DM 30/5/2001: Scheda anagrafica del lavoratore, codifica delle professioni e classificazioni dei lavoratori

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 30 maggio 2001

Approvazione del modello di scheda anagrafica del lavoratore, della codifica delle professioni e delle classificazioni dei lavoratori, ex art. 4, comma 3, del D.P.R. 7 luglio 2000, n. 442. Modalità di trattamento dei dati dell'elenco anagrafico.

(Pubblicato sulla GU n. 168 del 21/7/2001- Suppl. Ordinario n.196)

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto l'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative;

Sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere del Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;

Decreta:

Art. 1.
Elenco anagrafico

I dati contenuti nell'elenco anagrafico sono definiti secondo il modello (scheda anagrafica) di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'inserimento, l'aggiornamento, la conservazione, la cancellazione, la diffusione, la comunicazione e il trasferimento dei dati dell'elenco anagrafico relativi a ciascun lavoratore saranno a cura del servizio competente nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del lavoratore.

Qualora i dati siano inseriti o aggiornati da un servizio competente diverso da quello indicato nel comma precedente, che riceve l'informazione perattoamministrativootramite l'acquisizione diretta da altra banca dati, la validazione rimane a cura del servizio competente nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del lavoratore.

Alfine di preservare i Livelli di sicurezza del Sistema Informativo Lavoro (SIL), l'accesso ai dati dell'elenco anagrafico relativi a ciascun lavoratore e' consentito ai soggetti abilitati, secondoi vari livelli d'abilitazione. cosi' come specificati nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.

La comunicazione e la diffusione dei dati dell'elenco anagrafico relativi a ciascun lavoratore e della scheda professionale, adottata conapposito decreto ministeriale, saranno curate dai servizi competenti, nel rispetto delle modalita' fissate all'art. 3 del D.P.R. 7 luglio 2000, n. 442.

Le regioni e le province sono titolari del trattamento di dati personali curato dai rispettivi servizi competenti, in qualita' di responsabili del trattamento, nel rispetto della legge del 31 dicembre 1996, n. 675 e del D.P.R. del 28 luglio 1999, n. 318.

Art. 2.
Codifica delle professioni

In sede di prima applicazione, i servizi all'impiego adottano la nomenclatura e la codifica delle professioni attualmente in uso nel SistemaInformativoLavoro (SIL) di cui all'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Presso la direzione generale per l'impiego del Ministero del lavoro e' istituita un'apposita Commissione Tecnica, nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che sara' composta da esperti individuati dalla Direzione generale per l'Impiego, dalla Direzione generale dell'osservatorio del mercato del lavoro,dall'Ufficio centrale dell'orientamento e formazione professionale dei lavoratori, dalle regioni, dall'Istat, dall'Isfol e dal Ministero della pubblica istruzione. La Commissione e' incaricata di valutare le proposte provenienti dai servizi per l'impiego, dai servizi regionali di formazione professionale, dai servizi scolastici nonche' dalle parti sociali e di aggiornare la codifica attraverso l'inserimento di nuove professioni e nomenclature.

Art. 3.
Classificazione dei lavoratori

Al fine di assicurare l'uso statistico dei dati, l'inserimento dei lavoratori nell'elenco anagrafico di cui all'articolo 1 avverra' secondo la classificazione di cui all'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 30 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

 

ALLEGATI


 

ALL. D - CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI INSERITI NELL'ELENCO ANAGRAFICO

 

CLASSI

SPECIFICHE

Occupati

- In cerca di altra occupazione.

Inoccupati

  • Persone in cerca di occupazione senza precedenti lavorativi
  • Persone con attività lavorativa o formativa in assenza di contratto di lavoro.
  • Disoccupati.
  • Persone in cerca di occupazione con precedenti lavorativi.
  • Donne in reinserimento lavorativo.
  • Persone con attività lavorativa che non sospende lo stato di disoccupazione (precari).
  • Persone con attività lavorativa o formativa in assenza di contratto di lavoro.
  • Altri

  • Occupati (non in cerca di altra occupazione)
  • Cessati dall’impiego
  • Decaduti dallo stato di disoccupazione.
  • Provenienti dal flusso scolastico
  • Segnalati dalle imprese di fornitura di lavoro temporaneo.
  • Segnalati dalle agenzie di mediazione.
  • DEFINIZIONI

     

    OCCUPATI IN CERCA DI ALTRA OCCUPAZIONE: Soggetti che dichiarano di svolgere attività lavorativa dipendente o autonoma e si rivolgono ai Centri per l’impiego richiedendo servizi finalizzati alla ricerca di una nuova occupazione.

