MINISTERO DELL'INTERNO Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive (Pubblicato nella GU 19/12/2000, n. 295) IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, contenente modificazioni all'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; Visti il predetto testo unico, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; Vista la legge-quadro per il turismo 17 maggio 1983, n. 217; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il proprio decreto 5 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 1994, di approvazione del modello delle schede per la comunicazione dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive; Visto il proprio decreto in data 12 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 203 del 30 agosto 1996, con il quale in attuazione del terzo comma del predetto art. 109, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono state individuate le modalità di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, anche con mezzi informatici, dell'arrivo delle persone alloggiate; Ritenuta la necessità di dover aggiornare le caratteristiche tecniche delle modalità di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, con mezzi informatici, dell'arrivo delle persone alloggiate nelle strutture ricettive, nonché le modalità di comunicazione mediante consegna delle schede di dichiarazione conformi al modello approvato con il proprio decreto ministeriale 5 luglio 1994; Uditi i rappresentanti delle associazioni di categoria più rappresentative che ne hanno fatto richiesta; Emana il seguente decreto: 1. Comunicazione giornaliera. La comunicazione giornaliera prevista dall'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'art. 7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, è effettuata dai gestori delle strutture ricettive di cui al primo comma dello stesso art. 109, anche per il tramite di loro incaricati, entro 24 ore dall'arrivo delle persone alloggiate, all'autorità provinciale di pubblica sicurezza. 2. Comunicazione mediante consegna di un elenco.
2. La comunicazione giornaliera è effettuata al questore della provincia anche per il tramite del commissariato di pubblica sicurezza territorialmente competente. 3. Nel caso di struttura ricettiva ubicata in un comune che non sia sede né di questura né di commissariato di pubblica sicurezza è in facoltà dei gestori effettuare la comunicazione giornaliera di cui al precedente comma presso i reparti minori dell'Arma dei carabinieri, che provvederanno a trasmettere gli atti acquisiti, nel più breve tempo possibile, alla questura territorialmente competente. Per le strutture ricettive ubicate in località che non siano sede né di questura, né di commissariato, né di reparti minori dell'Arma dei carabinieri, la comunicazione giornaliera può essere effettuata presso il comune. 4. Il dipendente addetto all'ufficio ricevente vista l'elenco o il tabulato ed appone sullo stesso il timbro dell'ufficio e la data, a riscontro dell'avvenuta comunicazione. 5. La questura territorialmente competente curerà il ritiro della documentazione acquisita dai comuni, anche mediante gli uffici di polizia o le stazioni dell'Arma dei carabinieri. 3. Comunicazione con mezzi informatici.
Nella domanda dovranno essere indicati gli estremi della licenza di esercizio in corso di validità. All'atto della presentazione della domanda dovranno essere richieste alla questura le caratteristiche tecniche del protocollo di comunicazione da impiegare. Ciascuna struttura ricettiva, sulla base delle caratteristiche tecniche del protocollo di comunicazione da impiegare, predisporrà, a proprie spese, i programmi applicativi che dovranno essere compatibili con le specifiche tecniche allegate al presente decreto. 2. Il questore della provincia, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda può, con provvedimento motivato, differire la data di attivazione del collegamento richiesto. 3. I dati da trasmettere in via informatica sono quelli indicati al comma 1 del precedente art. 2. Per il riscontro delle comunicazioni effettuate con le modalità di cui al presente articolo, la questura fornisce automaticamente il segnale di avvenuta ricezione. 4. Qualsiasi impedimento, anche solo di natura tecnica, che non consenta la trasmissione dei dati in via informatica deve essere con ogni mezzo tempestivamente comunicato alla questura territorialmente competente. In tale ipotesi il gestore dovrà provvedere ad effettuare la comunicazione giornaliera secondo le modalità individuate, al precedente art. 2, ovvero mediante consegna di copia delle schede. 4. Disposizioni finali.
2. Le disposizioni previste dal presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2001. |