CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE In seguito alla risoluzione del consiglio Telecomunicazioni della UE del 28 novembre 1997, il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni ha invitato gli operatori del settore Internet ad intraprendere i lavori per un codice di autoregolamentazione. E' stato formato un gruppo di lavoro composto da esperti di: AIIP (Associazione Italiana Internet Provider) ANEE (Associazione Nazionale Editoria Elettronica) Telecom Italia Olivetti Il 22 maggio scorso la bozza di codice, risultato del gruppo di lavoro, e' stata presentata alle associazioni di utenti e consumatori al fine di sentire il loro parere sul documento (erano presenti oltre ai rappresentanti del gruppo di lavoro: ALCE, ANFOV, ASCII, COSTEB, LILLIPUT, METRO OLOGRAFIX). Obiettivo del codice è quello di diffondere una corretta cultura delle responsabilità da parte dei soggetti attivi sulla Rete, al fine di garantire uno sviluppo equilibrato di Internet nel rispetto delle libertà e dei diritti degli utenti. Gli utenti sono invitati ad inviare pareri e critiche costruttive attraverso questo indirizzo di e-mail: info@aiip.it IL TESTO DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE Introduzione Internet è una rete mondiale in cui tutti i contenuti e i servizi presenti sono accessibili da qualsiasi utente ovunque esso si trovi, senza alcun vincolo di tipo geografico. Questa caratteristica della Rete è estremamente positiva, ma rende difficilmente realizzabile una regolamentazione dei contenuti e dei servizi presenti attraverso una normativa comune, stanti le differenze culturali, politiche e normative tra i diversi Paesi. Internet è un sistema di comunicazione interattivo che, rispetto ai media di massa tradizionali, ha alla base, e come peculiare ricchezza, il coinvolgimento diretto degli utenti nella creazione, oltre che nella fruizione, dei contenuti e dei servizi. Internet è uno strumento flessibile che permette di comunicare a molteplici livelli e con diverse modalità: si va dal modello della "pubblicazione" a quello dellinterazione pubblica o privata, dallo specifico testuale puro, alla comunicazione multimediale, dalla trasmissione di messaggi a quella di programmi per elaboratore. In questo flusso di informazioni e atti, che già oggi supera largamente ogni altra forma di comunicazione tradizionale per volume di scambi comunicativi, può nascondersi il comportamento illecito in base a taluni o tutti gli ordinamenti giuridici o il contenuto potenzialmente offensivo per alcune categorie di utenti. E' dunque opportuno che siano prese misure per limitare eventuali effetti dannosi che questi contenuti e comportamenti possono arrecare. Per questo motivo gli operatori del settore sentono la necessità di adottare un codice di condotta che, in coerenza con le caratteristiche peculiari della rete Internet: - tenga presente le esperienze internazionali e le soluzioni individuate in tema di autoregolamentazione del settore negli altri paesi - con particolare riferimento agli Stati Membri dellUnione Europea -, in modo da accrescerne lefficacia in un contesto necessariamente internazionale; - si fondi sul diritto alla libertà di espressione e di comunicazione; - sia studiato in modo da evolversi nel tempo coerentemente con lelevato tasso di innovazione che caratterizza le tecnologie legate al mondo Internet. Il presente codice tiene conto tra laltro delle indicazioni in materia del Consiglio e della Commissione dellUnione Europea (Green Paper on the Protection of Minors and Human Dignity in Audiovisual and Information Services del 16 ottobre 1996, Risoluzione del Consiglio del 17 febbraio 1997). Titolo I 1. Definizioni. Ai fini del presente Codice valgono le seguenti definizioni: Le definizioni precedenti sono suscettibili di cambiamento ad opera degli organismi previsti da questo Codice sulla base dei mutamenti nello stato delle tecnologie e nella pratica ed uso della rete Internet. 2. Finalità del Codice Il Codice di autoregolamentazione per Internet (di seguito Codice) ha lobiettivo di prevenire lutilizzo illecito o potenzialmente offensivo della Rete attraverso la diffusione di una corretta cultura della responsabilità da parte di tutti i soggetti attivi sulla Rete. In particolare è obiettivo del Codice: * fornire a tutti i soggetti della Rete regole di comportamento; * fornire agli utenti della Rete strumenti informativi e tecnici per utilizzare più consapevolmente servizi e contenuti; * fornire a tutti i soggetti di Internet un interlocutore cui rivolgersi per riportare eventuali casi di violazione del presente Codice; Il Codice definisce le regole cui devono attenersi i soggetti obbligati. 