Codice di comportamento dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione

Approvazione del codice di comportamento dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
(Deliberazione n. 8/99).

L'AUTORITA' PER L'INFORMATICA
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il verbale dell'adunanza del 16 giugno 1993 nel punto in cui si dettano norme di comportamento in merito alle informazioni gestite dall'Autorità;

Considerata l'esigenza di definire i principi guida del comportamento di tutti i propri operatori nell'esercizio delle rispettive loro attività, ossia i componenti, incluso il presidente, e i dipendenti, incluso il direttore generale;

Tenuto conto dell'esperienza maturata nella materia da altri organismi, anche indipendenti, che hanno già affrontato la questione;

Considerato che, in attesa dell'emanazione del regolamento concernente l'istituzione del ruolo del personale, previsto dall'art. 42 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che disciplinerà compiutamente i doveri dei dipendenti, occorre comunque assicurare la scrupolosa osservanza di un corretto comportamento di tutti gli operatori nell'assolvimento dei rispettivi compiti;

Tenuto conto della specificità delle attività istituzionali svolte dall'AIPA, delle ineludibili interconnessioni con le attività delle altre pubbliche amministrazioni, che richiedono che tutti i pubblici dipendenti operino con lealtà, imparzialità, riservatezza e correttezza;

Delibera:

1. E' approvato il codice di comportamento dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione riportato in allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale.

2. La presente deliberazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 1999

Il presidente: Rey            

Allegato

CODICE DI COMPORTAMENTO DELL'AUTORITA' PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Articolo 1
Disposizioni di carattere generale

1. Le disposizioni del presente codice operano nei confronti dei componenti, compreso il presidente, e dei dipendenti, compreso il direttore generale, dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

2. I componenti e i dipendenti, a qualunque titolo, dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione rispetteranno e faranno rispettare le norme ed i principi contenuti nel presente codice per l'intera durata del mandato o del rapporto di lavoro.

3. Il testo del presente codice è consegnato ai componenti ed ai dipendenti dell'Autorità.

Articolo 2
Principi

1. I componenti ed i dipendenti dell'Autorità, ferme le condizioni di incompatibilità previste, per i primi, dall'art. 4, comma tre, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, si impegnano a non intraprendere attività economiche o finanziarie che possano comunque confliggere oggettivamente con il corretto esercizio delle loro funzioni istituzionali.

2. I componenti ed i dipendenti dell'Autorità non possono fornire consulenze, studi, collaborazioni ad operatori del settore informatico, neanche a titolo gratuito, se non autorizzati dall'Autorità.

3. I componenti ed i dipendenti sono tenuti a comunicare all'Autorità le attività, rientranti nelle previsioni dei commi uno e due, che i componenti delle loro famiglie anagrafiche svolgono o intendono intraprendere.

4. I componenti e i dipendenti dell'Autorità si impegnano a non utilizzare, per interessi o fini privati, i beni, le attrezzature, le informazioni di cui dispongono per ragioni di ufficio.

5. Nello svolgimento dei loro compiti i dipendenti usano e custodiscono con cura e in modo corretto i beni di cui dispongono per ragioni di ufficio adoperando ogni utile accorgimento per la loro conservazione e funzionalità.

6. Nel rispetto delle disposizioni che disciplinano l'orario di servizio e di lavoro, i dipendenti svolgono la loro attività in modo efficiente e con diligenza dedicando la giusta quantità di tempo e di energie per il tempestivo disbrigo delle pratiche adoperandosi, anche in collaborazione con altri dipendenti, per l'individuazione di soluzioni che assicurino la realizzazione degli obiettivi dell'Autorità.

7. I componenti ed i dipendenti, nei rapporti privati, evitano ogni abuso della propria posizione con lo scopo di conseguire indebiti vantaggi per sè o per altri.§

Articolo 3
Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

1. Ciascun componente o dipendente dell'Autorità è tenuto a comunicare alla segreteria dell'organo collegiale, costituito dal Presidente e dai quattro componenti:

a) la sua adesione ad associazioni ed organizzazioni, i cui interessi siano anche indirettamente coinvolti dallo svolgimento delle funzioni dell'Autorità;

b) l'assunzione da parte sua di cariche politiche o sindacali.

2. I componenti ed i dipendenti dell'Autorità non possono far parte di associazioni ed organismi i cui interessi siano o appaiano in contrasto con i fini perseguiti dall'Autorità.

Articolo 4
Obblighi di astensione

1. Ciascun componente o dipendente dell'Autorità deve astenersi dal concorrere all'adozione di decisioni che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi economici o non economici:

a) propri e dei componenti la propria famiglia anagrafica;

b) di soggetti o enti dei quali egli sia, a qualsiasi titolo o di fatto, procuratore, agente o amministratore.

2. L'obbligo vale anche nel caso in cui, pur non essendovi un effettivo conflitto di interessi, la partecipazione del componente o del dipendente all'adozione della decisione possa ingenerare sfiducia nei confronti dell'Autorità, o danneggiarne l'immagine.

