DECRETO 19 marzo 1999 Approvazione dei termini e delle modalità per l'interscambio fra i comuni e il sistema informativo del Ministero delle finanze dei dati e delle notizie delle dichiarazioni relative all'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 1997. (Pubblicato sulla G.U. n. 88 del 16-04-1999 IL DIRETTORE GENERALE Visto l'art. l del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il quale istituisce a decorrere dall'anno 1993 l'imposta comunale sugli immobili (ICI); Visto l'art. 11, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 per effetto del quale occorre stabilire termini e modalità per l'interscambio tra comuni e sistema informativo del Ministero delle finanze di dati e notizie; Visto il decreto del Ministro delle finanze 11 ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 1993, con il quale sono state emanate disposizioni per la formazione e la gestione di anagrafe dei contribuenti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI); Visto l'art. 8 del decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 25 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 1998, per effetto del quale occorre stabilire i termini e le modalità di trasmissione, da parte dei comuni, dei dati ed elementi risultanti dalle dichiarazioni ad essi presentate; Tenuto presente che, in attuazione del detto decreto dell'11 ottobre 1993, è stato costituito il consorzio tra l'Associazione nazionale dei comuni italiani ed il Consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari del servizio riscossione, denominato "Consorzio ANCI/CNC per la fiscalità locale"; Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1994, attuativo dell'art 2 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63; Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI); Decreta: Art. 1. 1. I comuni trasmettono, a mezzo plico postale raccomandato, al centro elaborativo del Consorzio ANCI/CNC per la fiscalità locale indicato nell'allegato 1, competente in base alla regione di appartenenza del comune, le copie per l'elaborazione meccanografica delle dichiarazioni ad essi presentate agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) riguardanti gli immobili trasferiti nel corso dell'anno 1997 e quelli relativamente ai quali, nel medesimo anno 1997, si sono verificate modificazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato. La trasmissione è effettuata entro il 31 maggio 1999 e, per le dichiarazioni ulteriormente pervenute ai comuni, alla fine di ogni semestre solare. Le modalità di trattazione e di spedizione delle menzionate copie sono indicate nell'allegato 2. 2. In sostituzione delle copie per l'elaborazione meccanografica, il comune può trasmettere, per raccomandata postale, nei termini e al centro elaborativo di cui al comma 1, supporti magnetici contenenti i dati e gli elementi risultanti dalle dichiarazioni di cui al comma 1 medesimo, purchè conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato 4. 3. Per i comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti, il Consorzio ANCI/CNC, qualora il comune ne faccia espressa richiesta entro i termini di cui al comma 1, provvede a ritirare direttamente presso il comune medesimo le copie per l'elaborazione meccanografica. Anche in tal caso si applicano le disposizioni di cui all'allegato 2. Art. 2. 1. Il Consorzio ANCI/CNC provvede: a) ad acquisire i dati rilevabili dalle copie per l'elaborazione meccanografica di cui all'art. 1, secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 4; b) a trasmettere ai comuni, su supporto magnetico o cartaceo, secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 4, i dati puntuali acquisiti dalle dichiarazioni. 2. Per le finalità di cui alla lettera a) del comma 1, il centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze fornisce, sui supporti magnetici periodicamente predisposti dal Consorzio ANCI/CNC,secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 3, i dati anagrafici relativi ai codici fiscali presenti nelle dichiarazioni ICI (contribuente e denunciante) ad esclusione del domicilio fiscale (o sede legale) che deve essere, comunque, acquisito insieme al codice fiscale dal Consorzio ANCI/CNC, rilevandolo dalle stesse dichiarazioni ICI. Detto Consorzio trasmette al centro informativo del Dipartimento delle entrate i supporti magnetici, contenenti i predetti codici fiscali, con almeno un mese di anticipo rispetto alla scadenza del termine per la fornitura di cui al comma 3. 3. Le forniture di cui alla lettera b) del comma 1 sono effettuate entro cinque mesi dalla ricezione delle copie per elaborazione meccanografica o dei supporti magnetici predisposti dai comuni. 4. Resta a carico dei comuni la verifica fra i dati anagrafici indicati dal contribuente sul modello di dichiarazione e quelli forniti dal Consorzio ANCI/CNC. Art. 3. 1. Il Consorzio ANCI/CNC è obbligato all'osservanza del segreto di ufficio e all'adozione di misure idonee a garantire la massima riservatezza dei dati acquisiti, secondo le disposizioni anche di carattere convenzionale applicabili al Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione, utilizzando i dati in suo possesso esclusivamente per le finalità previste dal decreto del Ministro delle finanze 11 ottobre 1993 citato nelle premesse. Esso è, altresì, obbligato a tenere a disposizione dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, per un periodo di almeno sei anni un duplicato dei supporti magnetici di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), ed a fornire all'Amministrazione stessa, su sua richiesta, ogni dato di sintesi od elaborazione ricavabile dai supporti medesimi. Art. 4. 1. I costi relativi alle operazioni che deve effettuare il Consorzio ANCI/CNC sono a carico del Consorzio stesso. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il direttore generale: Romano |