MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI Determinazione dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti della società per azioni Poste italiane (Pubblicato sulla G.U. n. 211 del 8/9/99) IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI Visti gli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352; Vista la delibera del 2 giugno 1999 con la quale il consiglio di amministrazione della società Poste italiane per azioni ha adottato il regolamento di attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241; Sentita la commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, di cui all'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Decreta: Art. 1. 1. E' approvata la delibera del consiglio di amministrazione della società Poste italiane per azioni in data 2 giugno 1999 con la quale, ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono stati determinati i casi di esclusione del diritto di accesso relativamente ai documenti formati dalla stessa società o comunque rientranti nella sua disponibilità. Art. 2. 1. Il presente decreto e l'estratto della delibera della società Poste italiane per azioni di cui all'art. 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 agosto 1999 Il Ministro: Cardinale
POSTE ITALIANE - S.p.a. Consiglio di amministrazione (Verbale n. 5/99) (Omissis); Delibera di adottare il regolamento di attuazione dell'art. 24, quarto comma, della legge n. 241/1990 nel testo che segue: Art. 1. 1. Sono sottratte al diritto di accesso, in relazione all'esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali, le seguenti categorie di documenti formati da Poste italiane S.p.a. o comunque rientranti nella sua disponibilità: a) accordi internazionali in preparazione; b) documenti riferibili ad accordi internazionali, classificati negli accordi stessi come "riservati"; c) documenti relativi alla concessione del nulla osta di segretezza; d) piani per la gestione e per la protezione di impianti di telecomunicazioni in situazione di crisi e di guerra; e) documenti relativi alla messa a disposizione da parte dei concessionari di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico di circuiti per la difesa e per la protezione e per la sicurezza dello Stato; f) contratti soggetti a classifica di segretezza per la protezione e per la sicurezza dello Stato; g) piani di utilizzo del personale per esigenze della difesa dello Stato. Art. 2. 1. Sono sottratte al diritto di accesso, in relazione all'esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e la prevenzione e la repressione della criminalità, le seguenti categorie di documenti formati da Poste italiane S.p.a o comunque rientranti nella sua disponibilità: a) documenti riguardanti le caratteristiche e la dislocazione dei veicoli blindati e speciali; b) documenti relativi ai tempi, alle percorrenze ed all'utilizzazione dei veicoli di cui alla lettera a); c) piani di avviamento del corriere postale; d) documenti inerenti alla progettazione ed alla realizzazione di opere di sicurezza riguardanti gli edifici, gli stabilimenti e gli uffici della società; e) documenti sulla struttura e piani di collegamento della rete di telematica pubblica in uso alla società; f) documenti concernenti gli apparati ed i mezzi impiegati nella rete per teleallarmi e per telesegnalazioni a protezione degli edifici, degli impianti e dei valori; g) documenti riguardanti la custodia ed il movimento dei fondi e dei valori. Art. 3. 1. Sono sottratte al diritto di accesso, in relazione all'esigenza di salvaguardare la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, le seguenti categorie di documenti formati da Poste italiane S.p.a. o comunque rientranti nella sua disponibilità: a) documenti ispettivi riguardanti provvedimenti disciplinari e giurisdizionali in corso; b) giudizi diagnostici riguardanti i dipendenti; c) documenti relativi all'iscrizione ed alle contribuzioni dei singoli dipendenti alle organizzazioni sindacali. Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (Omissis). Il presidente Il segretario |