3. Campo di applicazione 3a. Soggetti obbligati Ladesione al presente Codice è volontaria e aperta a tutti i soggetti di Internet operanti in Italia o in lingua Italiana. I soggetti obbligati allosservanza del presente Codice sono coloro che lo abbiano sottoscritto. 3b. Clausola di estensione I soggetti firmatari del Codice si obbligano ad estendere ai terzi lobbligatorietà del Codice stesso attraverso la previsione di unapposita clausola in tutti i contratti di fornitura di accesso a Internet e di hosting che verranno stipulati. 4. Principi generali del Codice di Autoregolamentazione di Internet: 4a. Principi generali di identificazione e di diritto allanonimato. * Tutti i soggetti di Internet devono essere identificabili. * Qualsiasi soggetto di Internet, una volta identificato, ha diritto a mantenere lanonimato nellutilizzo della Rete al fine della tutela della propria sfera privata. 4b. Principi generali di responsabilità: 4c. Principi di tutela della dignità umana, dei minori e dellordine pubblico: La Rete non deve essere veicolo di messaggi che incoraggino il compimento di reati e, in particolare, l'incitamento alluso della violenza e di ogni forma di partecipazione o collaborazione ad attività delinquenziali. 4d. Libertà fondamentali e protezione della vita privata: 4e. Principi di tutela dei diritti di proprietà intellettuale e industriale: 4f. Principi di tutela dei consumatori nel quadro del commercio elettronico: 4g. Principi per lapplicazione del Codice di Autoregolamentazione di Internet: Questa indicazione può prendere, quando ciò è ragionevolmente fattibile, la forma di un'icona (secondo il modello allegato). Questa indicazione comporterà un link verso il testo del Codice, nonché dei link a siti direttamente o indirettamente coinvolti nel processo di autoregolazione (servizi di allarme e di reclamo). Titolo II 5. Obblighi relativi allidentificazione dellutente 6. Obblighi relativi alla tutela della dignità umana, 1. a rendere facilmente accessibili in linea con ogni mezzo idoneo, compresa la posta elettronica, le informazioni circa le caratteristiche tecniche, le modalità di funzionamento e gli strumenti per lutilizzazione dei programmi di filtraggio. 2. ad eseguire una autoclassificazione dei propri contenuti in base al sistema di classificazione riconosciuto come standard dal Codice e ad accettare le variazioni alle proprie classificazioni eventualmente richieste da parte dellorganismo di autodisciplina. La selezione del sistema standard di classificazione dei contenuti è affidata al Comitato Attuativo del Codice, tenendo in considerazione lo stato delarte tecnologico, la diffusione dei sistemi in ambito internazionale e, in particolar modo, la coerenza con le scelte effettuate in materia dagli altri Paesi Membri dellUnione Europea. 7. Obblighi relativi a tutela delle libertà fondamentali e della vita privata 7a. Segretezza della corrispondenza: 7b. Dati nominativi e personali: 8. Obblighi relativi alla tutela dei diritti Ogni forma di citazione implicante la riproduzione dellopera deve essere effettuata nel rispetto delle norme specifiche. La citazione dellopera soggetta a tutela, in particolare, deve: * indicare il nome dellautore, la fonte e non deve alterare gli elementi che permettono lidentificazione numerica; * essere breve; * essere incorporata in unaltra opera; * essere giustificata dalla natura dellopera in cui essa è incorporata. 9. Obblighi generali relativi ad attività commerciali 9a. Consulenze I servizi che offrono informazioni o consulenze citando opinioni devono indicare chiaramente lidentità, la qualifica professionale, leventuale carica ricoperta dallesperto o specialista. Tale indicazione deve comunque essere fornita nel rispetto delle norme deontologiche che vietano, per alcune categorie di professionisti, qualsiasi forme di pubblicità. Ogni servizio deve essere fornito in termini e con modalità che riflettano la serietà della disciplina oggetto della consulenza, soprattutto nel caso di servizi di consulenza medica. 9b. Servizi informativi I servizi che offrono informazioni su dati, fatti o circostanze suscettibili di subire variazioni nel corso del tempo devono contenere anche lindicazione della data e dellora a cui risale laggiornamento della informazione fornita. 