DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Regolamento recante norme per l'individuazione dei documenti di competenza del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali sottratti al diritto di accesso, in attuazione dell'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Pubblicato sulla GU n. 269 del 16-11-1999) IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106; Visto l'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39; Visti i pareri della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi espressi nelle sedute del 4 novembre 1997 e del 18 novembre 1998; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 ottobre 1998, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio i compiti concernenti l'organizzazione, il funzionamento e l'attività dei servizi tecnici nazionali; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 26 aprile 1999; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il presente regolamento individua, in conformità all'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, dei singoli Servizi (Servizio nazionale dighe, Servizio geologico nazionale, Servizio idrografico e mareografico nazionale, Servizio sismico nazionale) e delle relative sedi periferiche, che nel presente regolamento vengono tutti indicati con il termine "Amministrazione". Art. 2. 1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 5, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la sicurezza e l'ordine pubblico, sono sottratti all'accesso i documenti concernenti gli impianti di sicurezza degli edifici destinati a sede dell'Amministrazione. Art. 3. 1. Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonchè dell'articolo 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi di imprese, garantendo, peraltro, ai medesimi la visione dei documenti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi, sono sottratti all'accesso: a) gli studi, le ricerche e le consulenze conservate negli archivi dell'Amministrazione e svolte per conto di terzi, siano essi soggetti pubblici o privati; b) i dati di proprietà di terzi forniti all'Amministrazione; c) i documenti relativi a gare per l'aggiudicazione di lavori e forniture di beni e servizi che possano pregiudicare la sfera di riservatezza dell'impresa in ordine ai propri interessi professionali, finanziari, industriali e commerciali. Per una adeguata tutela degli interessi richiamati, l'accesso è consentito mediante estratto dei verbali di gara esclusivamente per le notizie riguardanti la stessa impresa richiedente. Per quanto attiene ai documenti concernenti l'elenco delle ditte invitate, le relative offerte economiche, l'indicazione della ditta aggiudicataria delle operazioni di gara, l'accesso ai documenti è differito al momento della comunicazione dell'aggiudicazione, salvi i casi di pubblicità per legge degli atti infraprocedimentali. 2. Non è ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso di formazione dei provvedimenti di cui all'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Art. 4. 1. Oltre ai documenti amministrativi appartenenti alle categorie indicate dal presente regolamento, sono sottratti all'accesso anche i documenti di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Sono, altresì, esclusi dal diritto di accesso i documenti che altre amministrazioni escludono dall'accesso e che l'Amministrazione si trova, per varie ragioni, a detenere. Art. 5. 1. Per le categorie di documenti indicati nell'articolo 3, del presente regolamento, la sottrazione all'accesso opera fino alla manifestazione di consenso espressa dai soggetti direttamente interessati. 2. I documenti contenenti dati in possesso dell'Amministrazione sono sottratti all'accesso fino alla conclusione del procedimento di validazione, previsto dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85. 3. È in facoltà dell'Amministrazione di differire l'accesso anche nei casi previsti dall'articolo 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 4. L'atto che dispone il differimento deve sempre indicarne la durata. Art. 6. 1. I documenti che non rientrano in alcuna delle categorie elencate negli articoli 2, 3 e 4, sono accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, secondo le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352. 2. L'accesso agli originali cartografici in materiale deteriorabile è consentito attraverso la sola visione degli atti. Con provvedimento del capo del Dipartimento sono stabilite le modalità tecniche per l'estrazione di copie di tali documenti. Art. 7. 1. Con successivo provvedimento è istituito, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, l'ufficio per le relazioni con il pubblico, al fine di agevolare, anche mediante l'adozione di idonee misure organizzative, l'esercizio del diritto di accesso di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Art. 8. 1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e, successivamente, almeno ogni tre anni, l'Amministrazione verifica la congruità delle categorie di documenti sottratti all'accesso individuate negli articoli precedenti. Art. 9. 1. L'Amministrazione per il presente decreto e le eventuali successive modifiche può stabilire le forme di pubblicità più opportune. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 29 settembre 1999 Visto, il Guardasigilli: Diliberto |