DL 9/11/2004, n.266: Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative

DECRETO-LEGGE 9 novembre 2004, n.266

Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative

(Pubblicato sulla G.U. n. 264 del 10 novembre 2004)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga o al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, concernenti adempimenti di soggetti ed organismi pubblici, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei medesimi adempimenti, nonchè per corrispondere a pressanti esigenze sociali ed organizzative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i rapporti con il Parlamento e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1.
"omissis"

Art. 2.
"omissis"

Art. 3.
"omissis"

Art. 4.
"omissis"

Art. 5.
"omissis"

Art. 6.
Trattamento di dati personali

1. All'articolo 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2005";

b) al comma 3, le parole: "31 marzo 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2005".

Art. 7.
"omissis"

Art. 8.
"omissis"

Art. 9.
"omissis"

Art. 10.
"omissis"

Art. 11.
"omissis"

Art. 12.
"omissis"

Art. 13.
"omissis"

Art. 14.
"omissis"

Art. 15.
"omissis"

Art. 16.
"omissis"

Art. 17.
"omissis"

Art. 18.
"omissis"

Art. 19.
"omissis"

Art. 20.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio Ministri
Giovanardi, Ministro per i rapporti con il Parlamento
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

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