9c. Manifestazioni a premio Qualsiasi servizio che istituisca una manifestazione a premio potrà essere attivato solo dopo che sia stato emesso il relativo decreto di autorizzazione da parte del Ministero delle Finanze o, nel caso di operazioni a premio limitate ad una sola provincia, della competente Intendenza di Finanza, ai sensi della disciplina dettata dal R.D.L: 29.10.1938 n. 1933 e succ. mod., convertito in legge 27.11.1989 n.384, e dal R.D. 25.7.1940 n.1077. 9d. Opportunità di lavoro Un fornitore di contenuto, prima di attivare un servizio di promozione delle opportunità di lavoro, deve assicurarsi che la fornitura del servizio non implichi una violazione della disciplina sullintermediazione e/o sullinterposizione dei lavoratori. I servizi che offrono corsi daddestramento professionale o altri corsi distruzione hanno lobbligo di non formulare irragionevoli promesse o previsioni di futuro impiego o di futura remunerazione nei confronti degli utenti. 9e. Pubblicità Il fornitore di contenuti si impegna a rispettare la normativa di cui al Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, sia per la pubblicità a favore dei servizi offerti, veicolata attraverso gli stessi servizi o attraverso altri mezzi, sia per la pubblicità volta a promuovere altri servizi o prodotti, in cui il servizio rappresenta unicamente il veicolo di diffusione. Il fornitore di contenuti si impegna a offrire a particolari condizioni spazi pubblicitari per la comunicazione di rilevanza sociale, in base alle stesse norme previste per la pubblicità radio televisiva. Titolo III 10. Premessa Gli operatori che hanno sentito lesigenza di darsi regole di comportamento nellutilizzo di Internet, facendosi promotori del presente Codice, nelle persone dellAssociazione Italiana Internet Providers, dellAssociazione Nazionale Editoria Elettronica, di Olivetti e di Telecom Italia ritengono opportuno riunirsi volontariamente in un Comitato Attuativo che si prefigge, tra gli altri sottoindicati, lobiettivo di nominare i membri di un Giurì preposto alla tutela del presente Codice. Il Comitato Attuativo potrà anche rendersi promotore della creazione di una struttura associativa stabile finalizzata alla diffusione ed al sostegno del presente Codice, dotata di statuto e di appositi organi amministrativi. In tale evenienza, le disposizioni che seguono avranno carattere transitorio. 11. Comitato Attuativo Costituzione e composizione I promotori del presente Codice costituiscono volontariamente, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, un Comitato Attuativo del Codice medesimo ed eleggono domicilio presso: .......................... Il Comitato Attuativo è composto da tre rappresentanti per ogni promotore. Nella prima seduta il Comitato Attuativo elegge tra i suoi membri un Presidente ed un Vice Presidente e costituisce un fondo comune, ai sensi dellart.37 del Codice Civile, destinato al finanziamento delle attività a cui il Comitato ed il Giurì sono preposti. Funzioni e compiti Le funzioni del Comitato Attuativo sono linformazione, la prevenzione e la regolamentazione. I compiti affidati al Comitato Attuativo sono: * lattuazione e levoluzione del presente codice attraverso raccomandazioni ed emendamenti; * la nomina dei membri del Giurì di Autotutela; * lesame, in seconda istanza, dei ricorsi su decisioni prese dal Giurì; * un ruolo di informazione e di consultazione per gli utenti ed i soggetti di Internet; * la conciliazione (attraverso forme di mediazione ed arbitrato) tra i soggetti di Internet; * la realizzazione e gestione di un sito Internet con funzione di diffusione dei principi del Codice, di informazione per tutti i soggetti di Internet sullautoregolamentazione, di supporto per lattività del Giurì; * lo sviluppo dei rapporti con le autorità pubbliche, le autorità indipendenti e le associazioni di categoria a livello nazionale e internazionale; * lo sviluppo dei rapporti con organismi corrispondenti di altri paesi; * attività di studio e di ricerca. Riunioni Il Presidente, dintesa con il Vice Presidente, convoca le riunioni del Comitato Attuativo, stabilendo lordine del giorno dei lavori. Il Comitato si riunisce in via ordinaria almeno 2 volte allanno e in via straordinaria quando richiesto dal Presidente o da almeno un terzo dei componenti. In