AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE 13 giugno 2002 Regole e modalità organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale: disposizioni attuative (Deliberazione n. 180/02/CONS pubblicata sulla GU n. 159 del 9-7-2002)
L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella riunione di Consiglio del 13 giugno 2002; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; Vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni"; Vista la direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 sul trattamento dei dati e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni; Vista la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998 sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale; Visto il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, recante "Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di attività giornalistica"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, recante "Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675"; Vista la propria delibera n. 4/99/CIR del 7 dicembre 1999, recante "Regole per la fornitura della portabilità del numero tra operatori (Service Provider Portability)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1999; Vista la propria delibera n. 6/00/CIR dell'8 giugno 2000, recante "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 21 luglio 2000; Vista la propria delibera n. 466/00/CONS del 18 luglio 2000, recante "Parere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato in merito alla comunicazione dell'operazione di concentrazione Telecom Italia - Seat Pagine Gialle"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni", ed, in particolare, l'art. 20; Vista la propria delibera n. 12/01/CIR del 7 giugno 2001, recante "Disposizioni in tema di portabilità del numero tra operatori del servizio di comunicazione mobile e personale (Mobile Number Portabilita)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 143 del 22 giugno 2001; Vista la propria delibera n. 271/01/CONS del 4 luglio 2001, recante "Modifica alle condizioni economiche di offerta del servizio di informazione abbonati di Telecom Italia S.p.a.", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 1 agosto 2001; Vista la propria delibera n. 332/01/CONS del 1 agosto 2001, recante "Consultazione pubblica concernente un'indagine conoscitiva sulle regole e modalità organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2001, e le relative risultanze; Vista la propria delibera n. 19/01/CIR del 7 agosto 2001, recante "Modalità operative per la portabilità del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (Mobile Number Portability)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 197 del 25 agosto 2001; Vista la propria delibera n. 22/01/CIR del 10 ottobre 2001, recante "Risorse di numerazione per lo svolgimento del servizio della portabilità del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazione mobili e personali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 247 del 23 ottobre 2001; Vista la propria delibera n. 36/02/CONS del 6 febbraio 2002, recante "Regole e modalità organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale e adeguamento del servizio universale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 marzo 2002, n. 72, ed, in particolare, l'art. 1, comma 6; Viste le direttive 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002; Rilevato che il rispetto delle esigenze fondamentali e della tutela dei dati personali è condizione necessaria per l'utilizzo della base di dati degli abbonati ai fini della fornitura di servizi di informazione elenco abbonati con qualunque mezzo realizzata; Considerata l'attività di cooperazione svolta ai sensi dell'art. 31, commi 5 e 6, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, tra l'Autorità e il Garante per la protezione dei dati personali del 23 maggio 2002, per individuare la disciplina relativa alla raccolta e il successivo trattamento dei dati personali utilizzati per la formazione di elenchi telefonici generali e per la prestazione dei relativi servizi di informazione all'utenza, con particolare riferimento ai dati personali che possono essere trattati e le finalità del loro utilizzo, in conformità alle manifestazioni di volontà degli interessati, nonchè, la disciplina transitoria relativa alla fase di prima formazione degli elenchi; Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 23 maggio 2002; Udita la relazione del commissario dott. Alfredo Meocci, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità; Delibera: Art. 1. 1. Gli operatori di telecomunicazioni, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della delibera n. 36/02/CONS, sono considerati gli esclusivi titolari del trattamento di dati personali conferiti dai rispettivi abbonati e rispondono della loro qualità e conformità a qualsiasi manifestazione di volontà degli interessati. Gli accordi quadro di cui all'art. 2, commi 2 e 3, della delibera n. 36/02/CONS devono prevedere le modalità tecniche tali per cui l'intervento sui dati sia riservato esclusivamente all'operatore con cui il soggetto titolare dei dati stessi ha sottoscritto un contratto. L'ulteriore organismo eventualmente preposto alla tenuta degli elenchi è considerato titolare del trattamento dei dati limitatamente ai profili di interoperabilità delle basi di dati e di sicurezza. 2. In caso di portabilità del numero, l'operatore recipient è l'esclusivo titolare del trattamento dei dati personali conferiti dagli abbonati "portati" sulla propria rete, ai sensi del precedente comma 1 ed opera nel rispetto di quanto stabilito dal presente provvedimento. 3. Gli accordi quadro di cui all'art. 2, commi 2 e 3, della delibera n. 36/02/CONS devono, inoltre, prevedere misure idonee affinchè la base di dati sia progettata in modo che, nel caso di utilizzo per i servizi di ricerca derivata o a criteri multipli, sia possibile visualizzare un numero limitato di risultati. 4. Negli accordi quadro sono individuate procedure di aggiornamento della base di dati tali da consentire un aggiornamento immediato, compatibilmente con il sistema tecnico prescelto, dell'elenco generale accessibili tramite i servizi di informazione abbonati o on-line e da prevenire duplicazioni di dati. I dati per l'aggiornamento periodico degli elenchi cartacei o su supporti magnetici od ottici consultabili off-line, i quali devono comunque indicare la data dell'ultimo aggiornamento, devono essere forniti almeno annualmente. 