Circolare semplificazione delle certificazioni amministrative

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI

CIRCOLARE 5 febbraio 1999, n.1088
(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10-02-1999)

Attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 1998

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale

A tutti i Ministeri - Gabinetto - Direzione generale AA.GG. e personale

Alle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato

A tutti gli enti pubblici non economici

All'ISTA T - Direzione generale

Al CNEL - Segretarìato generale

All'Istituto superiore della sanità - Servizi amministrativi del personale

A tutte le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

A tutte le province

A tutti i comuni

A tutte le Comunità montane

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione

All'ARAN

e, per conoscenza:

Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale

Alle regioni a statuto speciale

Alle regioni a statuto ordinario

Alle province autonome di Trento e Bolzano

Ai commissari di Governo presso le regioni e province autonome

All'ANCI

All'UPI

All'U.N.C.E.M.

All'UNIONCAMERE

 

Il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, entrerà in vigore il 23 febbraio 1999. Tale regolamento innova in modo organico la materia della documentazione amministrativa con la finalità di ridurre gli adempimenti per i cittadini e le imprese, di estendere i casi in cui si può ricorrere alle dichiarazioni sostitutive, di eliminare o, quanto meno, ridurre al minimo il ricorso alla certificazione, di rendere effettiva e più semplice l'acquisizíone d'ufficio, peraltro già prevista dall'art. 18 della legge n. 241/1990, di documenti in possesso della stessa o di altre pubbliche amministrazioni.

Le disposizioni contenute nel regolamento, oltre ad introdurre semplificazioni per i cittadini, produrranno un alleggerimento del lavoro dei servizi anagrafici dei comuni, una riduzione del numero delle autentiche e necessariamente un adeguamento di strutture e mezzi alle nuove modalità di trasmissione di dati e documenti.

Considerata l'importanza che il Governo attribuisce al raggiungimento degli obiettivi di semplificazione e le attese dell'opinione pubblica in relazione all'attuazione del nuovo regolamento, sentito anche l'osservatorio permanente sull'applicazione della legge n. 127/1997, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la presenza di rappresentanti del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'interno, si rappresenta la necessità che le amministrazioni predispongano, prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, tutte le misure necessarie per la tempestiva ed efficace attuazione delle nuove disposizioni.

In particolare le singole amministrazioni sono tenute a:

a) procedere rapidamente alla valutazione dell'impatto del nuovo regolamento sui procedimenti e sull'organizzazione degli uffici al fine di predisporre le eventuali modifiche organizzative laddove si rendessero necessarie;

b) procedere, entro il 22 febbraio p.v., alla revisione della modulistica per l'autocertificazione e per le istanze che, ove necessario, devono contenere le formule delle dichiarazioni sostitutive. In tali moduli dovrà inoltre essere inserita la formula dell'ammonimento relativo alle sanzioni penali di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in caso di false dichiarazioni;

c) procedere all'individuazione dei criteri per la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive attraverso controlli a campione e nei casi in cui vi sia ragionevole dubbio, circa il contenuto delle dichiarazioni;

d) procedere all'individuazione degli strumenti e delle modalità per la trasmissione e l'acquisizione d'ufficio di dati e documenti. Si ricorda che il nuovo regolamento consente, oltre all'uso del fax, la trasmissione attraverso altri mezzi telematicí e informatici idonei a garantire la certezza della provenienza come la posta elettronica ed altri collegamenti telematici. A tal fine sono auspicabili intese tra le amministrazioni per lo scambio di dati e di documenti anche in via telematica;

e) impartire disposizioni chiare agli uffici e al personale per dare piena attuazione alle nuove disposizioni, assicurando l'aggiornamento e la formazione del personale coinvolto e richiamando l'attenzione sulle previsioni dei regolamento relative alla violazione dei doveri d'ufficio in caso di mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sulla responsabilità del dichiarante in caso di dichiarazioni false;

f) adottare iniziative tese a promuovere l'informazione degli utenti sulle novità del regolamento indicando gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni più dettagliate ed eventualmente per segnalare la non corretta applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione;

g) svolgere un monitoraggio puntuale e una verifica sulla concreta ed integrale attuazione delle disposizioni del regolamento in esame e delle leggi 15 maggio 1997, n. 127, e 16 giugno 1998, n. 191. Nel caso in cui risultassero significative violazioni delle norme sull'autocertificazione devono essere avviati, secondo le modalità e i termini fissati dalle fonti normative e dai CCNL nei confronti dei dipendenti inadempienti i relativi procedimenti disciplinari. Si richiama l'attenzione dei dirigenti sulla responsabilità per il mancato avvio dei procedimenti disciplinari.

Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni accerteranno ai fini della valutazione dei risultati raggiunti ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, la corretta applicazione delle norme sull'autocertificazione.

Le prefetture svolgeranno un ruolo di sensibilizzazione e promozione dell'applicazione del regolamento, avvalendosi dei comitati provinciali della pubblica amministrazione.

Si richiama inoltre l'attenzione sulle novità introdotte dall'art. 1 del regolamento in esame che impone l'obbligo per l'iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado e alle università e per i procedimenti di competenza della motorizzazione civile e dei comuni di richiedere ai cittadini esclusivamente l'autocertificazione.

L'osservatorio permanente sull'applicazione della legge 15 maggio 1997, n. 127, è a disposizione per la segnalazione di quesiti e problematiche interpretative.

p. Il Presidente: BASSANINI

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