tale caso la riunione deve svolgersi entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta. 12. Giurì di Autotutela Costituzione e composizione Il Giurì di Autotutela è costituito ad opera del Comitato Attuativo, è composto da cinque membri designati e nominati dal Comitato Attuativo ed è domiciliato presso: ............................... Durata I membri del Giurì di Autotutela restano in carica un anno, con possibilità di riconferma per i suoi membri da parte del Comitato Attuativo. Presidente e Vicepresidente Nella prima seduta il Giurì di Autotutela elegge tra i suoi membri un Presidente ed un Vice Presidente. Funzioni Le funzioni del Giurì di Autotutela sono: la tutela del rispetto del presente Codice, lintervento in caso di segnalazione di infrazioni da parte di soggetti Internet, di consumatori o di chiunque vi abbia interesse, laccertamento e la pronuncia su eventuali infrazioni e lapplicazione di sanzioni nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili. Inoltre il Giurì può inoltre esprimere pareri preventivi sulla conformità al Codice di informazioni da mettere a disposizione del pubblico, sulla congruità ai principi del rating di particolari contenuti e sui criteri di autocertificazione. 13. Procedure Segnalazione e istruttoria La segnalazione di infrazioni deve essere effettuata da parte dei soggetti di Internet attraverso una istanza, da inviarsi via posta elettronica (oppure via servizio postale o via fax), contenente la descrizione dellinfrazione, lindicazione dellURL del sito relativo allinfrazione denunciata. Ricevuta la denuncia, il Presidente del Giurì apre un procedimento istruttorio, fissa un termine per la decisione e sceglie allinterno del Giurì un membro istruttore incaricato di: (a) notificare alle parti interessate lapertura del procedimento istruttorio, la convocazione per la discussione, concedendo loro un termine di 3 giorni per il deposito di eventuali deduzioni e/o documenti; (b) esaminare listanza segnalata e di preparare una relazione sulla fattispecie denunciata, con potere di interpellare le parti interessate. Allo scadere di tale termine, il Presidente convoca il Giurì, che ha lobbligo di assumere una decisione in merito al procedimento, sulla base della relazione dellistruttore e delle deduzioni e/o documenti depositati dalle parti interessate. Al Giurì è data, peraltro, facoltà di prorogare il termine per la decisione qualora il procedimento non risulti sufficientemente istruito o sia necessario acquisire ulteriori elementi ai fini della decisione, dandone comunicazione alle parti. Decisione e sanzioni. La decisione del Giurì viene immediatamente notificata alle parti e deve contenere il provvedimento che sarà conseguentemente adottato, con relativa motivazione. In caso di pronunciamento negativo, ovvero se la decisione stabilisce linsussistenza dellinfrazione segnalata, il Giurì provvede a chiudere il procedimento. In caso di pronunciamento positivo, ovvero se la decisione stabilisce che sussiste linfrazione segnalata, il Giurì adotterà i seguenti provvedimenti: 1. comunicazione di diffida, contenente linvito a conformarsi al pronunciamento del Giurì entro il termine di 2 giorni. 2. in caso di inosservanza del provvedimento di cui al punto 1, formale ammonimento da pubblicarsi sul sito relativo allorganismo di autoregolamentazione Internet, con sollecito ad adempiere alla diffida di cui al punto 1; Le decisioni ed i conseguenti provvedimenti sono vincolanti nei confronti di tutti i soggetti aderenti al presente Codice. Le parti possono presentare opposizione entro il termine di 3 giorni al Comitato Attuativo, il quale, (a) ove ritenga fondate le ragioni dellopponente, ha facoltà di modificare o annullare, con atto motivato, la decisione del Giurì; (b) in caso contrario, il Comitato Attuativo conferma, con atto motivato, la decisione presa dal Giurì. 14. Contenuti e azioni illecite Nel caso di segnalazione di contenuti o comportamenti che risultino, oltre che in violazione del presente Codice, pure illeciti, il Giurì si rivolge direttamente allAutorità giudiziaria garantendo la massima collaborazione per il proseguo delle indagini. I fornitori di servizi informano i loro clienti della loro facoltà di sospendere e bloccare la diffusione dei contenuti illeciti in applicazione degli avvisi dellAutorità giudiziaria. Per ogni informazione: |
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