5. Gli accordi devono prevedere una procedura uniforme che tutti gli operatori sono tenuti ad utilizzare affinchè a fianco ai singoli nominativi dell'elenco generale, in qualunque forma realizzato sia esplicitata la manifestazione di consenso da parte dell'abbonato del successivo art. 3, comma 6, lettera b), punti 1) e 2). Art. 2. 1. L'informativa di cui all'art. 10 della legge n. 675/1996 e 1, comma 3, lettera b) della delibera n. 36/02/CONS deve inoltre fornire in modo chiaro informazioni circa: a) le finalità degli elenchi, in qualunque forma essi siano realizzati; b) le possibilità di utilizzo dei dati contenuti negli elenchi basate su funzioni di ricerca incorporate nelle versioni elettroniche degli elenchi stessi e sui risultati conseguibili; c) la facoltà di esprimere un consenso libero, differenziato e revocabile, nonchè di formulare alcune richieste, nei termini di seguito indicati all'art. 3; d) informazioni sulla possibilità che gli elenchi consultabili da chiunque possano essere oggetto di cessione a terzi, in conformità alla legge e per usi non incompatibili con le finalità per le quali i dati sono stati raccolti. 2. Nel caso di portabilità del numero, l'operatore recipient provvede a fornire, all'atto della sottoscrizione del contratto, l'informativa di cui al precedente comma 1 agli abbonati "portati" da altre reti. Art. 3. 1. Gli interessati hanno il diritto di decidere se i dati personali che li riguardano debbano essere riportati o meno negli elenchi conoscibili da chiunque, a prescindere dalla forma con cui sono realizzati. 2. Il consenso all'inserimento di specifici tali dati deve essere espresso liberamente, in forma specifica e documentata per iscritto, sulla base di un'idonea informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e delle prescrizioni di seguito indicate. 3. L'elenco telefonico generale include i dati personali degli abbonati e degli acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile e personale limitatamente agli elementi necessari per l'identificazione di un determinato interessato: nome, cognome, indirizzo postale, numero di telefono fisso e, nel caso di elenco misto per la telefonia vocale/mobile, numero mobile. 4. Nel caso in cui sia riportato esclusivamente il numero di telefonia mobile è omesso, salvo che l'interessato vi acconsenta, l'indirizzo postale. L'interessato può però chiedere che sia indicato il comune di residenza o di domicilio. 5. L'interessato può chiedere che l'indirizzo postale sia omesso in parte. Può anche richiedere di non essere contraddistinto da un riferimento che ne riveli il sesso, mediante abbreviazione del nome. 6. L' interessato può esprimere un ulteriore consenso secondo le modalità di cui al precedente comma 1 dell'art. 3: a) all'inserimento di altri dati personali che lo riguardano, ove pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità dell'elenco generale. Deve essere possibile esprimere tale consenso in modo differenziato in relazione a singoli dati (titolo di studio o di specializzazione; professione; ulteriori indirizzi o recapiti, ivi compreso l'indirizzo di posta elettronica; numero di telefonia mobile nel caso di elenco riservato alla sola telefonia fissa); b) all'utilizzazione dei dati per finalità diverse dalla ricerca di dati su persone sulla base del loro nome, in particolare per quanto riguarda: 1) l'inclusione dei dati personali che riguardano il medesimo interessato nell'ambito di quelli ottenibili attraverso servizi di c.d. ricerca derivata o a criteri multipli che permettano a chiunque di risalire alle generalità di uno o più interessati disponendo del solo numero telefonico o di un altro dato non identificativo; 2) l'utilizzazione dei dati personali che riguardano il medesimo interessato (sia attraverso chiamate, sia per inoltri a domicilio), a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva. 7. Nel prevedere le modalità di gestione degli utenti dei servizi prepagati, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 3, della delibera n. 36/02/CONS, negli elenchi è indicato il sottoscrittore. Nel caso in cui l'utenza sia utilizzata stabilmente da altro soggetto, quest'ultimo può, con atto sottoscritto sotto la propria responsabilità, dichiarare di essere l'utilizzatore effettivo e stabile dell'utenza che, previa informativa al sottoscrittore, può quindi essere indicato negli elenchi e al quale devono essere riconosciuti i diritti in materia. 8. Le manifestazioni di volontà e le richieste degli interessati devono essere documentate per iscritto e non devono comportare oneri per gli interessati medesimi. 9. Gli operatori devono indicare a disposizione del pubblico almeno un indirizzo postale, un numero di telefax, un indirizzo di posta elettronica e un ufficio cui gli interessati possono rivolgersi agevolmente. Va, altresì, indicato un recapito telefonico presso il quale ottenere informazioni con chiamata gratuita. Art. 4. 1. Gli accordi di cui all'art. 2, commi 2 e 3, della delibera n. 36/02/CONS devono prevedere una procedura per immettere nella prima versione utile dell'elenco generale: a) i nominativi degli interessati compresi negli elenchi di telefonia vocale già pubblicati, decorso un periodo non inferiore a sessanta giorni dalla ricezione dell'informativa scritta di cui al precedente art. 2, inviata da ciascun operatore anche unitamente alla corrispondenza commerciale, rispettando le manifestazioni di volontà espresse in passato in applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 171/1998; b) i nominativi degli interessati, in relazione a servizi di telefonia personale e mobile, i quali abbiano espresso il proprio consenso nei termini al precedente art. 3, sulla base di un'informativa scritta inviata al domicilio del sottoscrittore; c) i nominativi di eventuali acquirenti del traffico pre-pagato della telefonia personale e mobile che, sulla base del modulo scritto di informativa e di consenso, posto a disposizione dagli operatori anche per via telematica, abbiano spontaneamente manifestato il proprio consenso all'inclusione negli elenchi, alle condizioni sopra precisate. 2. La procedura di cui al precedente art. 4, comma 1, deve contemplare il caso di portabilità del numero attuata durante la prima fase di costituzione dell'elenco generale. In tal caso, l'operatore recipient provvede a rinnovare agli abbonati "portati" da altre reti l'informativa di cui ai sub. a) e b) del precedente art. 4, comma 1, mentre l'operatore donor/donating provvede a cancellare dalla propria base di dati e dalla prima versione dell'elenco generale, per la parte di propria competenza, i dati relativi agli abbonati "portati". La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità. Roma, 13 giugno 2002 Il presidente: Cheli |
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