Codice di autoregolamentazione Internet e Minori Premessa Considerato che: a) la presenza dei contenuti illeciti o nocivi per i minori che accedono alla rete telematica è divenuta sempre più pervasiva; b) il diritto del minore a uno sviluppo equilibrato è riconosciuto dall'ordinamento giuridico nazionale e internazionale (basta ricordare gli articoli della Costituzione che riguardano, direttamente o indirettamente, l'infanzia e la gioventù e la Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo, adottata a New York dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, e ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, che impone a tutti i soggetti pubblici e privati, così come alle famiglie, di collaborare per predisporre le condizioni perché i minori possano vivere una vita autonoma nella società, nello spirito di pace, dignità, tolleranza, libertà, eguaglianza, solidarietà, e che fa divieto di sottoporlo a interferenze arbitrarie o illegali nella sua privacy e comunque a forme di violenza, abuso mentale, sfruttamento); c) la funzione educativa, che compete innanzitutto alla famiglia, può essere agevolata da un corretto utilizzo delle risorse presenti sulla rete telematica al fine di aiutare i minori a conoscere progressivamente la vita e ad affrontarne i problemi ed i pericoli; d) il minore è un cittadino soggetto di diritti e deve essere protetto da contenuti illeciti o dannosi che possano nuocere alla sua integrità psichica e morale; e) sussiste l'esigenza di bilanciare i diversi diritti fondamentali eventualmente contrapposti: la tutela dei minori, il diritto all'informazione e la libertà di espressione dei minori e di tutti gli altri individui; f) appare necessario provvedere alla tutela generalizzata del minore nell'ambito dell'uso sicuro delle tecnologie della società dell'informazione e delle comunicazioni elettroniche. Tutto ciò premesso e considerato, appare opportuno attuare uno scrupoloso rispetto della normativa nazionale ed internazionale vigente a tutela dei minori, ma anche l'adozione di un Codice di autoregolamentazione in materia (nel seguito indicato anche come "Codice"). Finalità Fermo restando il rispetto delle norme vigenti a tutela dei minori, il Codice si pone dunque i seguenti obiettivi e finalità: a) aiutare gli adulti, i minori e le famiglie a un uso corretto e consapevole della rete telematica, tenendo conto delle esigenze del minore; b) predisporre apposite tutele atte a prevenire il pericolo che il minore venga in contatto con contenuti illeciti o dannosi per la sua crescita; c) offrire, nel rispetto della normativa nazionale ed internazionale, un accesso paritario e promuovere un accesso sicuro per il minore alle risorse di rete; d) tutelare il diritto del minore alla riservatezza ed al corretto trattamento dei propri dati personali; e) assicurare, nel rispetto dell'ordinamento vigente, una collaborazione piena alle autorità competenti nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione della criminalità informatica ed in particolare nella lotta contro lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia ed il turismo sessuale in danno di minori, attuati tramite l'utilizzo della rete telematica; f) agevolare, nel rispetto dell'art. 9 del Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 - Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, la tutela del minore nei confronti delle informazioni commerciali non sollecitate o che sfruttino la debolezza del minore, ovvero, secondo quanto previsto all'art. 130 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nei confronti delle comunicazioni indesiderate; g) diffondere presso gli operatori e le famiglie il contenuto del Codice di autoregolamentazione. VISTE E CONSIDERATE ALTRESI' LE NORME NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DI RIFERIMENTO E CIOE': Visti gli articoli 2, 3, 21, sesto comma, 31, secondo comma e 32 della Costituzione; Considerata la Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo, adottata a New York dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, ed in particolare la lettera e) dell'art. 17 che testualmente prevede che gli Stati "favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18" e che tale obbligo deve essere realizzato tutelando la libertà di espressione del minore (articolo 13) e l'obbligo degli Stati di garantire ai genitori di poter svolgere congiuntamente il loro diritto/dovere di proteggere e educare i figli (articolo 18); Considerata la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei bambini, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77; Vista la Legge 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza"; Considerata la Direttiva 2002/58/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle Comunicazioni Elettroniche; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", in