Corte di cassazione - Sez. IV penale - Sent. n. 2592 del 14/7/1999

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE

UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO DEL 14/7/1999

SENTENZA N. 2592

Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. BATTISTI MARIANO Presidente
REGISTRO GENERALE
1. Dott. MAZZA FABIO Consigliere
2. Dott MARZANO FRANCESCO Consigliere
3. Dott. MERONE ANTONIO Consigliere
4. Dott. SEPE PAOLO Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

su ricorso proposto da:

1) AGRICOLA RICCARDO n. il 12.03.1944
avverso ordinanza del 20.11.1998

G.I.P. PRETURA di TORINO

sentita la relazione fatta dal Consigliere SEPE PAOLO
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto il rigetto del ricorso

Agricola Riccardo è ricorrente avverso ordinanza 20/11/1998 con la quale il GIP presso la Pretura di Torino respingeva l'istanza di restituzione di copia della documentazione medica proposta con atto di opposizione avverso il decreto 8/10/1998 con cui il P.M. si riservava di provvedere sulla richiesta di restituzione di detta documentazione consegnata dal medesimo Agricola ad ispettori ASL. Nel ricorso, con il quale chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata con le consequenziali provvidenze di legge, affida le proposte censure a due motivi dopo avere premesso che, senza alcun collegamento ad una inchiesta " iniziata a Torino sin dai primi giorni dell'agosto  '98 con un procedimento penale concernente l'uso di sostanze dopanti nel mondo del calcio e senza che nel registro notizie di reato comparissero indagati e titoli di reato " si presentavano, il 27 agosto 1998, presso la sede della Juventus, ispettori ASL che, avvalendosi dei poteri loro attribuiti dall'art. 64 d.P.R. 303/56, acquisivano le cartelle cliniche di numerosi giocatori della prima squadra della Juventus e rilasciavano al dott. Agricola " medico sociale della Juventus F.c. Spa " il relativo verbale; contestualmente, in virtù dell'art. 354 c.p.p., gli stessi operatori, quali ufficiali di P.G., redigevano un " verbale di accertamento e rilievi su luoghi e cose" che veniva sottoscritto dal dott. Agricola e che in calce al medesimo riportava la sua disponibilità a consegnare i documenti richiesti dagli ispettori; venuto a conoscenza dell'utilizzo della documentazione medica nell'ambito dell'indagine già indicata (uso di sostanze dopanti nel mondo del calcio) il dott. Agricola, quale medico sociale tenuto per legge alla custodia, ne chiedeva la restituzione in quanto consegnata ad ispettori con funzioni amministrative e non già nell'ambito di una inchiesta penale.

Il ricorrente, poi, sostanzialmente anticipando l'enunciazione dei motivi, censurava l'inizio del procedimento senza alcuna iscrizione di ipotesi di reato né di indagati, come pura indagine conoscitiva; la delega ad agire ad ispettori ASL in veste di ufficiali di P.G. che, anziché applicare il codice, hanno richiamato per acquisire la documentazione medica l'art. 64 d.P.R. 303/56 che non comporta l'utilizzo delle garanzie difensive; l'utilizzo della disponibilità della parte, necessitata dall'intervento di carattere amministrativo degli ufficiali ASL, in ambito penale per giustificare la mancata adozione del doveroso provvedimento di sequestro col quale si sarebbe sottoposto al vaglio giurisdizionale tutta l'indagine in atto.

Specificamente deduceva, con il primo motivo: violazione dell'art. 606 co. 1 lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 263 c.p.p., 127 c.p.p.; nullità dell'ordinanza per erronea applicazione di norme processuali inerenti il mancato rispetto del principio del contraddittorio. Mancata acquisizione di documentazione richiesta dalla parte in sede di udienza non predetta dal P.M. e rilevante ai fini del decidere. " Invero, a fronte della motivata richiesta del difensore in ordine all'acquisizione della notizia della data di iscrizione dell'indagato sul registro notizie di reato nonché circa l'esistenza di una delega alle indagini da parte del P.M. il giudice, sentito il P.M., che ha rilevato che l'acquisizione della documentazione non appariva rilevante, ha disposto procedersi oltre nella discussione implicitamente riconoscendo l'inutilità di tale documentazione, violando così le norme, poste a tutela di un effettivo contraddittorio che non si è potuto instaurare proprio per la mancata decisione del giudice in ordine a tale rilevante elemento" . Omessa acquisizione che ha reso privo di supporto documentale ed effettuato in spregio del principio del contraddittorio il ragionamento secondo cui l'accesso ex art 354 c.p.p. fosse avvenuto non già per il passaggio dalla fase amministrativa a quella di rilievo penale bensì " dopo l'inizio di un procedimento penale" e quindi evidentemente su apposita delega del P.M. precedente" .

