REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il GIUDICE DI PACE DI TRENTO
Genovese dott. Beniamino
Pronuncia la seguente
SENTENZA
n. 181/2002
Nella causa (R.G. 4/2002) concernente domanda di risarcimento danno
Promossa
da Martino Zulberti residente a Via Milano 24 - attore
contro
Caldonazzi Alessandro residente a Trento Via Malfatti 8 convenuto
PREMESSO
- che a seguito di infortunio stradale, lattore ha chiesto risarcimento danno alla Compagnia Assicuratrice Assitalia che lo invitava a sottoporsi a visita medico-legale;
- che il convenuto, incaricato dalla Assitalia ad effettuare i controlli medici, sottoponeva ad accertamenti lattore al fine redigendo apposita relazione medico-legale, comunicata integralmente dal medico alla Compagnia Assicuratrice senza chiedere il preventivo consenso dello Zulberti;
- che, a seguito del giudizio promosso dallo Zulberti contro il Caldonazzi per asserita violazione delle norme sulla "privacy" ex legge 675/1996,
esperiti inutilmente i tentativi di conciliazione, le parti così concludono:
- per l'attore di condannare il convenuto al "risarcimento del danno non patrimoniale di
e 100,00 sulla base dell'art. 29 comma 9 legge 675/1996" ed "al risarcimento del danno morale di e 150,00 sulla base dell'art. 185 c.p." con vittoria di spese, per avere il convenuto effettuato il trattamento di dati personali senza il consenso espresso dell'interessato;
per il convenuto, di "respingersi ogni domanda attorea con vittoria di diritti e onorari";
ACCERTATO
Nel corso dell'istruttoria sulla base di prove testimoniali e/o documentali
- che i fatti si sono svolti come in premessa;
- che l'avv. Botteon, a nome del proprio assistito, l'odierno attore, ha chiesto con la lettera del 31.01.2001 all'Assitalia di sottoporre quest'ultimo ad accertamenti medico-legali presso un fiduciario della medesima compagnia allo scopo di poter quantificare il danno;
- che l'attore venne informato dal suo legale di fiducia l'avv. L. Botteon delle finalità e modalità degli accertamenti medici cui sottoporsi;
- che l'Assitalia, con lettera del 16.02.2001, invitava l'attore a prendere contatti con il dott. Caldonazzi, l'odierno convenuto, allo scopo di sottoporlo agli accertamenti medico-legali e che l'avv. Botteon rivolgeva all'attore analogo invito e che, infine, la segretaria del dott. Caldonazzi, la teste Tacchelli, concordava per telefono la data 3.05.2001 perché gli accertamenti medici venissero effettuati;
- che, d'intesa con il proprio cliente, l'odierno attore, l'avv. Botteon trasmetteva all'Assitalia le due relazioni medico-legali redatte precedentemente dai due medici di fiducia dell'attore, mentre il dott. Caldonazzi, a sua volta, terminati gli accertamenti di propria competenza, provvedeva a comunicare la relazione integralmente alla compagnia assicuratrice senza previamente contattare il sig. Zulberti per chiederne il consenso, circostanza, quest'ultima, nella quale l'attore intravede la violazione, da parte del dott. Caldonazzi delle norme sulla privacy ex legge 675/1996;
ATTESO
Che di tutti i mezzi istruttori richiesti dalle parti non sono stati ammessi
- per parte attrice, l'istanza di acquisizione presso l'Archivio Assitalia di Monterotondo della relazione medico-legale del dott. Caldonazzi in quanto tale documentazione avrebbe avuto rilevanza probatoria esclusivamente in ordine all'uso dei dati personali, circostanza nient'affatto controversa tra le parti, vertendo piuttosto la lite sulla illegittimità o meno di tale uso;
- per parte convenuta, la richiesta di testimonianza di Zani Giorgio, inammissibile perché intempestiva ai sensi del III comma art. 320 c.p.c. e, comunque, non indispensabile ai fini decisori;
CONSIDERATO
Che la controversia fra le parti in causa viene, così, a restringersi sulla questione se le valutazioni espresse dal convenuto in sede di perizia medico-legale possano essere considerate dati personali ai sensi della legge 675/1996 e, in caso affermativo, se l'uso di questi costituisca, nella fattispecie in esame, violazione alle norme di cui alla citata legge 675/1996.