particolare l'art. 50, dal titolo "Notizie o immagini relative ai minori" e l'art. 130, dal titolo "Comunicazioni indesiderate"; Visto il Decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50 - Attuazione della direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali; Visto il Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185 - Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza; Visto il Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 - Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno - in particolare gli Articoli: Considerato il Libro verde sulla tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione COM (96) 483; Considerata la Comunicazione della Commissione delle Comunità europee del 16 ottobre 1996, relativa alle informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet; Vista l'adozione da parte della Commissione il 25 gennaio 1999 della decisione n. 276/1999/CE sul piano d'azione comunitario pluriennale per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali, ed in particolare le linee d'azione indicate dalla Commissione: Vista altresì la decisione n. 1151/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica la decisione precedente n. 276/1999/CE e che in particolare adotta un nuovo Piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet estendendone la durata a 6 anni, fino al 31 dicembre 2004; Considerata la Raccomandazione del Consiglio della UE riguardante la protezione dei minori e della dignità umana (2001/C 213/03); Visto il Parere del Comitato economico e sociale dell'Unione Europea sul "Programma di protezione dei minori su Internet" del 28 novembre 2001; Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie sulla sicurezza nelle P.A. del 16 gennaio 2002 "Sicurezza Informatica e delle Telecomunicazioni nelle Pubbliche Amministrazioni Statali"; Visto il Decreto Interministeriale 24 luglio 2002 relativo alla istituzione del Comitato tecnico nazionale sulla sicurezza informatica e delle telecomunicazioni nelle pubbliche amministrazioni; Vista la legge 3 agosto 1998, n. 269 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù"; In particolare, il terzo comma dell'art. 600-ter Codice penale; Vista la Convenzione del Consiglio D'Europa sulla Cyber-criminalità, aperta alla sottoscrizione a Budapest il 23 novembre 2001; Visto il Decreto Legislativo n. 259 del 1 agosto 2003 recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche"; Art. 1 1.1 Aderente 1.2 Cliente 1.3 Utente 1.4 Access provider 1.5 Hosting/housing provider 1.6 Content provider 1.7 Gestore dell'Internet Point 1.8 Servizi di navigazione differenziata 1.9 Accesso condizionato 1.10 Marchio "Internet e Minori" Art. 2 2.1 Adesione L'Aderente potrà pubblicare, sui propri servizi e nelle comunicazioni commerciali, la dicitura "Aderente al Codice di autoregolamentazione Internet e Minori" oltre al relativo logo che viene concesso in licenza d'uso gratuito e a tempo indeterminato fino all'eventuale revoca, secondo quanto disposto all'art. 7. 2.2 Obblighi conseguenti all'adesione l'accettazione integrale dei contenuti del Codice stesso e in particolare l'accettazione delle attività di vigilanza e delle sanzioni ivi previste; l'adattamento delle condizioni contrattuali di prestazione dei servizi alle disposizioni del presente Codice. 2.3 Recesso Art. 3 3.1 Informazione alle Famiglie e agli Educatori 3.2 Servizi di navigazione differenziata 3.3 Classificazione dei contenuti 3.4 Identificatori d'età 3.5 Profilazione e trattamenti occulti 3.6 Custodia di password 3.7 Anonimato protetto In ogni caso, l'Aderente dovrà essere effettivamente informato della reale identità personale del soggetto cui viene concesso di fruire dell'anonimizzazione. All'interno dell'informazione di cui al punto 3.1 l'Aderente dovrà altresì avvertire preventivamente gli Utenti della possibilità che elaborazioni non autorizzate, effettuate abusivamente da terze parti all'insaputa dell'Aderente, possano comunque consentire di risalire alla loro identità. 3.8 Identificazione dell'Utente 3.9 Prestazione di servizi fiduciari 3.10 Gestione dei dati utili alla tutela dei minori 3.10.1 Individuazione dei dati a) i registri di assegnazione degli indirizzi IP; b) il numero IP utilizzato per l'accesso alle eventuali funzioni di pubblicazione dei contenuti. Nel caso di assegnazione temporanea dell'indirizzo IP, il relativo registro conterrà: data e ora di inizio e cessazione dell'assegnazione, numero di IP assegnato temporaneamente ed eventuale numero telefonico utilizzato (se disponibile). 3.10.2 Modalità e tempi di conservazione dei dati I dati medesimi vengono custoditi per sei mesi, salva la scelta individuale di conservarli per periodi maggiori, senza comunque eccedere i limiti temporali indicati dalla normativa vigente. 