CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I Pres. Carnevale - Rel. Berruti - P.M. Russo (parz.conf.) - Valoti in Olcese (avv.ti Alpa, Raffaelli, Palladino) c. RCS Editori s.p.a. e Garante per la protezione dei dati personali (avv.ti Irti, Vitale) La tutela dei dati personali tra libertà di stampa e poteri del Garante È inammissibile il ricorso del Garante per la protezione dei dati personali avverso la sentenza del tribunale che, pur negandogli legittimazione processuale, l'abbia comunque ammesso ad essere parte del giudizio. L'inesatto trattamento di dati personali legittima l'interessato ad invocare, presso la competente autorità di garanzia, la tutela di cui agli artt. 1 ss. della legge n. 675 del 1996 a prescindere dalla circostanza che il dato personale inesattamente riportato sia custodito in una banca dati, ovvero sia soltanto diffuso, come nella specie, nell'esercizio di attività giornalistica (e, pertanto, non sia destinato, in tal caso, ad alcuna "archiviazione"). La legge n. 675 del 1996, difatti, pur riservando particolare rilievo ai dati personali che presuppongano un'attività di archiviazione in banche dati, è purtuttavia funzionale, nelle sue linee generali, alla difesa della persona e dei suoi fondamentali diritti - che possono ben essere lesi dal trattamento anche solo giornalistico dei dati medesimi, in considerazione della loro sola diffusione, ed a prescindere dalla conseguente strutturazione in archivio -, e tende ad impedire che l'uso astrattamente legittimo del dato personale avvenga con modalità tali da renderlo lesivo di tali diritti, con riferimento, pertanto, al trattamento del dato stesso inteso tout court, e non limitato alla sola vicenda dell'archiviazione in banca dati, senza che, in contrario, possa invocarsi il principio costituzionale della libertà di stampa di cui all'art. 21 della Carta fondamentale, non potendosi legittimamente sovrapporre, confondendole, la nozione di "notizia" con quella di "dato personale". È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, commi 3 e 4, della legge n. 675 del 1996 con riferimento all'art. 4 Cost., in relazione alla brevità dei termini a comparire davanti al Garante, in quanto la legge ha inserito tali termini in un procedimento amministrativo, ove la tutela, soprattutto se preventiva, può essere legittimamente assoggettata a termini brevi. E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge n. 675 del 1996, con riferimento agli artt. 3, 21, 24, 101, 104, 111, 113 Cost. per violazione di principi sul processo. Il procedimento davanti al Garante va inquadrato nel novero dei procedimenti amministravi contenziosi, non esistendo nel nostro ordinamento un tertium genus tra Amministrazione e Giurisdizione. L'alternatività del ricorso davanti al Garante rispetto al rimedio giudiziario non impedisce del resto al privato, che si ritenga leso, di adire l'autorità giudiziaria. Omissis... Motivi della decisione 1) I ricorsi vanno preliminarmente riuniti. 2) Nell'ordine logico, prima del ricorso principale, deve essere esaminato il ricorso incidentale del Garante per la protezione dei dati personali. Lo stesso ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Con il primo motivo si chiede la correzione della motivazione del decreto impugnato laddove essa nega la legittimazione del Garante ad essere parte nel procedimento relativo all'opposizione proposta contro un suo provvedimento. Il ricorrente incidentale non considera però che il Tribunale, pur avendo fatta quella affermazione, lo ha tuttavia ammesso a partecipare al giudizio in base ad una motivazione ulteriore, basata sulla avvenuta sanatoria della eccepita nullità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza per raggiungimento dello scopo: statuizione questa, che non è stata impugnata dalle altre parti, le sole che vi avrebbero avuto interesse. Ora, è noto che nel nostro ordinamento non è riscontrato il diritto di impugnare la sola motivazione, bensì quello di impugnare una statuizione che ad essa sia conseguita. Nel caso che ne occupa alcuna statuizione è stata resa nei confronti del Garante, come si è precisato in narrativa. Il Garante non ha perciò interesse ad impugnare. 3) Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. l e 2 della legge n. 675 del 1996, nonché la motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria sul relativo punto decisivo della controversia. Si sostiene che la domanda al Garante fu conseguente all'inesatto trattamento dei dati personali e non al trattamento in sé da parte di un organo di stampa. Si aggiunge che è indiscusso il diritto di trattare anche i dati personali da parte di siffatto soggetto, ma che le modalità del trattamento concretamente adoperate furono contrarie alla legge in epigrafe ed al codice deontologico dei giornalisti da questa previsto. Dunque, se sicuramente si deve ritenere che la legge disciplina il trattamento dei dati personali e riserva una particolare attenzione a quelli che presuppongono l'archiviazione, tuttavia funzione della tutela introdotta è la difesa della persona e dei suoi fondamentali diritti, che possono essere lesi dal trattamento anche giornalistico dei dati personali. Il Tribunale perciò avrebbe male inteso lo spirito e la lettera della legge del 1996 e della Direttiva CE 46/95, pervenendo ad escludere dalla protezione in questione per l'appunto il trattamento del dato personale sulla considerazione della sua diffusione, ovvero della sua non strutturalità in un archivio. Con il secondo motivo - che è connesso al primo e va pertanto esaminato insieme ad esso - si denuncia una ulteriore violazione dell'art. 1 della legge n. 675 del 1996 nonché la motivazione insufficiente, omessa e contraddittoria sul relativo punto. Si sostiene che la logica della legge, pienamente trasfusa nella lettera, deve far concludere che "dato personale" ed "interesse" a ricorrere al Garante, concetti che essa adopera, si individuano ogni qualvolta si abbia una informazione relativa ad una persona fisica, la quale è pertanto il soggetto interessato. Nella vicenda il dato oggetto del trattamento giornalistico non è l'attività mondana o sociale della signora De Cesare, ma l'uso a suo proposito del cognome che spetta alla ricorrente, la quale perciò è "interessata" a dolersi del cattivo uso del suo dato personale. 3a) Osserva il collegio che tutte le parti muovono critiche, sia pure di diversa portata, all'impianto interpretativo adottato dalla decisione impugnata. Sembra pertanto opportuno muovere, nell'esame delle doglianze, allo scopo di individuare le questioni rilevanti, dalla considerazione della ratio della legge n. 675 del 1996 e dalla esegesi delle sue norme di indirizzo. 3b) "La presente legge", recita il comma 1 dell'art. 1 della legge n. 675 del 1996, "garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto di diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed alla identità personale. Quindi l'art. 2 precisa: "la presente legge si applica al trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel territorio nazionale". Letteralmente la Legge funzionalizza la garanzia che introduce alla difesa di taluni valori fondamentali nella struttura giuridica della persona fisica. Essa vuole impedire che l'uso astrattamente legittimo del dato personale avvenga con modalità tali da renderlo lesivo di talune posizioni. Sembra al collegio, al di là dell'opinabile fondamento di una nozione complessiva della legge in esame quale statuto generale della persona, che essa anzitutto debba essere riguardata in considerazione della predetta inequivoca funzione. Esistono nel nostro ordinamento taluni valori della persona che si traducono non a caso in diritti assoluti, ovvero che danno luogo ad una protezione erga omnes in considerazione della loro particolare esposizione alle aggressioni. La legge che ne occupa, in una società nella quale la circolazione delle informazioni è un'esigenza vitale e nella quale quella specifica giornalistica non può essere limitata se non eccezionalmente o addirittura mediante normative di rango superiore, si preoccupa di migliorare il preesistente sistema per evitare che l'uso, astrattamente legittimo, della informazione, inclusa quella relativa ad un dato personale, non leda, con la inevitabile diffusione, le predette posizioni soggettive. In questo senso può sicuramente convenirsi con l'autorevole opinione per la quale essa ha posto in essere una tutela più forte della persona. Sembra quindi che l'attenzione che la legge dedica alle banche dati, e dunque a quel particolare trattamento che consiste nella elaborazione a fini di archiviazione per un successivo uso, si giustifichi con la considerazione di comune esperienza della rapidità di tale uso da parte di chi accede all'archivio. Il vantaggio della archiviazione è per l'appunto di consentire la disponibilità immediata, all'occorrenza, di