RITENUTO
- che, per dato personale la legge 675/1996 art. 1 intende "qualunque informazione relativa a persona fisica", definizione che necessita d'una interpretazione in quanto quella letterale, che discende dal significato stesso delle parole, porterebbe ad una dilatazione tale del significato dell'espressione terminologica sì da ricomprendere ogni e qualsiasi notizia, anche la più banale, ogni e qualsivoglia informazione o elemento conoscitivo della persona, se non la si mettesse in relazione con la ratio della norma, cioè con le finalità perseguite dalla legge, che sono quelle di garantire e tutelare i diritti, le libertà fondamentali e la dignità delle persone fisiche nell'ampio contesto della società civile e nel rispetto delle esigenze di una vita associativa;
- che la disciplina della garanzia della riservatezza e della sfera privata va coniugata con tutti gli altri diritti, di pari rango, costituzionalmente garantiti, nel senso che, a fronte del diritto alla salvaguardia della privacy, sta quello di veder garantite le libertà di pensiero, di giudizio, di valutazione, che hanno pari rilevanza costituzionale;
- che la nozione di dato personale richiama quella di un dato obiettivo e definito, cioè di una realtà per sua natura fattuale, giammai quella di una valutazione, di un apprezzamento, di un giudizio, per sua natura opinabile, quale è appunto la perizia medica, espressione di giudizi elaborati secondo criteri del tutto soggettivi e variabili;
- che il dato personale è connaturato all'essenza della persona, quasi ad essa interno, e comunque alla stessa appartenente, mentre il giudizio ha carattere eminentemente esterno, estraneo alla natura stessa della persona, alla quale non appartiene essendo manifestazione del pensiero altrui, mutevole e variabile, qual è appunto il giudizio del perito medico;
- che i dati personali vengono più puntualmente concretizzati dall'essere assoggettati alle modalità di raccolta e di trattamento di cui all'art. 9 l. 675/1996 e dalle misure di correzione e di modifica di cui al successivo art. 13; mentre è del tutto evidente che tali criteri non possono applicarsi alle valutazioni d'un perito medico, con ciò definitivamente ed inequivocabilemente differenziandole dai primi;
- che, per le ragioni suesposte, le perizie medico-legali non possono rientrare nella nozione di dato personale così come prevista dalla l. 675/1996; ne consegue che la condotta del convenuto, sotto questo particolare aspetto, resiste alle opposte censure di illegittimità;
- che, per completezza di motivazione, si rende opportuno precisare che questo giudice, per vincolato al rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), dopo aver individuato la natura dell'azione promossa, ha posto a base della pronuncia considerazioni di diritto diverse da quelle prospettate dalle parti, definendo la questione sottoposta al suo esame con riferimento esclusivo alla situazione giuridica dal medesimo accertata, prescindendo dalla diversa prospettazione di ambedue le parti in causa, le cui argomentazioni e ragioni addotte a sostegno delle proprie tesi una volta riconosciuto che le valutazioni medico-legali non rientrano nella nozione di dato personali di cui alla l. 675/1996 finiscono con l'essere irrilevanti, quasi estranee all'oggetto del giudizio;
CONSIDERATO
Che la condanna al pagamento delle spese processuali è una conseguenza della soccombenza e tuttavia il giudice ritiene di poterle quantificare e liquidare secondo il principio dell'equità;
P.Q.M.
Il Giudice di Pace, definitivamente decidendo, dichiara non accoglibile la domanda dell'attore e lo condanna alla rifusione delle spese processuali che liquida in e 150,00.
Così deciso a Trento lì 13.05.2002.
Il giudice di Pace
Dott. Beniaminio Genovese
Depositata a sensi dell'art. 133 c.p.c.
Il 27.05.2002
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