Pretura circondariale di Roma-decreto 13/10/98

PRETURA CIRCONDARIALE DI ROMA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

Il Giudice Dott.ssa R. IANNIELLO

letti gli atti del procedimento penale sopraindicato nei confronti di IGNOTI ritenuti responsabili del reato p. e p. dagli artt.22 e 35 l.67596;

Esaminata la richiesta di archiviazione del P.M. pervenuta in data 13/10/98

OSSERVA

Le argomentazioni del p.m. sono condivisibili poiché esse correttamente delineano l'ambito di applicazione della normativa di cui alla l. 67596.

Premessa la definizione del concetto di "trattamento" e di "dato personale" quali indicati nella legge va anzitutto osservato come nella fattispecie in esame non pare applicabile la disciplina, più restrittiva, riservate dalla legge al trattamento dei "dati sensibili".

Con tale concetto l'art. 22 della legge individua "i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale", rendendone possibile l'utilizzo solo su consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.

La ricostruzione giornalistica di una vicenda già nota ("delitto del Circeo") effettuata per indagare la personalità degli autori del reato, non configura l'ipotesi del trattamento di dati concernenti la vita sessuale (intesa quale sintesi di interessi, preferenze, abitudini o patologie) della vittima del reato.

L'esame del contenuto della intervista, acquisito in trascrizione agli atti, conferma l'assenza di qualsiasi riferimento ai dati sopra detti, ed anzi la trasmissione appare improntata ad indagare la complessa personalità di Angelo Izzo anche in relazione ad altre vicende giudiziarie (fatti di terrorismo "nero"): non vi è né insistenza né morbosa attenzione a particolari del delitto in danno della Colasanti, la cui vita sessuale non viene presa in esame.

Deve pertanto escludersi che si verta nella ipotesi di utilizzo di dati sensibili.

Anche alla stregua della disciplina generale prevista dalla l.67596 il comportamento dei giornalisti televisivi non ha rilievo sotto il profilo penale ex art. 35 della legge.

Il consenso dell'interessato al trattamento dei dati personali non è necessario allorché "il trattamento stesso è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, nei limiti del diritto di cronaca ed in particolare della essenzialità della informazione riguardo a fatti di interesse pubblico". (artt. 20 lett. g e 25 1° comma legge citata).

Nel caso di specie la trasmissione realizzata per essere mandata in onda dalla Rai riveste - in aderenza alle regole contenute nel codice dì deontologia professionale pubblicato sulla G.U. 3898 - i caratteri della essenzialità della informazione e dell'esercizio del diritto di cronaca "in ragione della qualificazione dei protagonisti" (v. art. 6 codice deontologico cit.).

E' pertanto esclusa la configurabilità del reato dì cui all'art. 35 l. 675/96.

Neppure può ipotizzarsi in via subordinata il diverso reato di cui all'art. 734 bis c.p., atteso che i fatti nei quali venne coinvolta la Colasanti, oltre che anteriori alla disciplina di cui all'art. 734 bis, sono ampiamente noti e nessuna divulgazione degli stessi viene realizzata dalla trasmissione.

Rimane salva per la denunciante la possibilità di ottenere in sede civile adeguati provvedimenti a tutela della sua riservatezza.

Il master in sequestro deve essere immediatamente restituito in favore dell'avente diritto.

Copia del presente provvedimento deve essere trasmessa al Garante, ai sensi dell'art. 40 l.67596.

P. Q. M.

Accoglie la richiesta di archiviazione formulata dal P.M., al quale ordina la restituzione degli atti.

Ordina l'immediato dissequestro e la restituzione alla RAI del master della trasmissione televisiva "Storie Maledette".

Visto l'art. 40 l.675/96 ordina la trasmissione di copia del presente provvedimento, a cura della cancelleria, al Garante per la tutela del trattamento dei dati personali.

Roma 16/10/98

IL G.I.P.
R. IANNIELLO

Il collaboratore di Cancelleria
Dott. R. Fucà

Depositato in cancelleria il 16/10/98

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