un dato da adoperare ai più svariati fini. Tale uso, appunto perché rapido, è potenzialmente acritico, ovvero accredita il dato archiviato così come si presenta. Pertanto la legge si preoccupa anche di introdurre un tasso di controllo nel momento della archiviazione ed in quello successivo della conservazione, consentendo esplicitamente all'interessato di chiedere la corretta archiviazione ovvero la correzione del dato archiviato, così da porre un "primo riparo", come si è scritto, alla normalmente rapida utilizzazione successiva di essa. Da tali osservazioni dunque si trae che l'attenzione della legge alla archiviazione non può essere considerata, come pare intenda il giudice milanese, fine a se stessa, ovvero come se i pericoli per le posizioni soggettive considerate all'art. 1 venissero da essa in quanto tale. L'archiviazione scorretta, nella mens legis, favorisce la diffusione scorretta, e la legge vuole impedire per l'appunto quest'ultima. Ritiene il collegio pertanto che la sottolineatura della archiviazione, lungi dal racchiudere in sé la tutela della legge in esame, si debba intendere anch'essa come funzionale a far sì che il trattamento (qualunque trattamento, non solo quello che preclude alla conservazione in archivio), si svolga nel rispetto dell'art. 1. 3c) Risultano conformi a questa conclusione le deduzioni che si traggono dalle seguenti osservazioni esegetiche. L'art. 1 della legge, già citato, dopo l'esaminata formula esplicativa della funzione della legge, e nel quale, come si è detto, si cenna al trattamento tout court e non al trattamento in banca dati, contiene al comma 2 una sorta di guida per l'interprete, che consiste nella elencazione dei termini caratteristici della legge stessa, chiariti uno per uno nel significato giuridico che a ciascuno di essi deve attribuirsi. In base a tale tecnica, non nuova, ma adoperata in questo caso con una larghezza che non sempre ha giovato alla univocità dei significati proposti, il predetto comma 2 si apre con due distinte previsioni (lettere a) e b)), relative alle nozioni, distintamente chiarite, di banca dati e di trattamento. Già la distinzione è illuminante, giacché, se si dovesse intendere coincidente la nozione di trattamento con quella dell'inserimento e della strutturazione in banca dati di una informazione, evidentemente essa sarebbe inspiegabile. La lett. a), infatti, chiarisce che per banca dati si deve intendere il complesso di dati personali organizzato in modo da "favorirne il trattamento". Il che dimostra che la banca dati può essere, almeno in taluni casi, struttura servente la funzione del trattamento, ma soprattutto, ancora una volta, che le due nozioni sono distinte. Dopo di che la lett. b) chiarisce che trattamento è qualunque operazione o complesso di operazioni svolte con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati concernenti, tra l'altro, la "comunicazione e la diffusione di dati personali". A sua volta il dato personale viene definito alla lett. c) come qualunque "informazione relativa ad una persona" (in questo caso fisica), identificata o identificabile, "anche mediante il riferimento a qualunque altra informazione". Si trae da tale tessuto normativo che qualunque trattamento (recte, qualunque utilizzo, diffusione o comunicazione) di una informazione che consenta l'identificazione di una persona fisica rientra nella disciplina in questione. 3d) La legge all'art. 5 chiarisce pure, con qualche ridondanza rispetto al testo della lett. c) del comma 2 dell'articolo, che il trattamento di dati personali senza l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati è comunque soggetto alla medesima disciplina legale prevista per questi. Il che vuol dire che qualunque sia il modo di trattare i dati (diffondere, comunicare, s'è detto) anche fuori delle ipotesi che immaginano la specifica pericolosità della banca dati, è soggetto alla vigilanza introdotta dalla legge. Salve, si intende, le differenziazioni per la attività giornalistica che contemperano la tutela introdotta con la funzione costituzionale della libertà di stampa (art. 25 e ss.). 3e) Il dato personale identificativo della persona fisica qual è il cognome, ancorché possa legittimamente essere trattato, con o senza inserimento in archivio, per la diffusione, come sicuramente avviene quanto alla attività giornalistica, resta tuttavia tale. Resta cioè un proprium della persona cui si riferisce. Pertanto la legittimità del trattamento in astratto di un dato siffatto non ne espropria il titolare: questi resta legittimato a richiedere la protezione della legge, quando l'uso altrui, astrattamente legittimo, determina tuttavia, per il modo nel quale viene effettuato, una lesione dei suoi diritti. 