Con il secondo motivo il ricorrente deduce: violazione degli artt. 352, 354, 355, 356 c.p.p., 220 Disp. Att. c.p.p., 178 lett. c) l. 303/1956 in relazione all'art. lett. c) c.p.p.: nullità dell'ordinanza per manifesta illogicità della motivazione in ordine alla legittimità dell'accesso degli ispettori ASL di Torino presso i locali della Juventus Spa e della pedissequa acquisizione di documentazione medica. Erronea applicazione di norme processuali, violazione di tutte le regole e presidi del diritto di difesa.

In sostanza il ricorrente muove da un'erronea interpretazione ed applicazione, da parte del GIP, della normativa di cui all'art. 354 c.p.p., poiché " anche accogliendo la motivazione addotta dal GIP circa il rilievo che gli ispettori della ASL abbiano deliberatamente compiuto atti di polizia giudiziaria e che il ricorrente non poteva non esserne a conoscenza, la conclusione dell'illegittimità del procedimento tenuto sarebbe dovuta derivare dal fatto che dovevano in ogni caso trovare applicazione le regole di garanzia a tutela dell'indagato, secondo quanto espressamente prevede l'art. 220 Disp. Att. c.p.p." e " il nostro ordinamento prevede un unico e solo modo per acquisire legittimamente ai fini di prova agli atti del procedimento una cosa sulla quale gravano diritti altrui ed è il sequestro probatorio, disciplinato e descritto nell'art. 253 c.p.p., appunto, come mezzo di indagine diretto ad acquisire le cose " necessarie" per l'accertamento dei fatti" . Rileva poi, che contrariamente a quanto sostenuto dal GIP per sbarazzarsi di tale argomento, " l'attività di accertamento svolta dagli ispettori del lavoro, pur nella loro veste di ufficiali di Polizia giudiziaria, appare slegata da qualunque procedimento penale nonché da alcuna ipotesi di reato posto che né dal verbale redatto ex art. 354 c.p.p. è dato conoscere l'avvenuto accertamento di alcuna fattispecie criminosa né all'epoca il sig. Riccardo Agricola risultava iscritto nel registro delle notizie di reato ai sensi dell'art. 335 c.p.p." e, comunque, " tale norma (art. 354 c.p.p.) attribuisce agli ufficiali di polizia giudiziaria, tra l'altro, il potere-dovere di disporre " se del caso" il sequestro delle cose probatoriamente utili per l'indagine nel rispetto naturalmente delle regole imposte dalla legge: assistenza del difensore, convalida da parte del P.M. con decreto motivato dell'operato sequestro suscettibile di impugnazione in sede giurisdizionale ex artt. 355 e 356 c.p.p., tutte le attività obliterate. Ne deriva che se la cosa pertinente al reato dovesse essere, a giudizio degli investigatori, asportata dal luogo in cui si trova lo stesso non poteva non essere indeclinabilmente assoggettata al sequestro" .

Conclude con l'osservare: " Ma il GIP sembra rendersi conto della labilità del discorso profondamente errato in linea di diritto e, sulle orme del decreto del P.M., ricorre anch'egli alla circostanza che " dopo la chiusura del verbale, si dava atto della disponibilità dell'attuale opponente alla " spontanea consegna" di documenti" , spontaneità che contesta con una serie di considerazioni, ribadite, sulla quale deduce mancata motivazione da parte del GIP. Il ricorso va rigettato.

