AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Deliberazione n. 217/01/CONS Regolamento concernente l'accesso ai documenti (Pubblicato nella GU n. 141 del 20-6-2001)
L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella sua riunione di Consiglio del 24 maggio 2001; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed, in particolare, l'art. 1, comma 9; Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.169 del 22 luglio1998, e le successive modifiche ed integrazioni approvate con delibera n.61/01del 25 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2001; Vista la legge 3 agosto 1999, n. 265, ed, in particolare, l'art. 4; Ritenuta la necessità di dare attuazione alle disposizioni in materia di accesso ed, in particolare, alle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 7 agosto1990, n.241, come modificato dall'art. 4 della legge 3 agosto 1999, n. 265; Udita la relazione del commissario prof. Silvio Traversa; Delibera: Art. 1. 1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 31 luglio1997, n. 249, il regolamento concernente l'accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dall'Autorità. 2. Il testo del regolamento di cui al comma 1 è riportato nell'allegato A alla presente delibera e ne costituisce parte integrante ed essenziale. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità. Napoli, 24 maggio 2001 Il presidente: Cheli
Allegato A Art. 1. 1. Ai fini del presente regolamento si intende: a) per legge, la legge 31 luglio 1997, n. 249; b) per Autorità, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; c) per Consiglio, il Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; d) per Commissioni, la Commissione per le infrastrutture e le reti e la Commissione per i servizi e i prodotti; e) per unità organizzative, le unità organizzative di primo e di secondo livello definite dal regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; f) per bollettino, il bollettino di cui all'art. 2, comma 26, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Art. 2. 1. Chiunque abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti può esercitare, personalmente ovvero a mezzo di procuratori speciali, il diritto di accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dall'Autorità mediante richiesta scritta, specifica e motivata, sulla quale il responsabile del procedimento provvede entro trenta giorni. I dipartimenti e i servizi predispongono periodicamente un'informativa al consiglio sull'esito delle richieste di accesso. 2. Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente o, su iniziativa di questi, altro funzionario appartenente all'unità organizzativa competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente. 3.Il diritto di accesso ai documenti contenenti informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone ed imprese è esercitato esclusivamente tramite la visione di tali documenti, nei soli limiti in cui ciò sia necessario per curare o difendere gli interessi giuridici del soggetto istante. Le unità organizzative adottano tutti i necessari accorgimenti per salvaguardare l'interesse delle persone e delle imprese a che le informazioni riservate non siano divulgate. 4. I documenti che contengono segreti commerciali sono sottratti all'accesso. 5. Il differimento dell'accesso ai documenti può essere disposto, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, quando vi sia una oggettiva necessità di salvaguardia delle esigenze di riservatezza dell'Autorità in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. L'atto che dispone il differimento ne indica la durata. 6. Per ciascun procedimento, a cura dell'ufficio competente, è predisposto un apposito indice analitico dei documenti, con l'indicazione di quelli classificati come riservati o secretati e del relativo contenuto. Art. 3. 1. I soggetti che intendono sottrarre all'accesso le informazioni fornite presentano all'unità organizzativa competente un'apposita richiesta, con l'indicazione dei documenti o delle parti di documenti e degli specifici motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la richiesta stessa. 2. In caso di istanza di accesso a documenti per i quali non è stata presentata la richiesta di cui al comma 1, l'ufficio comunica l'avvio del procedimento di accesso al soggetto interessato, il quale, entro e non oltre i successivi cinque giorni, può presentare le proprie deduzioni in merito alla predetta istanza. 3. L'ufficio comunica agli interessati, con provvedimento motivato, l'eventuale accertamento, positivo o negativo, in ordine alla sussistenza dei motivi di riservatezza o di segretezza addotti a giustificazione delle richieste di cui al comma 1. Art. 4. 1. Sono sottratti all'accesso, oltre ai documenti di cui all'art. 2, comma 4: a) le note, le eventuali proposte della struttura ed ogni altra elaborazione delle unità organizzative con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti; b) gli atti e i documenti formati o acquisiti nel corso di indagini conoscitive; c) gli atti e i documenti concernenti l'attività di segnalazione al Governo, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera c), n. 1), della legge; d) i pareri legali relativi a controversie in atto o in potenza e la inerente corrispondenza, salvo che gli stessi costituiscano presupposto logico giuridico di provvedimenti assunti dall'Autorità e siano in questi ultimi richiamati; e) gli atti preordinati alla difesa in giudizio dell'Autorità; f) i verbali delle riunioni del Consiglio e delle Commissioni nei casi in cui riguardino l'adozione di atti sottratti all'accesso e nelle parti in cui riportino opinioni singolarmente espresse da partecipanti alle riunioni; g) gli atti dei privati occasionalmente detenuti in quanto non scorporabili da documenti direttamente utilizzati e, comunque, gli atti che non abbiano avuto specifico rilievo nelle determinazioni amministrative. 2. I documenti formati dall'Autorità o detenuti stabilmente dalla stessa sono sottratti all'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990, in tutti gli altri casi di segreto o di divieto di divulgazione comunque previsti dall'ordinamento. 3. Sono sottratti all'accesso, in tutto o in parte, i documenti inerenti a rapporti tra l'Autorità e le istituzioni dell'Unione europea, nonché tra l'Autorità e gli organi di altri Stati o di altre organizzazioni internazionali, dei quali non sia stata autorizzata o prevista, anche in base alla normativa di recepimento delle direttive comunitarie, la divulgazione. 4. L'accessibilità di atti e documenti acquisiti o formati nella fase preistruttoria è comunque differita fino all'avvio del procedimento. 5. Il Consiglio determina, con delibera da pubblicarsi nel bollettino, le modalità organizzative di accesso alla sede dell'Autorità e i costi di riproduzione della documentazione. 6. In relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza dei terzi, persone fisiche e giuridiche, gruppi ed associazioni, fatta salva per gli interessati la garanzia della visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere loro interessi giuridici, sono, inoltre, sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti: a) rapporti informativi e ogni altro documento concernente la valutazione del personale dipendente contenente notizie riservate; b) elaborati relativi alle prove di concorso e selettive per l'assunzione del personale dipendente, fino all'esaurimento del relativo procedimento; c) documentazione relativa agli avanzamenti del personale dipendente, fino all'esaurimento del relativo procedimento; d) documentazione relativa ad accertamenti medici e della salute delle persone; e) documentazione caratteristica, matricolare o concernente situazioni private del personale dipendente; f) documentazione attinente a procedimenti penali coperta dal segreto istruttorio, a procedimenti disciplinari, fino all'esaurimento del relativo iter, nonché monitori e cautelari, e la documentazione concernente l'istruzione di ricorsi presentati dal personale dipendente; g) documentazione relativa al trattamento economico individuale del personale in servizio e in quiescenza, qualora dalla stessa possano desumersi informazioni di carattere riservato; h) documentazione relativa alla situazione familiare, finanziaria, economica e patrimoniale di persone, ivi compresi i dipendenti, comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa. 7. In caso di dubbio fra possibili interpretazioni delle disposizioni che precedono o sulla loro corretta applicazione, e per quanto non direttamente disciplinato dal presente regolamento, le unità organizzative uniformano la propria azione ai principi di trasparenza, partecipazione e pari opportunità di tutela. 7-bis. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche all'accesso partecipativo di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), della legge n. 241 del 1990. |