3f) Erroneamente a parere del collegio si porta a conforto della tesi opposta la direttiva CE 456/96. Essa si fece carico dell'acquisizione culturale per la quale l'informazione è bene in sé, ma anche della potenziale appropriabilità, da parte di chi la esercita, dei dati personali che essa tratta e. dunque della lesione possibile dei diritti che strutturano la persona nel diritto moderno. Tant'è che, all'art. 9, essa prende atto dell'impossibilità per gli Stati aderenti di ostacolare la libera circolazione dei dati personali per ragioni inerenti la tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche, ma precisa anche che tali Stati "disporranno di un margine di manovra di cui potranno avvalersi nell'applicazione della direttiva", e che "potranno precisare... le condizioni generali di liceità dei trattamenti". Già in via di principio dunque la direttiva si è fatto carico del necessario bilanciamento tra il bene dell'informazione ovvero della circolazione dei dati e le difese costituzionali nazionali dei diritti fondamentali. Bilanciamento difficile, tant'è che, come è noto, la legge n. 675 del 1996 è stata sul punto modificata da successivi interventi, e particolarmente da quello di cui al dl n. 123 del 1997 che ha introdotto un nuovo comma all'originario art. 25, e soprattutto al d.lgs.n. 171 del 1998, che ha rimodellato il predetto articolo. La norma nel testo conseguente a tale intervento, applicabile ratione temporis alla vicenda, consente all'operatore dell'informazione di trattare i dati relativi a fatti o circostanze resi noti dall'interessato o attraverso i suoi comportamenti in pubblico. Ed affida la tutela dei dati sensibili, cioè quei dati particolarmente capaci di ledere il soggetto interessato per il loro riferimento a sfere naturalmente riservate della vita individuale, al codice deontologico di cui più avanti si dirà. 3g) Si deduce, ancora una volta, dal contesto nel quale la norma in esame deve essere letta che il trattamento di cui essa si occupa è quello del dato personale tour court e che il fatto che esso al momento della sua diffusione sia tratto o meno da un archivio non rileva ai fini dell'applicazione di tale disciplina. E si deduce quindi che, se il comportamento tenuto in pubblico da una persona può essere diffuso dall'operatore dell'informazione come tale, esso non muta tuttavia il carattere personale che si è evidenziato, nel senso dell'appartenenza di un dato specifico ad una persona determinata, che può anche essere diversa da quella il cui comportamento in pubblico è stato diffuso. La norma dell'art. 9 della legge in esame chiarisce, infatti, che il trattamento deve riguardare dati personali esatti, ponendo un obbligo del giornalista di verificare tale esattezza prima del trattamento (ossia, della diffusione). 3h) Il dubbio adombrato dal giudice del merito che l'estensione delle cautele che, a suo avviso, la legge ha stabilito per il solo trattamento che presuppone la banca dati anche alle informazioni non strutturate in siffatti archivi potrebbe condurre a conflitti con il principio di cui all'art. 21 Cost. non ha alcun fondamento. Altro è infatti un ordine o un potere di inibitoria alla pubblicazione, ed altro è, come nella specie si tratta, un ordine di rettifica (Corte cost. n. 225 del 1974). In definitiva pare al collegio che l'equivoco in cui è incorso il primo giudice è stato di avere ritenuto che l'attività giornalistica possa sovrapporre la nozione di notizia a quella di dato personale. Il cognome "Olcese" costituisce il contenuto di una informazione, ovvero di un dato, che riguarda la persona fisica della signora Valoti Olcese. Il fatto, anche pubblico, dell'uso di tale nome da parte di altra persona è notizia, che se legittima il giornale a pubblicarla come tale, giacché essa al terzo risale, non lo legittima parimenti a negare alla signora Valoti il diritto che sia previsto che soltanto lei, e non la signora De Cesare, sia legittimata all'uso del cognome "Olcese". 