3.10.3 Modalità di comunicazione dei dati Nel caso di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, l'Aderente, eseguirà quanto richiesto documentando per iscritto le operazioni compiute. 3.10.3.2 Al Cliente 3.11 Contrasto alla pedo-pornografia on-line L'Aderente pone in essere tutte le iniziative atte a realizzare la collaborazione con le autorità competenti, e in particolare con il Servizio della Polizia Postale e delle Comunicazioni, al fine di rendere identificabili gli assegnatari delle risorse di rete utilizzate per la pubblicazione dei contenuti ospitati presso i propri server, così come risultanti dai relativi contratti o documenti equipollenti, entro e non oltre i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento del provvedimento dell'Autorità richiedente. Art. 4 4.1 Access provider Nei contratti di accesso ad Internet l'Aderente inserisce clausole che responsabilizzano il Cliente anche per l'uso dei servizi concessi a terzi. 4.2 Housing/hosting provider 4.3 Content Provider 4.4 Gestore dell'Internet Point Art. 5 La vigilanza sulla corretta applicazione del Codice è affidata al Comitato di Garanzia di cui al successivo art. 6. In un'ottica di armonizzazione e di verifica degli sviluppi tecnologici e normativi il Comitato di Garanzia suggerisce eventuali aggiornamenti e modifiche del presente Codice. Art. 6 6.1 Costituzione quattro componenti in rappresentanza degli Aderenti designati dalle Associazioni di categoria firmatarie del presente Codice; due componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, in rappresentanza del Ministero delle Comunicazioni e due in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento dell'Innovazione e delle Tecnologie; tre componenti designati dalle Associazioni per la tutela dei minori e dal Consiglio Nazionale degli Utenti. In sede di prima nomina tali ultimi componenti saranno scelti tra i partecipanti al Gruppo di lavoro Internet@minori, istituito presso il Ministero delle Comunicazioni. Il Ministero delle Comunicazioni assicura la Segreteria per le attività di supporto al Comitato. Con i medesimi criteri e modalità sono nominati anche undici componenti supplenti. I componenti ed il Presidente nominati durano in carica tre anni. 6.2 Funzionamento Nel medesimo Regolamento verranno indicate le modalità di realizzazione dell'apposito sito web dedicato al Codice. 6.3 Poteri Nel caso di accertate inottemperanze da parte degli Aderenti si applicheranno le sanzioni di cui al successivo art. 7. 6.4 Tempi di attuazione del Codice 6.5 Decadenza dei componenti 6.6 Rimborsi Art. 7 7.1 Procedura per l'irrogazione dei provvedimenti disciplinari 7.1.1 Attivazione del procedimento le sue generalità; i suoi recapiti (indirizzo completo e numero di telefono, nonché, eventualmente, numero di fax ed indirizzo e-mail); descrizione dettagliata della violazione della norma del Codice e degli elementi di responsabilità dell'Aderente riscontrati; All'invio della segnalazione "telematica" di cui sopra, verrà attribuito un Numero di Protocollo che l'interessato dovrà indicare nella lettera di conferma (contenete gli stessi elementi informativi) da inviare per posta, tramite Raccomandata A.R., alla Segreteria del Comitato. La Segreteria procede ad una classificazione e registrazione delle segnalazioni ricevute ed accompagnate dalla relativa conferma postale. I dati trasmessi verranno trattati secondo le norme sulla tutela dei dati personali. 7.1.2 Comunicazione di apertura del procedimento 7.1.3 Richiesta di documentazione 7.1.4 Audizione dell'Aderente L'audizione sarà effettuata in occasione della prima riunione del Comitato, che informerà l'interessato con un preavviso non inferiore a dieci giorni. 7.1.5 Decisione Gli esiti delle procedure di autodisciplina rimangono agli atti del Comitato e vengono conservati a cura della Segreteria che li trasmette alle parti interessate e ne cura la pubblicazione sull'apposito sito web previsto dal Regolamento di Organizzazione. 7.1.6 Esecuzione della decisione 7.2 Individuazione dei provvedimenti disciplinari 7.2.1 Richiamo 7.2.2 Censura 7.2.3 Revoca dell'autorizzazione all'uso del marchio "Internet e Minori" Nel caso in cui l'Aderente non provveda, nei termini previsti, ad adeguarsi alle indicazioni contenute nella comunicazione di censura, il Comitato revocherà l'autorizzazione all'uso del marchio "Internet e Minori". L'uso del marchio sarà nuovamente autorizzato dal Comitato una volta accertato, su richiesta dell'Aderente, l'adeguamento dei suoi comportamenti agli impegni assunti. 7.2.3.2 Revoca prolungata 7.2.4 Pubblicazione dei provvedimenti di revoca Tutti i provvedimenti di revoca saranno raccolti ed oggetto di pubblicazione secondo quanto previsto al punto 7.1.5. Firmato: _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________
Roma, 19 novembre 2003 |