REPUBBLICA ITALIANA UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO DEL 05.01.1999 SENTENZA N. 85 Composta dagli Ill.mi Sigg.: ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) TORTORICI GASPARE n. il 07.12.1953 TRIBUNALE di TRAPANI sentita la relazione fatta dal Consigliere SILVESTRI GIOVANNI OSSERVA Con ordinanza del 3.11.1997, il Tribunale di Trapani ha respinto la richiesta presentata da Tortorici Gaspare al fine di ottenere, a norma dell'art. 10 della l. 1.4.1981, n. 121, la cancellazione o l'integrazione, dei dati iscritti a suo nome nel c.e.d. (centro elaborazione dati) istituito presso il Ministero dell'interno. Il difensore del Tortorici ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per erronea applicazione dell'art. 7 l. 121/81 e per manifesta illogicità della motivazione sul rilievo che era stata illegittimamente negata la cancellazione di un dato relativo ad una denuncia per associazione per delinquere da cui non era derivato alcun procedimento penale a suo carico. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti appresso specificati. Dal combinato disposto degli artt. 6, comma 1 lett. a) e 7, comma 1 della l. 121/81 emerge che negli archivi magnetici del c.e.d. sono conservati i dati e le informazioni ricavati da indagini di polizia ovvero risultanti da documenti della pubblica amministrazione o da sentenze o provvedimenti dell'autorità giudiziaria. L'art. 9 della stessa legge consente l'accesso ai dati e la loro utilizzazione agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza, ai funzionari dei servizi di sicurezza e all'autorità giudiziaria per gli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dalle vigenti leggi processuali, specificando che è vietato l'uso dei dati per finalità diverse da quelle inerenti all tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e della prevenzione e repressione della criminalità. Tanto premesso, deve porsi in risalto che il dato corrispondente alla segnalazione effettuata dai Carabinieri relativamente alla pretesa partecipazione dei Tortorici ad un'associazione per delinquere e al compimento di atti intimidatori deve considerarsi legittimamente acquisito a norma degli artt. 6, comma 1 lett. a) e 7, comma 1 l. 121/1, sicché il tribunale, nel respingere l'istanza di cancellazione, ha dato esatta applicazione ai principi enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la cancellazione del dato dall'archivio informatico non è consentita neppure quando il procedimento penale si sia esaurito con una sentenza di assoluzione (Cass., Sez. II, 11 febbraio 1994, Moretti), dato che, in questo caso, è possibile soltanto ordinare l'integrazione del dato mediante l'annotazione della intervenuta decisione di proscioglimento (Cass., Sez. IV, 13 aprile 1992, Calia). Tale indirizzo è stato ribadito in una pronuncia di questa Corte con cui è stato precisato che, a norma dell'art. 10 l. 121/81, il tribunale può ordinare la cancellazione dei dati soltanto quando essi siano inesatti o illegittimamente acquisiti, potendo, invece, ordinarsene l'integrazione nell'ipotesi di dati incompleti, come, appunto, si verifica allorché l'incompletezza derivi dalla mancata annotazione dell'esito del procedimento conclusosi con l'archiviazione o il proscioglimento (Cass., Sez. I, 26 febbraio 1996, Somma). Nella motivazione dell'ordinanza impugnata non è stato adeguatamente chiarito se nel caso di specie vi sia stata unica informativa per associazione per delinquere e minaccia grave, trasmessa all'autorità giudiziaria in data 26.3.1992 dal Comando della Stazione dei Carabinieri di San Filippo di Marsala, e se essa abbia dato origine ad un unico procedimento penale, esauritosi con la sentenza dei GIP del Tribunale di Marsala in data 22.2.1994 di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per i delitti ex art. 10, 12 e 14 l. 497/74, oppure se siano state trasmesse all'autorità giudiziaria due distinte informative di reato tradottesi in altrettanti procedimenti penali, il primo relativo all'associazione a delinquere e minaccia grave e il secondo per la detenzione illegale di armi e munizioni. E' indubbio che l'omesso chiarimento di tali punti integra il vizio di illogicità manifesta della motivazione, che ha avuto decisiva importanza sull'indagine affidata al tribunale a norma dell'art. 10 della l. 121/81: nel primo caso (se, cioè, l'informativa del 26.3.1992 costituisse l'atto di impulso dell'unico procedimento conclusosi con la sentenza 22.2.1994 di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.) risulterebbe giustificato l'ordine di integrazione del dato del c.e.d. in modo da rendere chiaro che i reati di associazione per delinquere e di minaccia grave, oggetto dell'informativa, sono stati qualificati giuridicamente, nelle predetta sentenza, come reato di cui agli artt. 10, 12 e 14 l. 497/74; nel secondo caso (ossia, nell'ipotesi di due distinte informative) il dato iscritto in base all'informativa del 26.3.1992 dovrebbe essere integrato con l'annotazione dell'esito del procedimento penale che da essa è scaturito. L'indicata carenza logica della motivazione giustifica l'annullamento dell'ordinanza impugnata per rinvio al Tribunale di Trapani, che dovrà nuovamente esaminare l'istanza del Tortorici uniformando la propria indagine alle precedenti indicazioni. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Trapani. Così deciso in Roma il 5 gennaio 1999. Il Consigliere estensore Il Presidente Il Collaboratore di cancelleria |
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