3i) Questa considerazione vale anche a superare un ulteriore equivoco della decisione impugnata che emerge da un passaggio motivazionale ulteriore rispetto a quelli oggetto della effettuata disamina. Il Tribunale di Milano, infatti, ritiene che, poiché all'origine della vicenda vi è un uso improprio da parte di un terzo del nome di una persona, la domanda di tutela dovesse essere rivolta nei confronti di tale terzo, e non del giornale, che si è limitato a pubblicare il fatto, assunto come illecito. A tale argomentazione fa riscontro quella della resistente RCS, ribadita in memoria, ove si rileva che la tutela del diritto al nome ai sensi dell'art. 7 c.c. è specifica e diversa da quella di cui si discute. La legge n. 675 del 1996, infatti, al citato comma 2 dell'art. 1, lett. f, chiarisce che "interessato", ovvero soggetto legittimato a richiedere la tutela in questione, è tra l'altro "la persona fisica... cui si riferiscono i dati". Pertanto, secondo la RCS, la domanda al Garante poteva essere avanzata solo dalla De Cesare, giacché aveva ad oggetto la correzione di una informazione che ad essa si riferiva a non alla Valoti. Osserva il collegio che le predette posizioni sono frutto della errata sovrapposizione della notizia, intesa come fatto reale diffondibile, al dato personale, nel senso inteso dalla legge. La notizia è che taluno si identifica in un certo modo, legittimo o illegittimo che sia. Il dato personale; ovvero la informazione (cognome), che consente una specifica individuazione può, ad onta della verità della notizia, essere oggetto di domanda di correzione da parte di chiunque affermi che quell'uso, in quanto tale riferito dal giornale, lede uno dei diritti di cui all'art. 1 della legge. Non si tratta, come si è paventato dalla difesa della resistente, di rendere in tal modo il giornale giudice di un conflitto intersoggettivo. Si tratta piuttosto di ottenere dal giornale, alla luce dell'obbligo di esattezza della notizia, il dovuto controllo del dato in questione, di cui si alleghi una particolare inesattezza con apposita domanda di rettifica. Ciò neppure conduce, come si è sostenuto, a sovrapporre ed a confondere la tutela della legge n. 675 del 1996 con quella dell'art. 7 c.c., relativa ai fatti di usurpazione del nome altrui. La tutela codicistica, che è tutela del nome, si rivolge contro l'autore dell'illecito per reprimerlo. La tutela in questione prescinde da una usurpazione, perché tende ad evitare le conseguenze di una inesatta o lesiva diffusione di un dato. Le due tutele possono, nel caso in cui all'origine della inesattezza della diffusione vi sia un fatto usurpativo, risultare alternative e concorrenti, secondo la legge in questione (art. 29, comma 1), ma giammai coincidono. Perché, in presenza della introdotta alternatività di rimedi, quello da esperirsi rivolgendosi al Garante e quello da richiedersi mediante un'ordinaria azione giudiziaria, sta alla parte che si pretende interessata di scegliere se chiedere la tutela della diffusione, ovvero, a monte di questa, ancorché per ricaduta rilevante in ordine a questa, la repressione dell'usurpazione e la sanzione all'usurpatore. Consegue l'infondatezza della suggestiva eccezione di carenza di legittimazione attiva della signora Valoti, avanzata sul rilievo che l'informazione si riferiva alla signora De Cesare. A prescindere dalla osservazione che siffatta interpretazione della legge nel caso di diffusione lesiva derivante da fatto usurpativo legittimerebbe l'usurpatore a richiedere la tutela accordata all'usurpato, sembra al collegio che la lettera della legge, e la sua logica, la escludano. La persona cui le informazioni si riferiscono (lett. f del comma 2 dell'art. 1), capaci di farla identificare anche indirettamente, è sicuramente anche la persona il cui nome, esclusivamente suo, viene adoperato in concreto. Per di più, sembra di dover precisare, sempre la legge fonda la legittimazione attiva, nell'ipotesi di domanda di tutela, su quella di una lesione. Orbene la lesione, nella fattispecie in esame, viene allegata da chi afferma che il suo nome è stato attribuito male ad altri. Dunque non rileva che, in astratto, anche colui il quale viene identificato mediante un nome che non gli spetta, possa chiedere la tutela in questione. Rileva che nella specie l'allegazione di violazione dei diritti di cui all'art. 1 della legge viene fatta da quegli il cui nome è, nella diffusione della notizia, attribuito a persona che non ne è titolare, con conseguente individuazione diffusa dal titolare del nome come autore delle attività riferite dalla notizia. I due motivi sono perciò infondati. 