Consiglio di Stato - Sez. V, 5 maggio 1999, n. 518

DIRITTO DI ACCESSO, RISERVATEZZA E COPIA DEGLI ATTI

Sez. V, 5 maggio 1999, n. 518 - Pres. Paleologo, Est. Pinto

Accanto all'interesse di un soggetto a conoscere il contenuto degli atti di un procedimento di cui è stato parte, sussiste un'altra posizione di interesse legittimo, parimenti tutelata, alla riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese.

Una ditta non aggiudicataria ha diritto di accedere agli atti di una pubblica gara, ma l'esigenza di riservatezza della ditta vincitrice a non vedere divulgato il proprio know how impone un bilanciamento dei contrapposti interessi: esso si attua impedendo la fotocopiatura dei documenti cui si consente l'accesso.

Una casa di riposo partecipa ad una gara di appalto concorso, indetta da una Usl veneta per l'affidamento della gestione di un centro servizi.

Avuta conoscenza dell'esito negativo del procedimento di aggiudicazione, la società propone istanza di accesso alla documentazione relativa alla gara. Dopo aver preso visione degli atti, chiede di poterli fotocopiare, ma riceve un rifiuto a seguito dell'opposizione dell'aggiudicataria dell'appalto, che invoca ragioni di tutela della concorrenza e della privacy. Il Tar Veneto, adito ex art. 25, l. n. 241/1990, rigetta il ricorso della casa di riposo, osservando che accanto all'interesse di quest'ultima a conoscere il contenuto degli atti di un procedimento di cui è stata parte, sussiste un'altra posizione di interesse legittimo, parimenti tutelata, alla riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese.

In particolare, la società vincitrice non potrebbe vedere leso il suo interesse economico da una divulgazione del proprio know how sull'organizzazione del servizio offerto attraverso la fotocopiatura del progetto. Peraltro, la legittima pretesa all'accesso agli atti del procedimento amministrativo di gara ben poteva essere soddisfatta dalla semplice visione del progetto stesso.

La casa di riposo propone appello al Consiglio di Stato e la V sezione conferma l'infondatezza delle pretese della società.

Richiamandosi alla giurisprudenza in materia, la decisione che si segnala afferma che l'art. 24, c. 2, lett. d), l. n. 241/1990 va interpretato nel senso di attribuire preminenza al diritto di accesso, in considerazione del riconoscimento della fondamentale esigenza di cura e difesa dei propri interessi giuridici, rispetto ai principi di tutela della privacy e della riservatezza (cfr. sez. IV, n. 498/98, segnalata in questa Rivista, 1998, 7, 653 e n. 82/97, commentata da M. Bombardelli e A. Sandulli, in questa Rivista, 1997, ll, 1015). Ma, anche nei casi in cui la pubblica amministrazione giudichi prevalente il diritto di accesso rispetto a quello di riservatezza, le modalità di conoscenza possono sicuramente essere limitate alla sola visione dell'atto, senza dover giungere fino alla fotocopiatura (cfr. sez. IV, n. 115/98, segnalata in questa Rivista 1998, 5, 520). Infatti, l'interesse alla cura e difesa dei propri interessi giuridici che giustifica il diritto di accesso "non può agire nel senso di garantire la conoscenza di informazioni riguardanti altri soggetti allorché l'interesse che concretamente si intende difendere e tutelare, secondo univoci indici normativi desunti dal sistema, appare recessivo nei confronti del diritto alla riservatezza" (cfr. sez. VI, n. 13/95, in questa Rivista, 1995, 4, 438). Il diritto di accesso, in ogni caso, "va riconosciuto solo nei limiti nei quali esso sia rispondente all'interesse che, a norma dell'art. 22, c.1, l. n. 241/1990, lo legittima.

Tale interesse, dunque, costituisce al contempo fondamento e delimitazione della pretesa" (cfr. sez. IV, n. 1036/93, segnalata in Corr. giur., 1994, 1, 49).

Nel caso in esame, il supremo giudice amministrativo osserva che nella partecipazione alla gara "il progetto fuoriesce dalla sfera di dominio riservato della impresa per porsi sul piano della valutazione comparativa rispetto ai progetti presentati da altre imprese", conseguendo per l'impresa non aggiudicataria l'interesse, giuridicamente tutelabile, ad accedere agli elaborati.

Al tempo stesso, però, il progetto di gestione è espressione del know how dell'impresa, "prodotto della organizzazione imprenditoriale che il frutto di scelte, di studi, di esperienza professionale", che non può essere reso di pubblico dominio, pena la sofferenza di un pregiudizio economico-professionale.

Ma proprio perché "la tutela dei propri interessi giuridici costituisce la ragione per cui è possibile superare le esigenze di riservatezza della posizione del concorrente aggiudicatario", i contrapposti interessi in gioco vanno bilanciati, "per cui l'accesso è assicurato nella mera forma della visione degli atti".

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