il tempo e nella misura strettamente necessari agli scopi di giustizia penale per i quali sono state acquisite, e, quindi, restituite ove e non appena una tale necessità venga meno;

Constatato che, a norma dell'art. 40 L. n. 675/1996, copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dalla L. n- 675/1996 deve essere trasmessa al Garante per la Protezione dei Dati Personali (v., in proposito, nota 26 gennaio 1998 dei Consiglio Superiore della Magistratura pervenuta a questo Ufficio il 17 febbraio 1998);

P.Q.M.

si riserva di provvedere alla richiesta restituzione delle predette copie di documenti, ove e non appena venga meno la necessità della loro conservazione agli scopi di giustizia penale per i quali sono state acquisite;

ordina la comunicazione del presente provvedimento all'istante;

dispone la comunicazione del presente provvedimento al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Torino, 8 ottobre 1998

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