4) Con il terzo motivo la ricorrente principale lamenta la violazione degli artt. 9, 12, 13, 20 e 25 della legge n. 675 del 1996 e 4 del codice deontologico. Lamenta pure la motivazione insufficiente, omessa e contraddittoria sul relativo punto decisivo della controversia. Sostiene che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che il fatto in questione è inerente all'attività giornalistica e come tale non è soggetto ai limiti da essa ricorrente affermati. 4a) La doglianza è fondata anzitutto per ragioni conseguenti a quelle indicate nell'esaminare i primi due motivi. L'attività giornalistica legittima di per sé al trattamento dei dati, anche personali, ma s'è detto, pur sempre nei limiti di cui all'art. 1 della legge. Pertanto neppure l'essenziale esercizio della informazione può sovrapporre al dato esclusivo di una persona fisica l'eventuale uso di tal dato da parte di terzi, pur costituente notizia di cronaca, ignorando le significazioni in tal senso rivolte dall'interessato al giornale. Il che nella specie la signora Valoti afferma di avere fatto, prima di introdurre il procedimento desunto il Garante. 5)Il quarto motivo mediante il quale si lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 21, secondo comma, della Costituzione nel cennato passaggio argomentativo del primo giudice, relativo al dubbio di introduzione di una forma di censura, è infondato in base alle considerazioni svolte nell'esame dei primi due motivi. 6) È fondato anche il quinto motivo mediante il quale la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 4 del codice deontologico dei giornalisti relativo al trattamento dei dati personali laddove si prescrive l'obbligo di correzione del dato errato. Tale codice, che la legge menziona all'art. 25, si preoccupa anche dell'effetto che un trattamento inesatto può produrre. La ricorrente si è rivolta inutilmente al giornale, ed il Garante, nel provvedimento impugnato davanti al Tribunale di Milano, ha fatto riferimento alla predetta norma. 7) È assorbita dalla ritenuta fondatezza delle precedenti la doglianza che la ricorrente muove alla condanna sulle spese di primo grado. 8) L'accoglimento del ricorso principale, mentre assorbe la trattazione della parte del ricorso incidentale della RCS Editori e del dottor De Bortoli laddove preliminarmente chiedono la correzione del decreto milanese in base a ragioni che hanno formato oggetto dell'esame del ricorso, conduce all'esame degli altri motivi del ricorso condizionato. 8a) Con il primo motivo si allega il contrasto tra l'art. 29, commi 3 e 4, della legge n. 675 del 1996 con l'art. 24 della Costituzione in relazione ai termini a comparire davanti al Garante ritenuti tanto brevi da non consentire all'opposto una adeguata difesa. Osserva il collegio che la legge ha inserito tali termini in un procedimento snello di natura amministrativa. La tutela amministrativa - a differenza di quella giudiziaria, soprattutto se è predisposta alla tutela preventiva o non necessariamente riparatoria, quale può essere solo quella giudiziaria - può essere legittimamente assoggettata a termini coerentemente brevi. La generica doglianza è perciò manifestamente infondata. 8b) È pure manifestamente infondata la successiva questione di incostituzionalità relativa alla legge n. 675/96, con riferimento agli artt. 3, 21, 24, 101, 104, 111, 113 Cost. Essa genericamente lamenta la violazione di principi che riguardano, il processo giudiziario. Osserva il collegio che tali principi non riguardano il procedimento in questione che, come ritiene la migliore dottrina, va inquadrato, al di là della poco perspicua categoria del paragiudiziario, nel novero dei procedimenti amministrativi contenziosi. Il fatto che nel caso che ne occupa il ricorso alla Autorità Indipendente sia alternativo e concorrente con quello alla Autorità giudiziaria non muta la natura dell'organo, dal momento che nel nostro ordinamento non esiste un tertium genus tra Amministrazione e Giurisdizione. Peraltro, poiché il ricorso al Garante non è obbligatorio, potendo, in base all'alternatività cennata il privato rivolgersi al giudice per una tutela più ampia, esso non è affatto impeditivo del rimedio giudiziario, come pretendono i ricorrenti incidentali. 9) il ricorso incidentale condizionato della RCS e del dottor De Bortoli deve perciò essere respinto. ...Omissis... |
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