    INOCCUPATI: Soggetti, senza precedenti lavorativi, ai quali è riconosciuto da parte dei Centri per l’impiego lo stato di disoccupazione ai sensi dell’art.2 D.l.vo 181/00 e sono ammessi pertanto a beneficiare dei servizi finalizzati al miglioramento della occupabilità e alla ricerca di occupazione. Vanno evidenziate le persone con attività lavorativa o formativa in assenza di contratto di lavoro.

    DISOCCUPATI: Soggetti, con precedenti lavorativi, ai quali è riconosciuto da parte dei Centri per l’impiego lo stato di disoccupazione ai sensi dell’art.2 D.l.vo 181/00 e sono ammessi pertanto a beneficiare dei servizi finalizzati al miglioramento della occupabilità e alla ricerca di occupazione. Particolare rilievo nell’ambito di questa categoria assumono i percettori di indennità di disoccupazione o di mobilità. Vanno inoltre evidenziati le donne in reinserimento lavorativo, i precari e i soggetti con attività lavorativa in assenza di contratto di lavoro.

    DONNE IN REINSERIMENTO LAVORATIVO: Donne precedentemente occupate che intendono rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno 2 anni di inattività (art.1 co.2 D.l.vo 181/00).

    PRECARI: Soggetti che svolgono una attività lavorativa, che per l’esiguità delle modalità temporali e/o per il livello reddituale è da considerare compatibile con lo stato di disoccupazione così come configurati dall’art.1 co.3 D.l.vo.181/00 .

    SOGGETTI CON ATTIVITA’ LAVORATIVA O FORMATIVA IN ASSENZA DI CONTRATTO DI LAVORO: Soggetti beneficiari di servizi gestiti o controllati dai Centri per l’impiego, che hanno come obiettivo l’inserimento professionale (Borse Lavoro, PIP, Tirocini ), o che consistono in una attività lavorativa in assenza di contratto di lavoro (LSU/LPU). L’evidenziazione di tale categoria è necessaria in quanto essa è ricompresa tra gli occupati nell’ambito della definizione ISTAT.

    ALTRI: Soggetti che fanno parte dell’elenco anagrafico pur non essendo in stato di disoccupazione o occupati in cerca di altra occupazione. Possono essere soggetti non più in contatto coi Centri per l’impiego e per i quali non è stata richiesta esplicitamente la cancellazione o soggetti entrati nel sistema attraverso canali differenti

    OCCUPATI NON IN CERCA DI ALTRA OCCUPAZIONE: Soggetti per i quali è pervenuta al sistema una comunicazione obbligatoria di assunzione o che risultano comunque occupati.

    CESSATI: Soggetti per i quali è pervenuta al sistema una comunicazione di cessazione dal lavoro (art.4 c.2 Reg. di riforma del collocamento) o per i quali tale evento si evince dalla scadenza del periodo contrattuale prestabilito.

    DECADUTI DALLO STATO DI DISOCCUPAZIONE: Soggetti che hanno perduto lo stato di disoccupazione per non aver osservato gli obblighi derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’art 3 D.l.vo 181/00.

    PROVENIENTI DAL FLUSSO SCOLASTICO: Facenti parte degli elenchi di giovani comunicati annualmente dal MPI per il controllo dell’adempimento dell’obbligo formativo.

    SEGNALATI DALLE IMPRESE DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO: Soggetti per i quali è pervenuta una comunicazione obbligatoria da parte delle Imprese di fornitura di lavoro temporaneo ai sensi dell’art 4 DM 8/5/98.

    SEGNALATI DALLE AGENZIE DI MEDIAZIONE: Soggetti per i quali è pervenuta una comunicazione obbligatoria da parte delle Agenzie di mediazione ai sensi dell’art 4 DM 8/5/98.

    Ndr: (Per i rimanenti tre allegati si fa riferimento al Suppl. Ord. n. 196 alla G.U. n. 168 del 21/7/2001)

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