Articolo 5
Obbligo di riservatezza

1. I componenti ed i dipendenti sono tenuti al rigoroso rispetto del segreto d'ufficio e di ogni ulteriore obbligo di riservatezza.

2. Fuori dei casi previsti dalla normativa vigente, sono tenuti a non fornire informazioni in merito ad attività istruttorie in corso presso l'Autorità. Sono altresì obbligati a non pronunciarsi in merito a provvedimenti relativi ai procedimenti in corso, prima che siano stati deliberati dall'Autorità e comunicati ufficialmente alle parti. Danno accesso alle informazioni a coloro che ne hanno titolo, nel rispetto del segreto d'ufficio, delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e dell'obbligo di riservatezza.

Articolo 6
Rapporti con i mezzi di informazione

1. Il dipendente è tenuto ad evitare ogni dichiarazione pubblica concernente la sua attività lavorativa nonchè ogni altra dichiarazione che possa nuocere al prestigio ed all'immagine dell'Autorità. Egli non intrattiene, senza preventiva autorizzazione, rapporti con gli organi di stampa che istituzionalmente sono curati dal servizio relazioni esterne. In proposito osserva scrupolosamente le disposizioni di cui all'ordine di servizio n. 28 del 5 novembre 1997.

2. Il dipendente interviene, in tale qualità e previa autorizzazione dell'Autorità, a convegni, seminari e altri incontri o manifestazioni adeguatamente qualificati dal punto di vista istituzionale, tecnico, scientifico e giuridico e, comunque, strettamente attinenti a materie di specifico interesse per l'attività d'ufficio. In ogni caso, in tali occasioni, egli non può assumere iniziative o esprimere opinioni che si pongono in contrasto con le direttive seguite nella materia dall'Autorità.

Articolo 7
Regali e altre utilità

1. I componenti ed i dipendenti dell'Autorità non chiederanno, nè accetteranno, per sè o per altri, alcun dono o altre utilità da nessun soggetto, pubblico o privato, che sia, direttamente, o indirettamente, destinatario delle funzioni e dei poteri dell'Autorità, ad eccezione dei regali d'uso di modico valore. Essi, inoltre, non accetteranno compensi da parte dei medesimi soggetti per la partecipazione a convegni, missioni, incontri di studio e di lavoro, e daranno comunicazione all'Autorità dei rimborsi ricevuti per le spese sostenute.

Articolo 8
Imparzialità

1. I componenti ed i dipendenti dell'Autorità nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali agiranno in modo imparziale e non useranno trattamenti preferenziali ad alcun soggetto, pubblico o privato.

Articolo 9
Miglioramento professionale

1. I componenti ed i dipendenti con qualifica dirigenziale si impegnano a migliorare la loro competenza professionale e a sollecitare il rafforzamento di quella di tutti i dipendenti, anche tramite lo studio individuale e la partecipazione a seminari, conferenze, corsi di formazione e di aggiornamento.

Articolo 10
Comportamento in servizio

1. I componenti ed i dipendenti dell'Autorità si impegnano a non effettuare, senza apposita autorizzazione, copie di programmi informatici, anche nei casi in cui tali programmi non siano formalmente protetti.

2. I componenti ed i dipendenti si impegnano a rispettare, e a far rispettare, nell'uso di sistemi informativi automatizzati, la riservatezza dei terzi. A tal fine si conformano al principio secondo cui le informazioni personali vanno immesse nei predetti sistemi nella misura strettamente necessaria, e vanno utilizzate soltanto per finalità specifiche predeterminate, non potendo essere impiegate per altri scopi senza il consenso delle persone alle quali le informazioni si riferiscono.

Articolo 11
Vigilanza sul rispetto del codice di comportamento

1. L'organo collegiale, costituito dal presidente e dagli altri quattro componenti, affida annualmente a due dei suoi componenti, scelti all'unanimità e secondo un criterio di rotazione, il compito di vigilare sull'effettivo rispetto dei principi contenuti nel presente codice.

2. I due affidatari:

a) forniscono indicazioni sull'applicazione del codice a casi concreti;

b) possono disporre, tramite segnalazione all'ufficio competente, l'avvio di un procedimento disciplinare a carico del dipendente che risulti aver violato le norme ed i principi dettati dal presente codice, con riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 78 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; nell'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituto dall'art. 27 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, nonchè nei contratti collettivi;

c) propongono all'organo collegiale modifiche ed integrazioni del presente codice;

d) predispongono un rapporto annuale sull'attività svolta.

3. I componenti ed i dipendenti dell'Autorità si impegnano a comunicare ai due affidatari tutti i casi di sperpero o di abuso dei quali vengano a conoscenza nello svolgimento delle loro funzioni.

4. Ciascuno dei due affidatari, e comunque ogni componente dell'Autorità, può chiedere al Presidente di convocare l'organo collegiale, affinchè vengano compiuti i necessari accertamenti e siano adottate le misure più opportune in caso di presunta violazione delle norme e dei principi contenuti nel presente codice da parte di uno o più dei componenti.

Il presidente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione: Rey

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