Stralcio dal DECRETO 21 dicembre 2000, n. 452 Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente disposizioni per la riduzione degli oneri sociali e per la tutela della maternità; Visto, in particolare, il comma 14 del suddetto articolo 49, che stabilisce che, con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del medesimo articolo 49; Visti gli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernenti assegni per il nucleo familiare e di maternità; Visto il decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 15 luglio 1999, n. 306, come rettificato con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 264 del 10 novembre 1999, che detta disposizioni regolamentari attuative dei citati articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998; Considerato che, ai sensi del citato articolo 49, commi 12, 13 e 14 della legge n. 488 del 1999, si rende necessario apportare modificazioni alla disciplina prevista nel suddetto decreto del Ministro per la solidarietà sociale 15 luglio 1999, n. 306, e che è opportuno dettare altresì ulteriori disposizioni al fine di chiarire, precisare ed integrare alcuni aspetti della disciplina sugli assegni per il nucleo familiare e di maternità ed assicurare l'uniformità nei procedimenti di concessione dei benefici; Considerato, altresì, che, a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo del 3 maggio 2000, n. 130, gli assegni per il nucleo familiare e di maternità di cui agli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998 continuano ad essere erogati sulla base delle precedenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e dei relativi decreti attuativi, fino all'emanazione degli atti normativi che ne disciplinano l'erogazione in conformità con le disposizioni del citato decreto legislativo n. 130 del 2000; Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 dicembre 2000; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. DAS/870/UL/648 del 20 dicembre 2000, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; ADOTTA il seguente regolamento: .. omissis ..
Art. 21 (Trattamento dei dati) 1.I dati contenuti nelle domande e nelle dichiarazioni sostitutive di cui al presente Titolo possono essere scambiati tra i comuni e l'INPS, che possono trattarli in relazione alle finalità di interesse pubblico perseguite per la concessione degli assegni; i dati sono trattati in forma anonima quando il trattamento avviene a fini statistici, di studio, di informazione, di ricerca e di diffusione. I comuni e l'INPS possono comunicare i dati contenuti nelle domande e nelle dichiarazioni ad altri soggetti al fine di effettuare le verifiche e i controlli di rispettiva competenza, previsti dalle leggi e dai regolamenti, nonché al fine di effettuare i pagamenti. L'INPS effettua il trattamento a fini statistici secondo le indicazioni del Ministro per la solidarietà sociale, e trasmette a questi i risultati della rilevazione. I risultati della rilevazione possono essere resi pubblici ed ulteriormente trattati a fini statistici. 2.Al fine di semplificare le procedure per l'erogazione dei benefici, l'INPS predispone e rende disponibile ai comuni il necessario supporto informatico per l'acquisizione dei dati delle dichiarazioni e delle domande, per il calcolo dei benefici e per la trasmissione dei dati di cui al comma 1 del presente articolo e all'articolo 11. La procedura di calcolo del beneficio è resa disponibile previa approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali. 3. I comuni e l'INPS possono effettuare il trattamento dei dati sensibili, di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, che ad essi eventualmente pervengono ai sensi del presente regolamento, in particolare in relazione alle domande, alle dichiarazioni e alle certificazioni relative ai soggetti in possesso di carta di soggiorno, ovvero concernenti le situazioni di abbandono, l'esercizio della potestà genitoria, le adozioni e gli affidamenti. Dei dati sensibili possono essere effettuate, in conformità all'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, modificazione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, cancellazione e distruzione. Le operazioni di selezione, elaborazione e comunicazione dei dati sensibili sono consentite solo con l'indicazione scritta dei motivi; i comuni e l'INPS sono tenuti a rendere pubblica con proprio atto la lista dei soggetti ai quali i dati sensibili possono essere comunicati in base alle leggi e ai regolamenti; la diffusione dei dati sensibili può essere effettuata solo in forma anonima per finalità statistiche, di studio, di informazione e di ricerca. |