DPR 150/1999 - Regolamento per gestione ruolo dirigenza P.A.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
CIRCOLARE 23 luglio 1999, n.5

Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150

"Regolamento recante disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonchè delle modalità di elezione del componente del comitato di garanti". Inserimento dati essenziali e curriculari, procedure e chiarimenti.

(Pubblicato sulla GU n. 300 del 23-12-1999)



Alle amministrazioni dello Stato
Alle aziende autonome dello Stato

Si fa seguito alla circolare n. 4/99, con la quale sono stati dettati i primi criteri e modalità per la costituzione del ruolo unico. Si rende adesso necessario, come anticipato con la indicata circolare, fornire alle amministrazioni interessate, individuate nell'allegato elenco, ulteriori procedure e chiarimenti per l'invio dei dati curriculari, nonchè chiarimenti in ordine a taluni aspetti. Criteri e modalità per la trasmissione dei dati curriculari.

Le amministrazioni di cui all'allegato elenco, per mezzo del responsabile del procedimento, sono tenute ad inviare, mediante collegamento al sito Internet del Dipartimento della finzione pubblica, al seguente indirizzo: www.funpub.it, i dati relativi alla banca dati curriculare. Il collegamento al sistema è possibile previa immissione della password ricevuta, che consente l'ingresso al sistema relativamente ai dati dell'amministrazione di appartenenza e rende disponibile anche un breve manuale illustrativo per facilitare l'inserimento dei dati. Al fine di facilitare il compito alle amministrazioni con sedi periferiche, ovvero sprovviste di collegamenti Internet, si fornisce anche supporto cartaceo della medesima modulistica. La trasmissione dei dati curriculari dovrà completarsi entro il 2 settembre prossimo. Per le amministrazioni che lo richiedono, l'inserimento dei dati può avvenire anche presso la sede del Dipartimento della funzione pubblica, Palazzo Vidoni, n. 116, Roma, da parte di personale dell'amministrazione interessata, previamente autorizzato. Un servizio di helpdesk telefonico, che risponde al seguente numero 06/68997369, è a disposizione per chiarimenti di carattere tecnico, connessi all'inserimento dei dati. A conclusione dell'inserimento dei dati, i dirigenti che ne abbiano interesse possono chiedere una apposita password per la lettura dei dati che li riguardano e per l'eventuale aggiornamento.


Personale interessato.

Ogni amministrazione è tenuta a fornire i dati dei dirigenti di prima e di seconda fascia appartenenti ai propri soppressi ruoli, ivi compresi i dirigenti comandati o fuori ruolo presso altre amministrazioni, enti, organi diversi. Gli indicati dirigenti entrano a far parte del ruolo unico.

Le amministrazioni interessate, inoltre, devono fornire, altresì, i dati relativi ai dirigenti che ricoprono incarichi presso proprie sedi, appartenenti ad amministrazioni diverse da quelle interessate al ruolo unico ed individuate nell'allegato elenco, o estranei all'amministrazione, ivi compresi i dirigenti con contratti a tempo determinato, affidati ai sensi della normativa precedente al decreto legislativo n. 80/1998.

A seguito dell'entrata in vigore del ruolo unico, gli istituti del comando e del fuori ruolo, nell'ambito delle amministrazioni destinatarie delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.150/1999, devono ritenersi abrogate. Gli indicati istituti sono da ritenersi vigenti fra le amministrazioni destinatarie del ruolo unico e quelle che ne sono escluse. I dirigenti in posizione di comando o di fuori ruolo che si trovano nella indicata posizione e che ricoprono posti di funzione, potranno continuare a ricoprire gli incarichi in essere, purchè tali incarichi siano formalizzati con le modalità previste dall'art. 19 del decreto legislativo n. 29/1993 e vi sia il previo assenso dell'amministrazione o ente di appartenenza.

Per il personale estraneo all'amministrazione e per i dirigenti comandati o fuori ruolo la comunicazione dei dati è necessaria ai fini della individuazione dei posti di funzione occupati. La comunicazione in entrambi i casi non comporta l'inserimento nel ruolo unico.


Dotazioni organiche.

Le amministrazioni di cui all'allegato elenco sono, altresì, tenute a comunicare i dati numerici relativi alle proprie dotazioni organiche, già previsti nel sistema informatizzato relativo alla raccolta dei dati essenziali, suddiviso per dirigenti di prima e seconda fascia, indicando specificamente i posti in molo, in comando, in fuori ruolo, in soprannumero, e quant'altro, specificamente previsti dal proprio ordinamento.

La trasmissione degli indicati dati deve essere comunicata mediante collegamento al sito Internet della funzione pubblica indicato in precedenza, nella parte relativa alla raccolta dei dati essenziali. Costituzione delle sezioni.

L'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999, dispone la costituzione nell'ambito delle rispettive fasce dirigenziali, di apposite sezioni dove inserire "i dirigenti già appartenenti a ruoli professionali o reclutati in ragione delle loro specifiche professionalità tecniche". La medesima disposizione è ribadita all'art. 5, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999, che ulteriormente esplicita la necessità di prevedere una distinta sezione, nell'ambito delle rispettive fasce, per "i dirigenti cui sono attribuite dall'ordinamento funzioni amministrative di tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero, riconosciute dal diritto internazionale".

Al fine di consentire una visione generalizzata ed una valutazione oculata e specifica delle diverse professionalità esistenti, ed addivenire alla costruzione del ruolo unico per fasce e sezioni, si invitano le amministrazioni in elenco ad inviare, entro l'indicata data del 2 settembre prossimo, un elenco nominativo dei dirigenti appartenenti ai propri soppressi ruoli che, motivatamente, si ritiene possano rientrare nella citata disposizione di cui all'art. 2, comma 3.


Primi criteri in materia di conferimento di incarichi,

L'entrata in vigore del nuovo sistema richiede la necessità di conferire, secondo le nuove procedure, gli incarichi dirigenziali a tutti i dirigenti, anche al solo fine di ribadire gli incarichi già ricoperti. Una diversa soluzione provocherebbe una disciplina contrattuale a formazione progressiva, foriera di disparità di trattamento.

Le amministrazioni interessate, a seguito del conferimento degli incarichi, sono tenute ad aggiornare immediatamente i dati mediante sistema informatico e ad inviare copia del contratto e del decreto di conferimento di incarico al responsabile del ruolo unico. Con l'entrata a regime del ruolo unico le amministrazioni dovranno preventivamente comunicare al responsabile del ruolo unico, ai fini della determinazione dei limiti percentuali previsti nell'art. 19 del decreto legislativo n. 29, gli incarichi che intendono conferire. Con successiva circolare, che sarà emanata in tempo utile all'avvio a regime del ruolo unico, a conclusione della fase di raccolta e sistematizzazione dei dati necessari, saranno indicati più puntuali criteri, per la definizione delle procedure di affidamento degli incarichi, nonchè per la determinazione delle percentuali indicate al citato art. 19 per l'affidamento degli incarichi dirigenziali.

Roma, 23 luglio 1999

Il Ministro per la funzione pubblica
Piazza

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