Pretura di Roma; decreto 25 ottobre 1997

PRETURA DI ROMA
decreto 25 ottobre 1997

Giud. TOTI; Ugl. Federazione provinciale sanità c. Soc. Casa di cura S. Lucia.

Sindacati, libertà e attività sindacale - Condotta antisindacale - Lavoro straordinario - Comunicazione dei dati - Rifiuto del datore di lavoro - Disciplina della protezione dei dati personali - Consenso dei singoli - Mancanza - Legittimità

(L. 20 maggio 1970 n. 300, norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento, art. 28; l. 31 dicembre 1996 n. 675, tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, art. 12).

Non integra gli estremi della condotta antisindacale il comportamento del datore di lavoro il quale rifiuta di comunicare al sindacato i dati relativi all'effettuazione del lavoro straordinario da parte dei dipendenti in assenza di un consenso di questi ultimi reso ai sensi della l. 31 dicembre 1996 n. 675, sul trattamento dei dati personali.

Con ricorso depositato il 24 giugno 1997 la Ugl, federazione provinciale sanità, esponeva di aver richiesto più volte, tramite il segretario provinciale, il tabulato delle prestazioni di lavoro straordinario effettuato da ciascun dipendente della casa di cura S. Lucia s.r.l. durante gli anni 1995, 1996 e 1997, con la specifica delle competenze spettanti rimaste insolute.
La casa di cura S. Lucia aveva, però, rifiutato di consegnare la documentazione richiesta.
Il sindacato precisava che il fine della richiesta era quello di verificare il corretto uso dell'istituto del lavoro straordinario, la cui regolamentazione è documentata dalla contrattazione collettiva alla contrattazione decentrata.
La Ugl, pertanto, conveniva davanti a questo pretore la casa di cura S. Lucia s.r.l. per sentir dichiarare antisindacale il comportamento denunciato.
La società convenuta, regolarmente costituitasi, chiedeva, il rigetto del ricorso sostenendo che il rifiuto di consegnare la documentazione richiesta era giustificata dalla richiesta riservata dalle informazioni ai sensi della l. 31 dicembre 1996 n. 675.
A parere del giudicante il ricorso non può essere accolto.
Il rifiuto della società convenuta di consegnare la documentazione relativa al lavoro straordinario di tutti i dipendenti appare, infatti, pienamente giustificata alla luce della recente normativa per la tutela delle persone rispetto al trattamento dei reati personali.
L'art. 1, lett. c), l. 31 dicembre 1996 n. 675 precisa che per dato personale deve intendersi "qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente ed associazione".
In considerazione dell'ampia definizione legislativa non sembra dubbio, pertanto, che anche i dati relativi al lavoro straordinario prestato ed ai relativi compensi rientrino tra quelli presi in esame dalla suddetta normativa, che ne consente l'utilizzo solo quando vi sia "il consenso espresso dell'interessato".
L'art. 12 esclude la necessità del consenso qualora il trattamento "è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato".
Nella fattispecie in esame è pacifico che molti dei lavoratori che hanno prestato lavoro straordinario non sono neppure iscritti al sindacato ricorrente e, quindi, non sono parte del contratto dal quale deriverebbe il diritto del sindacato di controllare le ore di lavoro straordinario effettivamente svolte dai dipendenti della societa convenuta.
Il ricorso va, pertanto, respinto.

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