Consiglio di Stato: sentenza sul diritto di accesso del 4/2/1997

IL FORO ITALIANO 1997/III, col. 199

(pubblicato il 26/10/1998)

Il responsabile del servizio tossicodipendenze di una unità sanitaria locale, a tutela dei suoi interessi giuridicamente rilevanti, ha diritto di prendere visione delle lettere, note o segnalazioni con le quali tossicodipendenti in cura, o loro genitori, hanno esposto lamentele sul suo operato, indipendentemente da esigenze di riservatezza dei tossicodipendenti stessi, o dai timori, comunque infondati, di possibili ritorsioni a loro danno (nella specie, la decisione ha ordinato all'amministrazione non solo di lasciar prendere visione agli interessati dei documenti richiesti, ma di rilasciarne copia).

CSTA - CONSIGLIO DI STATO; adunanza plenaria; decisione 04/02/1997 5/1997

L. 07/08/1990 241/1990, nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, art. 1, 22, 24

d.p.r. 27/06/1992 352/1992, regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, 2° comma, L. 07/08/1990 241/1990, art. 8.

CSTA - CONSIGLIO DI STATO; adunanza plenaria; decisione 04/02/1997 5/1997

Pres. Laschena, Est. Salvatore;

Annulla T.a.r. Marche 20/12/1995 633/1995.

Cacaci (Avv. D'Ottavi) - Regione Marche (Avv. Coen).

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