DM 2/2/2001: Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
DECRETO 14 marzo 2001, n.292

Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso, in attuazione dell'articolo 24, comma 4, della legge n. 241/1990

(Pubblicato sulla GU n. 165 del 18-7-2001)

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 8, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;

Udito il parere della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, trasmesso con nota 25 gennaio 2000, n. 763;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 26 giugno 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua, in conformità con l'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti formati dal Ministero dei lavori pubblici e dai dipendenti organi di amministrazione decentrata o comunque rientranti nella relativa disponibilità, sottratti all'accesso di cui all'articolo 24, comma 2, della medesima legge n. 241 del 1990 ed all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

Art. 2.
Categorie di documenti inaccessibili per la salvaguardia della sicurezza, difesa nazionale e relazioni internazionali

1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 8, comma 5, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti, compresi quelli ad essi direttamente connessi, relativi alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché alla costruzione e collaudazione di:

a) opere la cui realizzazione derivi da accordi internazionali;

b) opere la cui realizzazione deve essere accompagnata da particolari misure di sicurezza;

c) opere classificate.

Art. 3.
Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese

1. Ai sensi della lettera d), del comma 5, dell'articolo 8, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche e giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, garantendo, peraltro, la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per la cura o la difesa degli interessi giuridicamente rilevanti propri di coloro che ne fanno motivata richiesta, sono sottratte all'accesso, fatte salve le richieste del titolare dell'interesse, le seguenti categorie di documenti, compresi quelli ad essi direttamente connessi:

a) rapporti informativi sul personale dipendente, nonché note caratteristiche a qualsiasi titolo compilate sul predetto personale;

b) accertamenti medico-legali e relativa documentazione;

c) documenti ed atti relativi alla salute delle persone ovvero concernenti le condizioni psico-fisiche delle medesime;

d) documentazione caratteristica, matricolare e concernente situazioni private del personale;

e) documentazione relativa alla situazione familiare, finanziaria, economica e patrimoniale di persone ivi compresi i dipendenti, gruppi ed imprese comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa;

f) documenti relativi all'anagrafe delle prestazioni rese dal personale dipendente, limitatamente a quelli contenenti dati personali protetti dalla legge n. 675/1996;

g) atti e documenti relativi alla concessione dei benefici assistenziali (sussidi, indennizzi, prestiti e mutui) limitatamente agli aspetti che concernono la situazione economica, sanitaria e familiare dei beneficiari;

h) nominativi del personale delegante e versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali, ferma restando la piena accessibilità sia riguardo al numero anonimo dei deleganti, sia riguardo all'ammontare dei versamenti;

i) pareri espressi dall'Avvocatura generale dello Stato o da consulenti giuridici o tecnici, interni a procedimenti di contenzioso, fino alla conclusione del procedimento medesimo.

Art. 4.
Categorie di documenti soggette a differimento

1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica27 giugno 1992, n. 352, è differito l'accesso ai sottoelencati documenti sino a quando la conoscenza degli stessi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa:

a) documentazione attinente ai lavori delle commissioni giudicatrici di concorso e a procedimenti di selezione e reclutamento del personale fino alla conclusione delle procedure concorsuali;

b) documentazione concernente i ricorsi amministrativi fino al completamento della fase istruttoria;

c) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio, destituzione o decadenza dall'impiego fino al perfezionamento degli stessi;

d) atti e documenti attinenti a procedimenti disciplinari ed azioni di responsabilità dirigenziale, amministrativa, contabile e penale, nonché rapporti e denunce agli organi giudiziari ed agli uffici di procura presso la Corte dei conti fino alla conclusione dei procedimenti pendenti;

e) vigilanza fino alla conclusione delle stesse;

f) relativo procedimento;

g) documenti relativi a procedure concorsuali per l'aggiudicazione di lavori e forniture di beni e servizi, nonché atti che possano pregiudicare la sfera di riservatezza dell'impresa o ente, in ordine ai propri interessi professionali, finanziari, industriali e commerciali.

Per una adeguata tutela degli interessi richiamati, l'accesso è consentito mediante estratto esclusivamente per le notizie riguardanti la stessa impresa o ente richiedente, fino alla conclusione delle procedure di scelta del contraente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 14 marzo 2001

Nesi, Ministro dei Lavori pubblici                              

Visto: il Guardasigilli: Fassino

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