La Corte intanto condivide le argomentazioni, sottese alla conforme richiesta di rigetto, svolte dal Procuratore generale nella requisitoria scritta, secondo cui " il ricorso è infondato in quanto erroneo " in diritto " è il presupposto dell'intero costrutto argomentativo posto a base dell'originaria istanza di restituzione al P.M. del 2/10/98 dell'opposizione ex art. 263/5 al GIP del 14/10/98 a seguito del decreto 8/10/98 dello stesso P.M. nonché dell'attuale ricorso, vale a dire che l'unico modo previsto e consentito dall'ordinamento per l'acquisizione di documentazione sia il sequestro; in realtà, oltre tale tipico provvedimento autoritativo e formale (probatorio: art. 253 c.p.p.; preventivo: art. 321 c.p.p.; conservativo: art. 316 c.p.p.) v'è l'ampia tipologia di acquisizione diretta ad opera della P.G. " d'iniziativa o su delega dell'A.G. - di cui all'art. 354 c.p.p., che sfocia nel sequestro - se del caso- , vale a dire quando occorre vincere resistenze o insidie. La fenomenologia è assai ampia e nell'ambito dell'attività di indagine è assai frequente la collaborazione, che diventa doverosa, se - come nel caso di specie - l'interessato riveste funzioni di pubblico servizio. Nel caso di specie, per di più, non solo v'è stata tale collaborazione (vincolata nei confronti degli ispettori ASL, contemporaneamente pubblici funzionari ed agenti di P.G.), ma dalla nota del P.M. 9/10/98 risulta che il ricorrente è indagato per vari reati, ragion per cui evidente risulta la funzionalità penale dell'intera operazione e dell'acquisizione delle sole copie della documentazione medica, pur con le cautele di cui alla legge 675/1996" .

La Corte, poi, osserva, con riferimento specifico alle deduzioni del ricorrente e con valutazione assorbente delle molteplici argomentazioni svolte, che l'ordinanza impugnata non risulta affetta dalle denunciate violazioni concernenti erronea applicazione di norme processuali nonché manifesta illogicità della motivazione.

Va infatti rilevato che, ai sensi dell'art. 354 c.p.p., non è richiesta alcuna delega per le operazioni compiute dalla Polizia giudiziaria, ma soltanto la notizia di reato, che può essere anche acquisita dalla Polizia giudiziaria medesima sicché, nella specie, correttamente il GIP dà atto, nel suo provvedimento, che la Polizia giudiziaria ha proceduto ex art. 354 c.p.p. dopo essersi resa conto che dalla documentazione offerta emergevano indizi di colpevolezza: tale richiamo alla disposizione di cui all'art 354 c.p.p. è legittimo, essendo gli ispettori Asl intervenuti quali ufficiali di Polizia giudiziaria nel momento in cui, procedendo ex art. 64 l. n. 303/56, hanno accertato elementi di reato. Quanto alla dedotta necessità di un provvedimento di sequestro, quale unico strumento legittimante nella specie l'acquisizione della documentazione, in tanto deve ritenersi adeguata e corretta sul piano logico l'interpretazione del GIP relativamente alle parti del verbale che danno atto della spontanea esibizione e consegna dei documenti " come peraltro si evince dalle stesse ammissioni del ricorrente, pur connotate dal tentativo, improbabile perché influenzato dalle vicende successive, di svalutarne un significato che non si prestava a dubbi al momento della consegna della documentazione medesima, avvenuta perfino su interpello e suggerimento del presidente della Società Sportiva de qua  mentre è indubbio che il P.M. possa venire in possesso dei documenti, anche prescindendo dal sequestro, nell'ambito dell'attività investigativa, non essendo il sequestro l'unico modo per acquisire cose pertinenti al reato.

La Corte infine osserva che può altresì opporsi al ricorrente che ha chiesto la restituzione della documentazione sul presupposto che il P.M. la riterrebbe in assenza di alcun titolo detentivo - che l'acquisizione in oggetto, riconducibile nell'ambito dell'attività investigativa, risulta consentita anche dall'art. 358 c.p.p., in relazione all'art. 326 stesso codice, che contempla l'attività di indagine del pubblico ministero necessaria ai fini delle indagini preliminari.

In conclusione, la documentazione non deve essere restituita solo perché non vi è un provvedimento di sequestro, ma, essendo stata acquisita nell'ambito di una attività investigativa, l'interesse della parte ad ottenere la restituzione troverà tutela nella restituzione medesima che il P.M. potrà effettuare non appena la documentazione risulterà non più necessaria ai fini della predetta attività.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 14/7/1999.

Il Consigliere

Il Presidente

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